Riprendiamo
oggi ad occuparci delle proposte e delle decisioni messe in campo
dalle istituzioni europee per affrontare la situazione attuale. Dopo
aver analizzato, in due separati post pubblicati nei giorni scorsi,
l'Agenda UE sull'immigrazione e la proposta avanzata dalla
Commissione in tema di ricollocazione di richiedenti asilo (su cui
sono in corso, come noto, intensi negoziati per arrivare alla sua approvazione),
ci occupiamo oggi della Raccomandazione 2015/914 della Commissione
dell'8 giugno 2015 relativa a un programma
di reinsediamento europeo,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE del 13 giugno.
Innanzitutto
due precisazioni importanti:
- in questo caso non si tratta di una proposta (come nel caso della ricollocazione), ma di un atto giuridico vero e proprio che non necessita di essere discusso e approvato; tuttavia, la Raccomandazione è un atto non vincolante che si limita, appunto, a “raccomandare” ma non impone nulla agli Stati;
- mentre per ricollocazione si intende il trasferimento interno all'Unione europea, il reinsediamento consiste nel trasferimento di persone da Paesi terzi verso Stati membri UE.
Il reinsediamento. Di cosa si tratta?
Il reinsediamento è una delle tre cosiddette “soluzioni durature” per i rifugiati, assieme all’integrazione nella società di accoglienza e al rimpatrio volontario.
Spesso, anzi, si tratta dell’unica soluzione duratura possibile, cui si fa ricorso quando sono impraticabili le altre due, per motivi oggettivi o legati alle caratteristiche individuali dei singoli.
Si tratta dunque di uno strumento di grandissimo valore e umanità, grazie al quale decine di migliaia di rifugiati che non potevano rimanere nel Paese di primo asilo (ad esempio perché la loro vita era a rischio anche lì), né potevano sperare di rientrare nel proprio, hanno potuto cominciare una nuova vita in un terzo Paese.
Il reinsediamento è, inoltre, una misura di solidarietà verso quei Paesi, generalmente poveri o poverissimi, che ospitano la maggior parte dei rifugiati nel mondo.
Il
reinsediamento presenta anche un altro indiscutibile vantaggio, in
quanto si tratta di una procedura che consente un ingresso
legale e "ordinato”,
che evita il ricorso a pericolosi viaggi.
La
Raccomandazione – motivazioni
Nell'Agenda
sulla migrazione la Commissione aveva annunciato che avrebbe proposto
uno schema di reinsediamento
di rifugiati da Paesi terzi sul
territorio europeo. Nell'Agenda veniva già fissato il numero dei
rifugiati da reinsediare (20.000) e, a tal fine, si prevedeva un
aumento di 50 milioni di euro del budget a supporto di questa
attività.
Nel
preambolo della Raccomandazione la Commissione fa inoltre riferimento al
fatto che attualmente il reinsediamento è attuato solo da alcuni
Stati Membri e per numeri molto limitati di persone (6.380 nel 2014)
Inoltre, la
Commissione sottolinea come sia necessario intensificare gli sforzi
sul reinsediamento per evitare che persone bisognose di protezione
internazionale debbano ricorrere ai trafficanti.
La
Raccomandazione – il contenuto
La
Commissione raccomanda che gli Stati membri (in questo caso tutti,
senza esclusione) reinsedino da Stati terzi 20.000 persone bisognose
di protezione internazionale nell'arco di due anni a
decorrere dalla data di adozione della raccomandazione.
Si specifica che il reinsediamento dovrebbe avvenire “su proposta”
dell'UNHCR, che ha il compito di valutare i candidati, ma la
decisione finale sull'ammissione rimarrebbe comunque in capo agli
Stati, previ controlli medici e di sicurezza.
Si
tratta di un progetto a
partecipazione volontaria:
nessuno Stato è obbligato a reinsediare. A tale proposito ricordiamo
che l'Agenda UE sull'immigrazione conteneva
anche un
avvertimento preciso:
se necessario (cioè se i numeri delle persone reinsediate su base
volontaria rimarranno ancora troppo bassi), la Commissione proporrà
anche uno strumento vincolante (che obblighi dunque gli Stati ad
accettare rifugiati reinsediati da Paesi non-UE) a partire dal 2016.
Tale strumento, però, per essere vincolante, dovrà essere approvato
dal Consiglio dell'Unione europea (cioè dagli Stati stessi), il che
ovviamente finisce per ridimensionare la portata della “minaccia”
della Commissione.
Tornando
al contenuto della Raccomandazione di cui ci occupiamo oggi, il
totale dei posti (20.000 in due anni) andrebbe ripartito tra gli
Stati membri sulla base di un
indice allegato alla Raccomandazione
e che ricorda da vicino quello già visto a proposito della proposta di ricollocazione, tenendo in considerazione i) la popolazione (40%),
ii) il PIL (40%), iii) la media delle domande di asilo presentate
spontaneamente e il numero dei rifugiati reinsediati per milione di
abitanti tra 2010 e 2014 (10%), iv) il tasso di disoccupazione (10%).
La
Commissione individua poi anche le regioni da cui dovrebbero essere
reinsediate queste persone: Nord Africa, Medio Oriente, Corno
d'Africa.
Le
persone reinsediate, una volta giunte sul territorio dello Stato
membro interessato, verrebbero inserite, “rapidamente
e in conformità alla normativa vigente”,
nella formale procedura di protezione internazionale. Coloro che, al
termine della procedura, verranno riconosciuti beneficiari di una
forma di protezione godranno degli
stessi diritti previsti
dal diritto europeo o nazionale per tutti gli altri beneficiari di
protezione. Si specifica che ciò include le “condizioni
e restrizioni”
in materia di libera circolazione all'interno dell'Unione,
aggiungendo che i candidati al reinsediamento dovrebbero essere
informati dei loro diritti e obblighi, in particolare del fatto che
sono “legittimati
solo ai diritti collegati allo status di protezione internazionale o
nazionale nello Stato di reinsediamento”.
Chi si dovesse spostare in uno Stato diverso (prima o dopo la fine
della procedura formale di riconoscimento della protezione) dovrebbe
essere rinviato
nello Stato di reinsediamento.
L'attuazione
del programma sarà monitorata dall'EASO, che fornirà anche supporto
agli Stati.
E'
prevista infine una somma forfettaria da 6.000 a 10.000 euro (ma che la Commissione prevede di adeguare con un ulteriore atto ancora da presentare) per
persona reinsediata.
L'Allegato
alla Raccomandazione contiene l'indice
di distribuzione
delle 20.000 persone che dovrebbero essere reinsediate nell'arco di
due anni. Limitandoci solo ai primi Stati, la Germania dovrebbe
reinsediare sul proprio territorio 3.086 persone, la Francia 2.375,
il Regno Unito 2.309, l'Italia 1.989, la Spagna 1.549.
La proposta è aperta anche ai cosiddetti "Stati associati" (Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein): se uno o più di questi decidesse di partecipare al programma, le quote di reinsediamento verrebbero conseguentemente riviste.