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giovedì 6 settembre 2012

Non ogni violazione della libertà di religione è un atto di persecuzione - Sentenza della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite Y e Z



La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha da poco emesso una sentenza nel caso Y e Z contro Germania (cause riunite C-71/11 e C-99/11), avente ad oggetto l'interpretazione della Direttiva Qualifiche e, in particolare, degli articoli 2, lett. c) e 9, par. 1, lett. a) in materia di persecuzione per ragioni legate alla libertà di religione.

Si trattava di una domanda pregiudiziale avanzata dalla Corte amministrativa generale tedesca, chiamata a pronunciarsi sul caso di due cittadini pachistani, membri della comunità Ahmadiyya (un movimento riformatore dell'Islam), che hanno presentato domanda di asilo in Germania, affermando di essere stati costretti a lasciare il loro Paese per via delle violenze e minacce subite a causa del loro credo religioso.




A seguito di una lunga vicenda processuale, in cui per negare lo status di rifugiato si era fatto riferimento al concetto di "nucleo essenziale" della libertà religiosa, intendendo per tale il proprio credo e le proprie pratiche private, ma non anche quelle svolte in pubblico (che dunque, secondo tale interpretazione, possono essere vietate, in quanto non irrinunciabili), i casi arrivavano alla Corte amministrativa generale tedesca, che decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE le seguenti domande pregiudiziali:


"1) Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [Qualifiche] debba essere interpretato nel senso che non è necessariamente ravvisabile un atto di persecuzione nell’accezione della succitata norma in qualunque lesione della libertà di religione che costituisca una violazione dell’articolo 9 della CEDU, e che invece una violazione grave della libertà di religione quale diritto umano fondamentale sussista solo quando ne sia colpito il nucleo essenziale.

2) Nel caso in cui la questione sub 1) debba essere risolta affermativamente:
a) Se il nucleo essenziale della libertà di religione sia circoscritto alla professione del proprio credo e alle pratiche religiose nell’ambito domestico e di vicinato, o se sia ravvisabile un atto di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [Qualifiche] anche nel fatto che nel paese di origine l’esercizio della fede in pubblico comporta un pericolo per l’incolumità, la vita o la libertà fisica e il richiedente vi rinuncia per tali ragioni.
b) Qualora il nucleo essenziale della libertà di religione possa comprendere anche talune pratiche religiose svolte in pubblico:
– se, in questo caso, ai fini di una grave violazione della libertà di religione, sia sufficiente che il richiedente percepisca la suddetta pratica della fede come irrinunciabile al fine di preservare la propria identità religiosa;
– o se, in aggiunta, sia necessario che la comunità religiosa cui il richiedente appartiene consideri la suddetta pratica come un elemento centrale della propria dottrina religiosa;
- o  se ulteriori restrizioni possano risultare da altre circostanze, ad esempio dalla situazione generale nel paese di origine.

3) Nel caso in cui la questione sub 1) debba essere risolta affermativamente:
Se sussista un timore fondato di essere perseguitato nell’accezione dell’articolo 2, lettera c), della direttiva [Qualifiche], qualora sia accertato che il richiedente, una volta tornato nel paese di origine, compirà talune pratiche religiose – esulanti dal nucleo essenziale della libertà di religione – sebbene queste comportino un pericolo per la sua incolumità, vita o libertà fisica, oppure se ci si possa ragionevolmente aspettare che il richiedente rinunci a tali pratiche."





Avevamo già parlato (qui) delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Yves Bot in questa causa. 
Vediamo oggi come la Corte risponde alle domande del giudice tedesco, non senza aver prima sottolineato, come facciamo sempre, che il rinvio pregiudiziale – cioè quello di cui stiamo parlando – è una forma di collaborazione fra giudici. I giudici degli Stati membri hanno cioè la possibilità (o l'obbligo se giudici di ultima istanza) di chiedere, in caso di dubbio, alla Corte di giustizia di fornire l'interpretazione del diritto dell'Unione.
La Corte di Giustizia dell'UE, pertanto, non risolve la controversia nel caso concreto, ma fornisce al giudice nazionale gli strumenti necessari per farlo.
Molto importante: la decisione della Corte non vincola soltanto quel giudice, ma tutti i giudici nazionali degli Stati membri. Il suo impatto è dunque molto forte.


La Corte decide di esaminare congiuntamente le prime due domande, in cui il giudice del rinvio chiede, "in sostanza se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [Qualifiche] debba essere interpretato nel senso che qualsiasi violazione del diritto alla libertà di religione che leda l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta sia idonea a configurare un «atto di persecuzione» ai sensi di tale disposizione della direttiva e se occorra tracciare una distinzione in proposito tra un «nucleo essenziale» della libertà di religione e la sua manifestazione esteriore." (par. 49 della sentenza).

