lunedì 16 aprile 2012

Approvata modifica del Fondo Europeo per i Rifugiati (FER)

Come da noi ampiamente anticipato (V. precedente post qui), il Parlamento europeo ha approvato, il 29 marzo scorso, la Decisione 281/2012/UE, che modifica la Decisione 573/2007/CE istitutiva del Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013

Nel rimandare a quel nostro precedente messaggio circa l'analisi del contenuto della nuova Decisione approvata, riportiamo di seguito, per comodità di consultazione, il testo consolidato degli articoli della Decisione 573/2007/CE che sono stati modificati (le modifiche sono indicate in neretto).

Come noto, le modifiche alla Decisione istitutiva del FER sono finalizzate alla creazione di un programma comune di reinsediamento UE. Più nello specifico, le modifiche apportate si concentrano sull'art. 13 (soprattutto) e sull'art. 35 della Decisione 573/2007/CE, oltre ad aggiungere a quest'ultima un importante allegato. 
Si noti infine che tali modifiche intervengono su un fondo a cui resta solo poco più di un anno di vita.
Abbiamo già dato conto tempo fa delle proposte avanzate dalla Commissione in materia di Fondi europei nel settore Affari Interni per il periodo 2014-2020. Per questo, le priorità elencate nella presente Decisione saranno valide solo per l'anno 2013 mentre, all'interno del nuovo strumento legislativo, sarà inserito un meccanismo per stabilire le future priorità comuni UE per il reinsediamento.




Art. 13
Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1. Ogni Stato membro riceve sulla dotazione annuale del Fondo l'importo fisso di EUR 300 000.
Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, detto importo è aumentato a EUR 500 000 l'anno per il periodo dal 2008 al 2013.
Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel periodo dal 2007 al 2013 detto importo è aumentato a EUR 500 000 l'anno per la restante parte del periodo dal 2008 al 2013, a partire dall'anno successivo alla loro adesione.

2. Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:

a) al numero delle persone ammesse nel corso dei tre anni precedenti, che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 6, lett. a), b) ed e), per il 30% del loro volume;

b) al numero delle persone registrate nel corso dei tre anni precedenti, che rientrano in una delle categorie di cui all'art. 6, lett. c) e d), per il 70% del loro volume.

Ai fini di questa ripartizione, le persone di cui all'articolo 6, lett. e) non sono prese in considerazione nella categoria di cui all'articolo 6, lett. a).

3. Gli Stati membri ricevono un importo fisso conformemente al paragrafo 3 bis per ciascuna persona reinsediata sulla base di una o più delle seguenti priorità:

a) persone provenienti da regioni o paesi designati per l'attuazione di un programma di protezione regionale;

b) persone appartenenti ad uno o più dei gruppi vulnerabili seguenti:

- minori e donne a rischio,
- minori non accompagnati,
- sopravvissuti alla violenza e/o alle torture,
- persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo se tali persone sono reinsediate,
- persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica e/o fisica;

c) le priorità comuni specifiche dell'Unione in materia di reinsediamento per il 2013 elencate nell'allegato della presente decisione;


3 bis. Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a 4 000 EUR per ciascuna persona reinsediata sulla base delle priorità elencate al paragrafo 3.

Nei casi elencati di seguito l'importo fisso è aumentato come segue:

- 6 000 EUR per ciascuna persona reinsediata per gli Stati membri che ricevono dal Fondo l'importo fisso per il reinsediamento per la prima volta;
- 5 000 EUR per ciascuna persona reinsediata per gli Stati membri che hanno già ricevuto dal Fondo l'importo fisso per il reinsediamento una volta negli anni precedenti di operatività del Fondo.


4. Quando uno Stato membro procede al reinsediamento di una persona sulla base di più di una delle priorità dell'Unione in materia di reinsediamento elencate al paragrafo 3, esso riceve l'importo fisso per tale persona una sola volta.


5. Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.
Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione, comunicano al più presto dati provvisori.
Prima di accettare tali dati statistici come cifre di riferimento, la  Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza secondo le procedure operative ordinarie. Su richiesta della  Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine. 

6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro il 1° maggio 2012, una stima del numero di persone che intendono reinsediare, sulla base delle priorità elencate al paragrafo 3, nel corso dell'anno civile seguente, compresa la ripartizione per ciascuna delle categorie di cui al suddetto paragrafo. La Commissione comunica tali informazioni al comitato di cui all'articolo 52. 


7. I risultati e l'impatto dell'incentivo finanziario per le misure di reinsediamento sulla base delle priorità elencate al paragrafo 3 sono oggetto, da parte degli Stati membri, della relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, e da parte della Commissione della relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 3.



Art. 35
Ammissibilità - Dichiarazioni di spesa

1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'attuare le azioni, e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2. Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3. Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale, di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

4. Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 3, sono adottate secondo la procedura, di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

5. L'importo fisso assegnato agli Stati membri per ogni persona reinsediata è concesso a titolo di somma forfettaria per ogni persona effettivamente reinsediata.



ALLEGATO
Elenco delle priorità comuni specifiche dell'Unione in materia di reinsediamento per il 2013

1) Rifugiati congolesi nella regione dei Grandi Laghi (Burundi, Malawi, Rwanda, Zambia);
2) rifugiati provenienti dall'Iraq in Turchia, Siria, Libano e Giordania;
3) rifugiati afghani in Turchia, Pakistan e Iran;
4) rifugiati somali in Etiopia;
5) rifugiati birmani in Bangladesh, Malaysia e Thailandia;
6) rifugiati eritrei nel Sudan orientale.