In particolare, la Corte di Giustizia UE era stata chiamata a chiarire se la mera circostanza che la legge nazionale non abbia definito i criteri oggettivi ai fini della valutazione della sussistenza di un notevole rischio di fuga di un cittadino straniero determini l’inapplicabilità del trattenimento previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento Dublino.
A tale questione, come vedremo più nel dettaglio nelle righe che seguono, la Corte dà risposta positiva.
A tale questione, come vedremo più nel dettaglio nelle righe che seguono, la Corte dà risposta positiva.