domenica 31 luglio 2011

Frontex Risk Analysis Q1, gennaio-marzo 2011



Il rapporto di Frontex relativo ai primi 3 mesi dell'anno in corso segnala un aumento delle persone fermate durante un attraversamento illegale di una frontiera, passate dai 27.531 dell'ultimo quarto del 2010 a 32.906. Se paragonato con lo stesso periodo del 2010, l'incremento è ancora maggiore (allora le persone intercettate erano state 14.857).

Ciò è dovuto, quasi esclusivamente, all'arrivo sull'isola di Lampedusa di circa 20.000 tunisini.
A causa di questa situazione, Frontex ha ricevuto una richiesta formale di assistenza da parte del Ministero dell'Interno italiano e ha lanciato, il 20 febbraio, l'operazione Hermes Extension 2011.

Al contrario, il confine ultimamente più “caldo”, cioè quello fra Grecia e Turchia, ha segnato una diminuzione del 60% rispetto all'ultimo quarto del 2010, a causa delle attività delle squadre RABIT a quel confine.

Quanto ai rifiuti di ingresso, secondo il rapporto Risk Analysis gennaio-marzo 2011, il totale è stato di 28.664 persone, in linea con l'ultimo quarto del 2010. 
Più nello specifico, il numero degli albanesi è aumentato di quattro volte rispetto all'ultimo quarto del 2010. Ciò è dovuto alla liberalizzazione dei visti che ha spinto molte persone, con precedenti “divieti di ingresso” a carico, a cercare comunque di entrare nell'area Schengen.

Il rapporto segnala poi che le domande di asilo – che vengono considerate da Frontex come un indicatore di immigrazione irregolare – sono state 50.939, cioè il 12% in meno dell'ultimo quarto del 2010 (ma il 7% in più rispetto allo stesso periodo del 2010). 
In particolare, si sono più che dimezzate le richieste di asilo da parte di cittadini serbi, che nel corso del 2010 (a seguito della liberalizzazione dei visti) erano notevolmente aumentate.

Due ci paiono in conclusione le considerazioni da fare in questa sede:
  1. la liberalizzazione dei visti non comporta necessariamente un aumento del c.d. uso strumentale della richiesta di asilo, come spesso paventato dagli Stati. Dopo un primo incremento delle richieste da parte di cittadini serbi nel 2010, il dato sembra infatti essersi assestato su livelli più bassi nel 2011. Per quanti riguarda i cittadini albanesi e bosniaci (nei cui confronti la liberalizzazione è avvenuta nel dicembre 2010) l'aumento delle domande nel primo quarto del 2011 non si è nemmeno verificato.
  2. I dati relativi agli ingressi illegali intercettati continuano ad essere molto bassi, nonostante il rapporto tenda ad enfatizzare qua e là che “il rischio permane”. Se si escludono i 20.000 tunisini arrivati a Lampedusa (riguardo ai quali si fatica a sostenere che siano stati “fermati”, tanto meno grazie alle operazioni di coordinamento di Frontex), si nota che il totale delle persone intercettate durante l'attraversamento irregolare di una frontiera nei primi tre mesi del 2011 è stato di appena 12.000 persone! Di fronte a questi numeri si fa onestamente fatica a giudicare proporzionato il budget, ormai superiore a 90 milioni di euro all'anno, assegnato all'Agenzia.



sabato 30 luglio 2011

Procedura accelerata e possibilità di ricorso - Caso Samba Diouf


Il 28 luglio la Seconda Camera della Corte di Giustizia UE ha dato un'interpretazione dell'art.39 della Direttiva 2005/85/CE (Direttiva Procedure).
Il caso riguardava un cittadino della Mauritania che si era visto respingere la sua domanda di protezione internazionale presentata in Lussemburgo nell'agosto 2009, al termine di una "procedura accelerata". 