Si noti che il giudice tedesco aveva fatto riferimento all'art.9 della CEDU, mentre la Corte parla dell'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che "corrisponde al diritto garantito dall'art. 9 della CEDU" (par. 56).

Quindi, la Corte sviluppa il suo ragionamento così:

  • la libertà di religione è un diritto umano fondamentale e uno dei cardini di una società democratica e la sua violazione può essere tanto grave da raggiungere la soglia richiesta dall'art. 9, par. 1 della Direttiva Qualifiche (par. 57);
  • tuttavia, non ogni violazione di tale diritto arriverà a tale soglia e dunque ad essere un atto di persecuzione che obblighi gli Stati a riconoscere lo status di rifugiato ai sensi dell'art. 2 della Direttiva Qualifiche (par. 58);
  • serve al contrario una violazione grave, "che colpisca l'interessato in modo significativo" (par. 59). Sono sicuramente esclusi, dunque (par. 60), quegli atti che costituiscono limitazioni coperte dall'art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (a norma del quale, ricordiamo, sono possibili limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da tale Carta, purché siano i) previste dalla legge; ii) rispettose del contenuto essenziale di detti diritti e libertà; iii) necessarie per difendere finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o per proteggere i diritti e le libertà altrui);
  • per individuare quali atti costituiscano una persecuzione, "non è pertinente distinguere tra gli atti che ledono un «nucleo essenziale» («forum internum») del diritto fondamentale alla libertà di religione, che non comprenderebbe le pratiche religiose in pubblico («forum externum»), e quelli che non incidono su tale presunto «nucleo essenziale» (par. 62). Dunque, non solo la pratica domestica, privata, può essere oggetto di violazioni tanto gravi da costituire una persecuzione, ma anche la manifestazione pubblica del proprio credo (ad esempio attraverso la partecipazione a cerimonie pubbliche);
  • per determinare se una violazione della libertà di religione costituisca o meno una persecuzione, ciò che rileva, pertanto, non è l'elemento di tale libertà che viene colpito, ma "la gravità delle misure e delle sanzioni adottate, o che potrebbero essere adottate, nei confronti dell'interessato". In particolare, se l'interessato rischia di essere perseguitato o sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti di cui all'art. 6 della Direttiva Qualifiche  (par. 66-67).

La pratica colpita dalla restrizioni dovrà rivestire una particolare importanza per l'interessato – al fine di conservare la sua identità religiosa –, anche qualora tale pratica non sia un elemento centrale per la comunità religiosa di cui l'interessato fa parte. Infatti, rientrano nell'ambito della protezione della Direttiva Qualifiche sia le forme di comportamento che una persona ritiene necessarie ("fondate su un credo religioso"), sia quelle imposte dalla dottrina ("prescritte dal credo religioso") (par. 70-71)


Pertanto, la Corte risponde alle prime due questioni sollevate dal giudice del rinvio dichiarando che l'art. 9, par. 1, lett. a) della Direttiva Qualifiche deve essere interpretato nel senso che:

" – non è ravvisabile un «atto di persecuzione», nell’accezione di detta norma della direttiva, in qualunque lesione del diritto alla libertà di religione che violi l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta;

– l’esistenza di un atto di persecuzione può risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale libertà, e

– per valutare se una lesione del diritto alla libertà di religione che viola l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta possa costituire un «atto di persecuzione», le autorità competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell’interessato, se questi, a causa dell’esercizio di tale libertà nel paese d’origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti indicati all’articolo 6 della direttiva."



Sulla terza questione, ovvero se, al fine di valutare se il timore di persecuzione del richiedente sia o meno fondato, ci si possa attendere da quest'ultimo che rinunci, una volta rientrato nel suo Paese, a quelle pratiche religiose che non fanno parte del "nucleo essenziale" e che potrebbero metterlo in pericolo, la Corte ragiona in questo modo:


  • la valutazione del rischio di essere oggetto di atti di persecuzione "è fondata unicamente sull'esame concreto dei fatti e delle circostanze", conformemente all'art. 4 della Direttiva Qualifiche (par. 77);
  • da nessuna parte risulta che si debba prendere in considerazione la possibilità che il richiedente possa evitare la persecuzione rinunciando alla pratica religiosa che potrebbe metterlo in pericolo (par. 78);
  • pertanto, la Corte ritiene che tale possibilità non sia "in linea di principio", pertinente (par. 79). 



La risposta della Corte al terzo quesito è dunque la seguente:

"l’articolo 2, lettera c), della direttiva deve essere interpretato nel senso che il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d’origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell’esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi."