Seppur in ritardo, ci occupiamo delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Trstenjak del 12 gennaio 2012 nel caso Kastrati e altri (C-620/10).
Si tratta di una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del Regolamento Dublino, sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea da un giudice svedese, nello specifico dalla Corte Amministrativa di Stoccolma.
Le Conclusioni dell'Avvocato Generale, per quanto non vincolanti, sono ovviamente molto importanti in vista della sentenza della Corte, che arriverà più avanti.
La causa che ha originato questa domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda una signora e i suoi due figli, cittadini di un Paese terzo, entrati nello spazio Schengen con un visto rilasciato dalla Francia e, successivamente, recatisi in Svezia, dove hanno presentato una domanda di asilo in data 30 aprile 2009.
La Svezia presentava pertanto alla Francia richiesta di "presa in carico" della famiglia, al fine di esaminare la domanda di asilo, ai sensi del Regolamento Dublino.
Successivamente, i ricorrenti chiedevano il rilascio di un permesso di soggiorno in Svezia, in ragione di un vincolo familiare in quel Paese. Quindi, ritiravano la loro domanda di asilo in data 22 giugno 2009.
A seguito dell'accoglimento, da parte delle autorità francesi, della richiesta di presa in carico, la Svezia, il 30 luglio 2009, respingeva la richiesta di permesso di soggiorno e disponeva il trasferimento in Francia dei ricorrenti. Questi proponevano ricorso, vincendolo. Tale decisione veniva però impugnata dalle autorità svedesi e il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione, sostanzialmente, se il ritiro della domanda di asilo influenzi l'applicabilità del Regolamento Dublino e se, per la soluzione di tale questione, sia rilevante lo stato di avanzamento della procedura al momento in cui è ritirata la domanda.
Messa in altri termini: può un richiedente asilo che ha presentato domanda in uno Stato membro sottrarsi all'applicazione del Regolamento Dublino ritirando tale domanda (e qualora non ne abbia presentate altre)?
Vediamo come l'Avvocato Generale risolve la questione, in attesa di sapere se le sue Conclusioni saranno seguite dalla Corte.
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giovedì 26 aprile 2012
lunedì 16 aprile 2012
Approvata modifica del Fondo Europeo per i Rifugiati (FER)
Come da noi ampiamente anticipato (V. precedente post qui), il Parlamento europeo ha approvato, il 29 marzo scorso, la Decisione 281/2012/UE, che modifica la Decisione 573/2007/CE istitutiva del Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013.
Nel rimandare a quel nostro precedente messaggio circa l'analisi del contenuto della nuova Decisione approvata, riportiamo di seguito, per comodità di consultazione, il testo consolidato degli articoli della Decisione 573/2007/CE che sono stati modificati (le modifiche sono indicate in neretto).
Come noto, le modifiche alla Decisione istitutiva del FER sono finalizzate alla creazione di un programma comune di reinsediamento UE. Più nello specifico, le modifiche apportate si concentrano sull'art. 13 (soprattutto) e sull'art. 35 della Decisione 573/2007/CE, oltre ad aggiungere a quest'ultima un importante allegato.
Si noti infine che tali modifiche intervengono su un fondo a cui resta solo poco più di un anno di vita.
Abbiamo già dato conto tempo fa delle proposte avanzate dalla Commissione in materia di Fondi europei nel settore Affari Interni per il periodo 2014-2020. Per questo, le priorità elencate nella presente Decisione saranno valide solo per l'anno 2013 mentre, all'interno del nuovo strumento legislativo, sarà inserito un meccanismo per stabilire le future priorità comuni UE per il reinsediamento.
Nel rimandare a quel nostro precedente messaggio circa l'analisi del contenuto della nuova Decisione approvata, riportiamo di seguito, per comodità di consultazione, il testo consolidato degli articoli della Decisione 573/2007/CE che sono stati modificati (le modifiche sono indicate in neretto).
Come noto, le modifiche alla Decisione istitutiva del FER sono finalizzate alla creazione di un programma comune di reinsediamento UE. Più nello specifico, le modifiche apportate si concentrano sull'art. 13 (soprattutto) e sull'art. 35 della Decisione 573/2007/CE, oltre ad aggiungere a quest'ultima un importante allegato.
Si noti infine che tali modifiche intervengono su un fondo a cui resta solo poco più di un anno di vita.
