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domenica 24 luglio 2011

Comunicazione della Commissione “Agenda europea per l'integrazione degli stranieri”



Il 20 luglio la Commissione ha pubblicato la Comunicazione “Agenda europea per l'integrazione degli stranieri”.
Si ricorda a proposito che nel campo dell'integrazione, l'Unione europea ha una competenza debole, in quanto i Trattati (in particolare l'art. 79 § 4 TFUE) le permettono di svolgere solo un'azione di supporto agli Stati membri nella promozione dell'integrazione, ma con l'esclusione di ogni armonizzazione delle regole
 
L'agenda europea per l'integrazione rappresenta dunque un contributo al dibattito e il massimo dell'influenza esercitabile sulle azioni degli Stati membri si esaurisce nella predisposizione di “moduli” per la diffusione delle prassi di integrazione e nell'uso di “indicatori europei” per monitorare i risultati delle politiche di integrazione attraverso dati comparabili.

Riguardo ai beneficiari di protezione internazionale, il punto 1.4 della Comunicazione ricorda come la loro integrazione richieda particolare attenzione per via delle esperienze traumatiche vissute e come le politiche dovrebbero ridurre al minimo l'isolamento e le restrizioni ai diritti di queste persone, fornendo corsi di lingua, accesso all'alloggio, ai servizi, alla formazione professionale.
Belle parole.


Il documento che accompagna la Comunicazione, ad opera dello staff della Commissione, sulle iniziative dell'UE per supportare l'integrazione degli stranieri dedica anch'esso un paragrafo all'asilo.
A parte l'osservazione, piuttosto scontata, che l'obiettivo dovrebbe essere quello di fare accedere richiedenti e beneficiari di protezione internazionale allo schema generale per l'integrazione degli stranieri, tenendo conto al contempo della loro specificità, l'unico punto forse degno di nota è quello che riguarda l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, a cui si prefigura un futuro da coordinatore delle attività in materia di scambio di informazioni e buone prassi fra gli Stati membri anche nel campo dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.
Si veda l'art. 3 del Regolamento che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo: "L'Ufficio di sostegno organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori prassi fra gli Stati membri in materia di asilo."