![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0XvYzAu4WmeuVEjtIxFYMr7Ud3KjEuB_iJdR2KvWHr9805R9mm5RQnop9Bp_acdNj3gb5aCjPBDYnYmGMcdMhvYyj-T8TRdZNmEAbgTJjGx2dNpvrOEN1AhgpQK9_5rLNGbAylMlsfEmD/s320/corte+europea+diritti+dell%2527uomo.jpg) |
Credit: European Court of Human Rights |
La detenzione dei richiedenti asilo appartenenti a categorie vulnerabili - Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella causa O.M. contro Ungheria (ricorso n. 9912/15)
Oggi pubblichiamo la nostra analisi di un’interessante
sentenza emessa il 5 luglio 2016 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo relativa
ad un caso di detenzione in Ungheria di un richiedente asilo iraniano: O.M. contro Ungheria. La Corte
ha sostenuto che la detenzione del ricorrente, il quale aveva presentato
domanda di asilo in Ungheria sulla base del proprio orientamento sessuale,
fosse in violazione dell’art. 5 CEDU sul diritto alla libertà e sicurezza. Vedremo
come nell’ambito dell’accertamento del carattere arbitrario della misura
detentiva adottata dall’Ungheria, la Corte EDU dà particolare rilievo alla
condizione di vulnerabilità del ricorrente, in quanto appartenente ad una
minoranza sessuale in Iran.