La sentenza della Supreme Court, come è ovvio, non è vincolante fuori dal Regno Unito, ma è comunque molto interessante in quanto incentrata sull'interpretazione di un punto chiave del Regolamento Dublino, cioè se il richiedente asilo debba dimostrare – al fine di evitare il rinvio – l'esistenza nel Paese di destinazione di “carenze sistemiche” nel sistema di accoglienza o nella procedura di asilo che comportino il rischio di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante.
Tale espressione - “carenze sistemiche” - si trovava in una famosa sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (NS, C-411/10 e C-493/10) che è stata quasi letteralmente riprodotta nell'attuale art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino (si veda in proposito la nostra Guida al Regolamento Dublino articolo per articolo). In particolare, nella sentenza NS, la Corte di Giustizia UE aveva detto che
"gli Stati membri [...] sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento [Dublino] quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta" dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Peraltro, il Paese dove il Regno Unito dovrebbe rinviare le persone in questione è proprio l'Italia, il che rende la sentenza di cui ci occuperemo nelle prossime righe doppiamente interessante per noi.