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venerdì 25 maggio 2012

Focus su Schengen. Quale futuro per lo spazio senza controlli alle frontiere interne? - Parte 1


Il 16 maggio la Commissione ha pubblicato una Comunicazione intitolata "Relazione biennale sul funzionamento dell'area Schengen 1 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012".
Si tratta di un "check up" sullo stato di salute della cooperazione Schengen, che la Commissione si era impegnata a presentare in occasione di una sua precedente Comunicazione del 16 settembre 2011 ("Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne").

La Comunicazione del 16 maggio è finalizzata a rafforzare l'indirizzo politico e la cooperazione fra i Paesi partecipanti a Schengen e in particolare vorrebbe costituire - come si legge nell'Introduzione - la base per un "dibattito regolare nel Parlamento europeo e nel Consiglio".

Un importante allegato (il numero II) alla Comunicazione contiene poi delle "Linee Guida per assicurare un'applicazione e interpretazione coerente delle regole (l'acquis) di Schengen", che si concentrano in particolare
  1. sul rilascio di permessi di soggiorno temporaneo e titoli di viaggio a cittadini stranieri e
  2. sulle misure di polizia nelle zone di confine interno.

giovedì 10 maggio 2012

Quando la violazione della libertà di religione è un atto di persecuzione?


Anche oggi ci occupiamo di Corte di Giustizia UE e lo facciamo con riferimento a una causa particolarmente rilevante ai nostri fini.
Il 19 aprile 2012, infatti, l'Avvocato Generale Yves Bot ha presentato le sue Conclusioni nelle cause riunite Y e Z (C-71/11 e C-99/11).
Si tratta di domande pregiudiziali inviate dalla Corte amministrativa federale tedesca alla Corte di Giustizia UE affinché questa fornisca la propria interpretazione della Direttiva Qualifiche e, in particolare, definisca quali siano gli atti che possono costituire un atto di persecuzione nel contesto di una violazione grave della libertà di religione.

Il caso che ha originato le domande pregiudiziali è quello di due cittadini pakistani, membri della comunità Ahmadiyya, osteggiata in quel Paese dalla maggioranza sunnita. Le domande di asilo sono state dapprima respinte, nel 2004; quindi, in fase di ricorso, le domande sono state accolte con due sentenze del novembre 2008. Contro tali ultime decisioni veniva proposto ricorso per cassazione.
La Corte amministrativa federale tedesca, nutrendo dubbi sull'interpretazione della Direttiva, decideva perciò di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE tre questioni pregiudiziali.



martedì 8 maggio 2012

Sentenza della Corte di Giustizia UE sull'interpretazione del Regolamento Dublino


Ci eravamo appena occupati – in ritardo – delle Conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa Kastrati (C-620/10), relativa alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dell'UE sull'interpretazione del Regolamento Dublino II.
Il 3 maggio scorso, la Quarta Sezione della Corte ha emesso la sua sentenza nella causa. Una sentenza che ribalta le Conclusioni dell'AG (che, ricordiamo sempre, non sono vincolanti).

Circa i fatti alla base della domanda pregiudiziale, rimandiamo al nostro precedente post.
Qui riportiamo le questioni sottoposte dal giudice del rinvio (svedese) e in seguito seguiremo il ragionamento della Corte di Giustizia:
 

"1) Alla luce di quanto stabilito, in particolare, dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 e/o in assenza, nello stesso regolamento, di disposizioni sul venir meno della competenza di uno Stato membro ad esaminare una domanda d’asilo, a parte quelle contenute negli articoli 4, paragrafo 5, secondo comma, e 16, paragrafi 3 e 4, se detto regolamento debba essere interpretato nel senso che il ritiro della domanda d’asilo non incide sulla possibilità di applicare il regolamento medesimo.

2) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante lo stato di avanzamento della procedura al momento del ritiro della domanda d’asilo"