Il 30
maggio la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di rifusione
del Regolamento EURODAC.
Si
tratta della quarta proposta
presentata dalla Commissione per modificare questo strumento, dopo
quelle – tutte modificate o ritirate, per motivi diversi – del
2008, 2009 e 2010. Quest'ultima, in particolare, si era arenata nel
percorso dei negoziati - vedremo meglio sotto perché - ed era ormai
indispensabile presentare una nuova proposta modificata nel tentativo di rispettare la
scadenza del 2012 prevista per
la modifica di tutti gli strumenti del "pacchetto asilo".
Come abbiamo già sottolineato in diversi post, per ora è stata adottata solo la nuova Direttiva Qualifiche, mentre i negoziati sono
ancora in corso per tutti gli altri atti.
EURODAC – Cos'è?
Si
tratta di una banca dati che raccoglie le impronte digitali di tutti
i cittadini stranieri – maggiori di 14 anni – che
presentano una domanda di protezione internazionale
in uno qualunque dei Paesi che sono vincolati dal Regolamento 2725/2000 (cioè tutti gli Stati UE più i cosiddetti "Stati
associati": Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein), ovvero
che sono fermati nell'atto di attraversare irregolarmente
una frontiera esterna di uno di
questi Stati.
Oltre
a questi dati, che devono essere inseriti obbligatoriamente
nel database, gli Stati hanno la facoltà
di inviare alla banca dati anche le impronte digitali degli stranieri
– sempre maggiori di 14 anni – che trovano sul loro
territorio in situazione irregolare,
allo scopo di verificare se abbiano già presentato una domanda di
protezione internazionale in un altro Paese.
A cosa serve?
Attualmente,
lo scopo di EURODAC è quello di facilitare l'applicazione
del Regolamento Dublino II,
attraverso il confronto delle impronte di chi chiede asilo con quelle
già inserite nel database. Ciò ovviamente può agevolare
l'individuazione dello Stato responsabile all'esame della domanda di
protezione, nel caso in cui un richiedente abbia già presentato
domanda altrove, ovvero sia già stato fermato per aver attraversato
la frontiera esterna di un altro Stato.
La nuova proposta di rifusione del Regolamento
EURODAC
Con
questa nuova proposta la Commissione, preso atto dell'impossibilità
di procedere altrimenti nei negoziati fra gli Stati, propone
soprattutto di introdurre la possibilità per le autorità
incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri ed
EUROPOL di accedere alla banca dati di EURODAC per finalità di
prevenzione, contrasto e indagine degli attacchi terroristici e di
altri gravi reati.
Detta
altrimenti, il Regolamento EURODAC, se la proposta della Commissione
dovesse essere approvata, avrebbe un secondo
obiettivo:
non più solo facilitare l'applicazione del Regolamento Dublino II, ma
anche la "lotta al terrorismo e alla grave criminalità".
La
proposta contiene anche le procedure
che regolano l'accesso ai dati di EURODAC da parte della autorità
incaricate dell'applicazione della legge e le condizioni
alle quali tale accesso può essere richiesto, oltre a una serie di
garanzie per assicurare la protezione
dei dati personali e il rispetto del diritto di asilo.
In particolare, si prevede che le autorità incaricate
dell'applicazione della legge degli Stati membri ed EUROPOL possano
richiedere ad un'autorità di controllo nazionale di trasmettere
impronte digitali raccolte al Sistema Centrale EURODAC. L'autorità
di controllo, qualora ritenga che le condizioni necessarie siano
rispettate, procederà all'invio - tramite il Punto Nazionale di Contatto - delle impronte digitali in questione,
al fine di compararle con quelle contenute nella banca dati di EURODAC,
inviate da tutti gli altri Stati membri.
Quali sono
dunque queste condizioni necessarie per poter procedere a tale
richiesta di confronto?
L'art. 20 e 21 della proposta della Commissione le elencano,
differenziando fra le autorità incaricate dell'applicazione della
legge degli Stati membri ed EUROPOL.
Quanto alle prime, si dice che tale richiesta può essere avanzata
nell'ambito dei loro poteri e solo se:
- il confronto con banche dati nazionali ha dato esito negativo;
- il confronto è necessario al fine di prevenzione, contrasto e indagine degli attacchi terroristici e di altri gravi reati;
- il confronto è necessario nel caso specifico: è esclusa la possibilità di procedere al confronto in maniera sistematica;
- ci sono motivi ragionevoli di ritenere che tale confronto contribuirà allo scopo di cui sopra.
Quanto a EUROPOL, la richiesta di confronto dovrà rimanere
all'interno dei limiti del mandato dell'Agenzia e dovrà essere
necessaria per l'adempimento dei suoi compiti e al fine di
un'analisi specifica, ovvero di un'analisi generica ma di natura
strategica.
Il rispetto del
diritto di asilo
L'art. 35 della nuova proposta prevede esplicitamente che i dati
ottenuti dagli Stati membri o da EUROPOL ai sensi del Reglamento
EURODAC, non sono inviati a, o comunque messi a disposizione di Stati
terzi od organizzazioni internazionali o entità private con sede
dentro o fuori l'UE.
Il costo
La stima della
Commissione per coprire i costi della modifica
di
EURODAC è di 2,7
milioni di euro.
Torneremo
sicuramente sul Regolamento EURODAC in maniera più approfondita
qualora i legislatori europei dovessero trovare un accordo sulla
nuova proposta.
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alla proposta 2012 della Commissione di rifusione del Regolamento EURODAC
Vai al comunicato stampa della Commissione
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