Il giudice nazionale chiede alla Corte europea se l'art.39 della Direttiva Procedure richiede che la decisione di sottoporre la domanda di asilo ad una procedura accelerata debba essere soggetta alla possibilità di ricorso.

La risposta della Corte di Giustizia UE è in negativo: né l'art. 39 né il diritto ad un ricorso effettivo contenuto contenuto nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE vietano alle regole nazionali di non prevedere la possibilità di ricorrere contro la decisione di sottoporre la domanda di protezione internazionale ad una procedura accelerata. 
A patto che le ragioni che stanno alla base della suddetta decisione possano essere poi vagliate dalla corte davanti alla quale verrà eventualmente presentato ricorso contro la decisione finale sulla domanda.

domenica 24 luglio 2011

Comunicazione della Commissione “Agenda europea per l'integrazione degli stranieri”



Il 20 luglio la Commissione ha pubblicato la Comunicazione “Agenda europea per l'integrazione degli stranieri”.
Si ricorda a proposito che nel campo dell'integrazione, l'Unione europea ha una competenza debole, in quanto i Trattati (in particolare l'art. 79 § 4 TFUE) le permettono di svolgere solo un'azione di supporto agli Stati membri nella promozione dell'integrazione, ma con l'esclusione di ogni armonizzazione delle regole
 
L'agenda europea per l'integrazione rappresenta dunque un contributo al dibattito e il massimo dell'influenza esercitabile sulle azioni degli Stati membri si esaurisce nella predisposizione di “moduli” per la diffusione delle prassi di integrazione e nell'uso di “indicatori europei” per monitorare i risultati delle politiche di integrazione attraverso dati comparabili.

Riguardo ai beneficiari di protezione internazionale, il punto 1.4 della Comunicazione ricorda come la loro integrazione richieda particolare attenzione per via delle esperienze traumatiche vissute e come le politiche dovrebbero ridurre al minimo l'isolamento e le restrizioni ai diritti di queste persone, fornendo corsi di lingua, accesso all'alloggio, ai servizi, alla formazione professionale.
Belle parole.


Il documento che accompagna la Comunicazione, ad opera dello staff della Commissione, sulle iniziative dell'UE per supportare l'integrazione degli stranieri dedica anch'esso un paragrafo all'asilo.
A parte l'osservazione, piuttosto scontata, che l'obiettivo dovrebbe essere quello di fare accedere richiedenti e beneficiari di protezione internazionale allo schema generale per l'integrazione degli stranieri, tenendo conto al contempo della loro specificità, l'unico punto forse degno di nota è quello che riguarda l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, a cui si prefigura un futuro da coordinatore delle attività in materia di scambio di informazioni e buone prassi fra gli Stati membri anche nel campo dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.
Si veda l'art. 3 del Regolamento che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo: "L'Ufficio di sostegno organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori prassi fra gli Stati membri in materia di asilo."


sabato 23 luglio 2011

Prossima creazione Agenzia UE per la gestione operativa dei sistemi IT


Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno trovato un accordo per l'adozione di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

L'Agenzia, che avrà il compito di gestire il flusso di dati relativi a Sistema Schengen (SIS II), visti (VIS), domande di asilo (EURODAC), sarà operativa dalla prossima estate (2012) e avrà sede in Estonia, a Tallin. 

Con riferimento a EURODAC, l'Agenzia avrà i seguenti compiti:
a) i compiti attribuiti alla Commissione in qualità di autorità responsabile della gestione operativa di Eurodac conformemente ai Regolamenti 2725/2000 e (CE) 407/2002;
b) i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione, in particolare la supervisione, la sicurezza e il coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il fornitore;
c) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di Eurodac 


domenica 17 luglio 2011

Una travolgente ospitalità e solidarietà...


 ...del popolo tunisino.
Così la delegazione di parlamentari europei di diversi gruppi politici (PPE, S&D, Verdi, ALDE) ha commentato, in una dichiarazione comune, la visita di 4 giorni in Tunisia (13-16 luglio) per valutare la sitazione dei migranti e rifugiati. 