Abbiamo già dato conto tempo fa delle proposte avanzate dalla Commissione in materia di Fondi europei nel settore Affari Interni per il periodo 2014-2020. Per questo, le priorità elencate nella presente Decisione saranno valide solo per l'anno 2013 mentre, all'interno del nuovo strumento legislativo, sarà inserito un meccanismo per stabilire le future priorità comuni UE per il reinsediamento.
martedì 10 aprile 2012
Visita del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa in Svizzera
Il Commissario per i diritti umani del
Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, si è recato in visita in
Svizzera dal 20 al 23 febbraio 2012. A seguito di quella visita, il
Commissario ha inviato una lettera alle autorità svizzere, cui ha
fatto seguito la risposta di queste ultime in data 23 marzo.
Fra i vari punti toccati nelle missive, ci soffermiamo come sempre su quanto più rilevante ai nostri
fini.
In particolare, il Commissario
Hammarberg si occupa specificamente di asilo al punto 15 della sua
lettera, laddove critica alcune previsioni particolarmente
restrittive nella procedura elvetica, come quella che prevede il rigetto della domanda se il
richiedente asilo non ha prodotto un valido documento di viaggio o di
identità entro 48 ore dalla richiesta delle autorità.
domenica 8 aprile 2012
Vite perse nel Mar Mediterraneo - Le raccomandazioni contenute nella bozza di Risoluzione del Consiglio d'Europa
Il 29 marzo la Commissione
Migrazioni, Rifugiati e Sfollati dell'Assemblea Parlamentare del
Consiglio d'Europa ha adottato un rapporto dal titolo "Vite
perse nel mar Mediterraneo: chi è responsabile?" ("Lives
lost in the Mediterranean Sea: who is responsible?").
Tale rapporto era stato commissionato
dalla stessa Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa a seguito
di un terribile fatto avvenuto a cavallo fra Marzo e Aprile 2011,
quando una barca, partita dal porto di Tripoli con a bordo 72
persone, è rimasta per circa due settimane alla deriva in mezzo al
mare, prima di essere sospinta dai venti e dalla corrente di nuovo
sulle coste libiche.
Dei 72 passeggeri originari, solo 9 sono
sopravvissuti.
Il rapporto – curato da Tineke Strik,
parlamentare olandese – si basa su interviste realizzate a quattro
dei sopravvissuti e testimonianze scritte degli altri cinque; tre
visite sul campo (rispettivamente a Roma, Bruxelles e Malta),
numerose richieste scritte di informazioni (alle quali non tutti
hanno risposto) a NATO, Frontex, istituzioni UE, Paesi coinvolti
nelle operazioni NATO.
Nel rimandare alla lettura integrale
del rapporto, che identifica in maniera puntuale una "serie
di mancanze" che hanno portato alla morte di 63 persone,
all'interno peraltro di un quadro giuridico poco chiaro –
sia per quanto riguarda il diritto internazionale marittimo, sia
quanto alla mancanza di accordi fra la NATO e gli Stati che
partecipavano alla missione in Libia per gestire in maniera
adeguata il (prevedibile) esodo di persone –, di seguito
segnaliamo alcuni punti che sono contenuti nella bozza di risoluzione
proposta dalla Commissione Migrazioni, Rifugiati e Sfollati e che
dovrebbe essere discussa dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa prossimamente.
martedì 3 aprile 2012
Avvio di una nuova Agenzia UE per la gestione dei sistemi IT nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Il
22 marzo ha avviato i suoi lavori, con la prima riunione del consiglio di amministrazione, una nuova Agenzia dell'Unione,
denominata “Agenzia europea per la gestione operativa dei
sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia”, con sede a Tallin (Estonia).
Vedi anche nostro precedente post qui.
Vedi anche nostro precedente post qui.
L'Agenzia
è stata istituita dal Regolamento (UE) n° 1077/2011 del
Parlamento europeo del Consiglio del 25 ottobre 2011, le cui basi
giuridiche sono numerose, in quanto diversi sono gli ambiti di
interesse dell'Agenzia.
Per
quanto ci riguarda più da vicino, segnaliamo fra le basi giuridiche
l'art.
78 par. 2 lettera e) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE),
cioè quello che attribuisce all'Unione la competenza di adottare
misure che riguardano i “criteri e
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria”.
La
nuova Agenzia, infatti, sarà competente per la gestione operativa,
fra l'altro, di Eurodac,
la banca dati europea che serve a comparare le impronte digitali di
richiedenti asilo e immigrati irregolari, al fine di facilitare
l'applicazione del Regolamento
Dublino II.
Attualmente,
la gestione dell'unità centrale di Eurodac è affidata alla
Commissione europea, che manterrà le sue responsabilità fino a che
l'Agenzia non diventerà pienamente operativa, cioè fino al 1°
dicembre 2012.