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martedì 2 aprile 2013

Il rimpatrio di un ceceno costituirebbe violazione della CEDU - Sentenza I.K. contro Austria

Lo scorso 28 marzo la prima camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso una sentenza (non definitiva: il governo austriaco ha tre mesi per impugnarla) sul caso I.K. contro Austria (ricorso n° 2964/12), affermando all'unanimità che il rimpatrio in Russia del ricorrente costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.





Questi in sintesi i fatti alla base della controversia.
I.K., russo di origine cecena, era arrivato in Austria con la madre nel 2004. Entrambi avevano chiesto asilo. Il padre di I.K., che lavorava per il leader ceceno Maskhadov, era stato ucciso nel 2001 e lo stesso ricorrente era stato più volte arrestato dai militari russi, subendo in tali occasioni pestaggi e maltrattamenti di vario tipo



La domanda di asilo di I.K. e della madre veniva respinta in prima istanza dalle autorità austriache. I due ricorrevano contro la decisione ma, per motivi non chiari – forse dovuti a cattivi consigli del legale –, I.K. rinunciava al ricorso. La madre invece proseguiva e, nel maggio 2009, veniva riconosciuta rifugiata.

Poco dopo, I.K. presentava una nuova domanda di asilo. Anche questa seconda domanda veniva respinta – nel gennaio 2011 – dalle autorità austriache e in aprile veniva rigettato anche il successivo ricorso, in quanto il ricorrente non aveva presentato alcuna circostanza nuova rispetto alla sua prima domanda di asilo
Il 2 agosto 2011 le autorità austriache convocavano il ricorrente per preparare la sua espulsione. Il 17 gennaio 2012 la Corte europea dei diritti dell'uomo, in applicazione dell'art. 39 del Regolamento della Corte, intimava al governo austriaco di sospendere l'espulsione fino a nuova notizia.

Con la sentenza di cui ci occupiamo oggi, la Corte ha affermato che se il ricorrente fosse rinviato in Russia, l'Austria violerebbe l'art. 3 della CEDU.
Nelle prossime righe seguiremo il ragionamento dei giudici di Strasburgo per arrivare a questa decisione.



La Corte, innanzitutto (par. 69-71 della sentenza), ripercorre come sempre i principi generali in materia di espulsioni, che è sempre bene ricordare:

  • gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri
  • nella CEDU non è previsto un dritto all'asilo
  • tuttavia, l'espulsione di uno straniero può costituire violazione dell'art. 3 CEDU quando vi siano ragioni sostanziali per ritenere che la persona, se espulsa, corra un rischio reale di essere sottoposta a trattamenti proibiti da questo articolo (tortura o trattamenti disumani o degradanti): in tal caso, gli Stati hanno l'obbligo di non espellere la persona in questione verso quel Paese dove sarebbe in pericolo;
  • la condotta dell'individuo è irrilevante: per quanto “cattivo”, nessuno può essere sottoposto ai trattamenti proibiti dall'art. 3 CEDU (che ha dunque carattere assoluto);
  • la valutazione se l'espulsione di un individuo verso un altro Paese lo esporrà ad un trattamento contrario alla CEDU deve essere necessariamente rigorosa, considerato che l'art. 3 costituisce uno dei valori fondamentali di una società democratica.

Quindi, passando al caso di specie, la Corte nota che la richiesta del ricorrente appare prima facie di una certa consistenza in quanto tutti i materiali consultati riportano un deterioramento delle condizioni di sicurezza nella regione nord-caucasica, nonché il verificarsi di serie violazioni dei diritti umani. 

Peraltro, la richiesta del ricorrente si basa sulle stesse ragioni, relative al ruolo del padre e al suo omicidio, di quella della madre – riconosciuta rifugiata – mentre le autorità austriache non sembrano aver esaminato le connessioni tra i due procedimenti (par. 73 della sentenza). 
La Corte non vede dunque nessun motivo per ritenere che I.K. sarebbe meno a rischio di lei in caso di rientro in Russia. (par. 78)
Quanto alla possibilità di “protezione interna”, le stesse autorità austriache hanno escluso per la madre la possibilità di trasferirsi a vivere in altre parti della Russia; la Corte non vede perché tale conclusione debba in qualche modo essere diversa per il figlio. (par. 78)

Per quanto riguarda la situazione generale in Cecenia, i giudici di Strasburgo ricordano (par. 80) come già più di una volta la Corte abbia riscontrato violazioni degli art. 2 e 3 della CEDU in relazione a sparizioni o maltrattamenti in Cecenia (fra gli altri: Imakayeva c. Russia; Alikhadzhiyeva c. Russia; Sambiyeva c. Russia,...) e sottolineano come anche i più recenti rapporti consultati dimostrano che, benché il livello generale di violenza in Cecenia sia diminuito, tuttavia continuano a verificarsi regolarmente episodi di violazione dei diritti umani commessi sia dai gruppi ribelli sia dalle forza di sicurezza. Tutto questo, peraltro, in un clima di impunità e mancanza di indagini efficaci. (par. 81)


La Corte, pertanto, giunge alla conclusione che vi sono ragioni sostanziali per ritenere che, in caso di rinvio in Russia, il ricorrente correrebbe un rischio concreto e individuale di subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU


La seconda parte della sentenza si concentra invece sul pericolo, avanzato dal ricorrente, che le sue condizioni di salute mentale peggiorerebbero in caso di rinvio in Russia a causa degli eventi traumatici ivi sofferti che gli avrebbero già provocato depressione e disturbi da stress post-traumatico, come certificato dall'ospedale Wilhelminen di Vienna nel giugno 2011. 

La Corte – pur prendendo atto dei certificati medici presentati – non ritiene che la condizione del ricorrente sia tale da soddisfare i requisiti molto elevati richiesti per far scattare il divieto di rimpatrio per ragioni di accesso alle cure mediche. Deve trattarsi, infatti, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, di “condizioni veramente eccezionali” che, a giudizio della Corte, non ricorrono in questa circostanza.

Tuttavia, per quanto detto sopra in relazione alla situazione del ricorrente e a quella generale in Cecenia, la Corte, all'unanimità, decide che il rinvio in Russia del ricorrente costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.


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