Al di là della sorpresa con cui i nostri rapresentanti in Europa sembrano aver reagito davanti alle condizioni di vita - definite "estreme" - degli immigrati raccolti nei campi in Tunisia e alla "travolgente ospitalità e solidarietà del popolo tunisino", ciò che ci interessa qui è la richiesta della delegazione agli Stati UE di "sostenere con più forza il reinsediamento dei rifugiati provenienti dale zone di guerra". La risposta degli Stati membri in tema di resettlement, ma purtroppo non è una novità, è stata "debole rispetto agli sforzi intrapresi da Norvegia, Stati Uniti e Canada".



venerdì 15 luglio 2011

Accordo politico su modifica Regolamento Frontex


Il 23 giugno il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sulla modifica al Regolamento che istituisce l'Agenzia Frontex. Il testo finale del nuovo Regolamento, che ha già ricevuto (il 12 luglio) il via libera della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni, dovrebbe essere definitivamente approvato dopo l'estate.

Frontex è l'Agenzia UE che assiste e coordina le azioni degli Stati membri nel controllo dei loro confini esterni. Creata nel 2004, operativa dal 2005, ha sede a Varsavia e un budget che dai 6 Milioni di euro del 2005 è cresciuto fino agli 86 Milioni nel 2011. Per Frontex lavorano 300 persone. E' evidente l'importanza e la delicatezza del ruolo di Frontex nel campo della protezione internazionale.
Queste, in sintesi, le novità che ci paiono più importanti:

  • la possibilità per l'Agenzia di acquistare proprie attrezzature tecniche per le operazioni di controllo delle frontiere;
  • l'obbligo per gli Stati membri, a seguito di accordi annuale con l'Agenzia, di mettere a disposizione un certo numero di guardie di confine e attrezzature tecniche su richiesta dell'Agenzia, salvo situazioni eccezionali;
  • il nome comune delle squadre dispiegate da Frontex nelle operazioni sarà: "Squadre di guardie di confine europee. Si è a lungo discusso su questo punto, apparentemente banale ma in realtà molto sensibile per gli Stati, per ovvi motivi.
  • viene istituito un Forum consultivo sui Diritti Fondamentali e sarà designato all'interno dell'Agenzia un responsabile in materia di diritti fondamentali. Siamo troppo maliziosi nel prevedere vita dura in ufficio per questo/a responsabile?
  • maggiori compiti per l'Agenzia in diversi campi, fra cui: analisi dei rischi (soprattutto, molto importante, sulla capacità degli Stati di far fronte a problemi imminenti, formazione delle guardie di confine (incluso in materia di diritti umani e protezione internazionale, ricerca;
  • la possibilità per Frontex di trasferire i dati personali raccolti durante le operazioni a Europol e altre agenzie UE di forze dell'ordine;
  • un ruolo maggiore per Frontex nella organizzazione di operazioni di rimpatrio che saranno sottoposte ad un monitoraggio realizzato sulla base di criteri oggettivi e trasparenti (ma non "indipendente" a quanto pare)

Fin da ora, in attesa di commentare più approfonditamente il Regolamento dopo che sarà approvato, ci paiono tre i commenti più importanti da fare:
 

