martedì 10 maggio 2011

Direttiva Protezione Temporanea - SCHEDA



Base giuridica: art. 63 § 2 (a) e (b) TCE

La Direttiva sulla protezione temporanea di sfollati stabilisce standard minimi per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati nonché la promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza.

L'ambito di applicazione ratione personae è stretto: deve trattarsi di stranieri che hanno dovuto abbandonare il proprio Paese o sono stati evacuati e non possono essere rimpatriati in condizioni stabili e sicure a causa della situazione nel Paese stesso. La definizione di "sfollati" contenuta nella Direttiva elenca due esempi: i) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica; ii) le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni. 

Ben più vaga la definizione di "afflusso massicio", evidentemente lasciata a valutazioni discrezionali. Si parla infatti di numero considerevole (?) di sfollati in arrivo da un Paese o una zona geografica determinati. 
L'esistenza di un afflusso massiccio è determinata dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

La durata della protezione temporanea è di un anno (rinnovabile fino ad altri due anni in caso di persistenza dei motivi) e, molto importante, non pregiudica la possibilità di chiedere protezione internazionale. Le persone protette hanno accesso ad una serie di diritti in materia lavorativa, sociale, sanitaria, nonché per il ricongiungimento familiare.

La Direttiva 2001/55/CE contiene un Capo (il VI) dedicato alla Solidarietà, che non si limita al Fondo europeo per i rifugiati, ma obbliga gli Stati membri ad indicare la propria capacità di accoglienza e a cooperare tra loro per il trasferimento della residenza delle persone da uno Stato all'altro (con il consenso delle persone interessate), con il conseguente trasferimento dell'obbligo di protezione al secondo Stato membro.

Il meccanismo previsto dalla Direttiva sulla protezione temporanea non è finora mai stato attivato, benché richieste in tal senso siano state avanzate dal governo italiano durante gli arrivi via mare di persone provenienti dalla Tunisia, nel primi mesi del 2011.

NB: la Danimarca non è vincolata dalla presente Direttiva.