Pagine

giovedì 25 maggio 2017

Regolamento Dublino e trattenimento del richiedente asilo: possibile solo se il "rischio di fuga" è definito dalla legge. Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa Al Chodor (C-528/15)

La sentenza che esaminiamo oggi ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera n), del Regolamento Dublino 3.
In particolare, la Corte di Giustizia UE era stata chiamata a chiarire se la mera circostanza che la legge nazionale non abbia definito i criteri oggettivi ai fini della valutazione della sussistenza di un notevole rischio di fuga di un cittadino straniero determini l’inapplicabilità del trattenimento previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento Dublino.
A tale questione, come vedremo più nel dettaglio nelle righe che seguono, la Corte dà risposta positiva. 




Le disposizioni richiamate devono infatti essere interpretate nel senso che esse impongono agli Stati Membri di determinare, in una norma vincolante a portata generale, i criteri obiettivi su cui si fondano le ragioni per ritenere che vi sia un rischio di fuga del richiedente soggetto ad una procedura di trasferimento. La mancanza di una norma di questo tipo ha come conseguenza l’inapplicabilità dell’articolo che disciplina il trattenimento dei richiedenti asilo.

Fatti alla base della controversia

I sigg. Al Chodor, cittadini iracheni, vengono fermati per un controllo di polizia nel territorio della Repubblica ceca. Essendo sprovvisti di documenti, vengono sottoposti ad interrogatorio dalla Polizia per gli stranieri. Nel corso del colloquio, i ricorrenti dichiarano di essere di etnia curda e di esser fuggiti dal loro villaggio a seguito di un’occupazione delle milizie dello Stato Islamico. Passando per la Turchia, hanno raggiunto il territorio greco e poi quello ungherese, dove sono stati arrestati dalla polizia, la quale ha acquisito le loro impronte digitali. In quella circostanza, uno dei ricorrenti ha firmato anche alcuni documenti. Dopo esser stati condotti in un campo per rifugiati, i sigg. Al Chodor sono riusciti a lasciare tale campo per dirigersi in Germania.

Clicca qui per proseguire la lettura dell'analisi della sentenza