  1. Gli Stati stanno accettando, seppur con cautela e non senza remore, di cedere un altro pezzetto della loro sovranità nazionale in una materia (i controlli alle frontiere esterne) generalmente considerata come la massima espressione di questa sovranità. Perché? Probabilmente perché alcuni Stati (vedi Grecia) si sono dimostrati del tutto incapaci di controllare i propri confini. In particolare, il concetto di "guardie di confine europee” proposto anni fa, poi caduto in disgrazia, ora contenuto in questo nuovo testo - ci sembra un passo importante.
  2. Si nota, sia nella proposta, sia nel corso dei negoziati,lo sforzo di Commissione e Parlamento europeo per fare accettare agli Stati (e dunque al Consiglio) alcune garanzie minime in materia di rispetto dei diritti umani e accesso alla protezione internazionale. Le novità che paiono emergere dai risultati del negoziato sono tuttavia ben modeste.
  3. Ogni previsione, per quanto buona, in materia di rispetto dei diritti umani, rischia inoltre di restare lettera morta in assenza di precisi e indipendenti meccanismi di valutazione dell'implementazione delle regole europee. Un simile (indipendente) monitoraggio con riguardo alle operazioni di rimpatrio congiunte era previsto nella proposta della Commissione ma sembra non essere sopravvissuto ai negoziati...

NB: Regno Unito e Irlanda non prendono parte al Regolamento Frontex e non ne sono vincolate. Al contrario, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein sono vincolate dal Regolamento in virtù dei rispettivi Accordi conclusi con l'Unione europea.

Vai al comunicato della commissaria Malmström
Vai al testo del Regolamento Frontex
 Vai al testo della Proposta della Commissione di modifica del Regolamento Frontex

giovedì 14 luglio 2011

Diritto all'obiezione di coscienza – Caso Bayatyan c. Armenia




Il 7 luglio la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani ha stabilito (per sedici voti a uno) che la condanna di un cittadino armeno testimone di Geova a seguito del suo rifiuto di prestare servizio militare, ha violato l'art. 9 della CEDU, così ribaltando la precedente sentenza data sullo stesso caso dalla Terza Camera della Corte.
La sentenza ribaltata della Terza Camera era in linea con la tradizionale giurisprudenza di Strasburgo, secondo cui la Convenzione non garantisce un diritto all'obiezione di coscienza.

Tuttavia, i giudici della Grande Camera ribadiscono che la Convenzione è uno "strumento vivente" (§ 102), che deve essere interpretato alla luce delle condizioni presenti. Essi dunque non possono non tenere conto degli sviluppi che, tanto a livello internazionale, quanto a livello europeo, hanno caratterizzato negli ultimi anni l'approccio degli Stati verso questa materia.
Oggi, Azerbaijan e Turchia sono gli unici Stati membri del Consiglio d'Europa che non prevedono una legge sull'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza.
Pur riconoscendo che la Convenzione non prevede espressamente tale diritto, i giudici di Strasburgo affermano qui che l'opposizione al servizio militare, qualora motivata da un serio e insormontabile conflitto fra l'obbligo di servire e la coscienza personale o i convincimenti (religiosi o di altro tipo) profondi e genuini di un individuo, costituisce una convinzione tale da attrarre la protezione dell'art. 9 CEDU (§ 110) e dunque può essere limitata solo in determinati casi, necessari in una società democratica.

Al di là dell'importanza del caso in sè (l'Armenia aveva nel frattempo rilasciato il ricorrente e adottato un atto di amnistia verso tutti gli obiettori di coscienza), pare che la Grande Camera della Corte abbia voluto chiarire la sua posizione sull'argomento, modificando una giurisprudenza che, oggi, dato il consenso pressoché unanime a livello europeo sull'esistenza del diritto all'obiezione di coscienza, non aveva più ragion d'essere.

Resta però il dubbio: fino a che punto può spingersi la Corte di Strasburgo nel "creare nuovi diritti" (soprattutto su temi più sensibili e controversi)? Si veda a proposito l'opinione contraria del Giudice Gyulumyan.


venerdì 8 luglio 2011

Espulsioni verso Mogadiscio proibite-Caso Sufi ed Elmi contro Regno Unito, 28 giugno 2011




Il 28 giugno la IV Camera della Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso all'unanimità, nel caso Sufi ed Elmi, che il Regno Unito violerebbe l'art. 3 CEDU qualora rimpatriasse due cittadini somali condannati ed attualmente detenuti nel Regno Unito per diversi reati gravi. Si tratta di una sentenza importante.