martedì 25 novembre 2014

Asilo negli Stati europei. SPAGNA - Parte 4. Esame della domanda di protezione internazionale

Nuova puntata della nostra scheda sul sistema di asilo spagnolo. Ci occupiamo oggi dell'esame della domanda di protezione internazionale. E' una puntata molto articolata che presenta l'organo responsabile dell'esame della domanda, l'esame di ammissibilità (con le possibili cause di inammissibilità), quello nel merito (con la distinzione tra procedura ordinaria e procedura prioritaria) e infine i possibili esiti dell'esame.

Un ringraziamento particolare lo dobbiamo a Francesca Giovannini per la sua consulenza preziosa su questa e altre puntate della scheda sulla Spagna.

Buona lettura!



SPAGNA - PARTE 4
Esame della domanda


mercoledì 19 novembre 2014

Sentenza H.N. (C-604/12) - Tutte le sentenze della Corte di Giustizia UE in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa

Per la nostra rubrica sulle sentenze della Corte di Giustizia UE in materia di asilo pubblichiamo oggi l'analisi della decisione della Corte nel caso H.N. contro Minister for Justice, Equality and Law Reform. Si tratta di una sentenza abbastanza recente (8 maggio 2014) e, benché direttamente collegata alla particolare procedura di asilo irlandese, di sicuro interesse generale soprattutto nella parte in cui i giudici ricordano la necessità di una durata "non irragionevole" dell'esame di una domanda.



Come al solito, nelle righe che seguono pubblichiamo una breve introduzione alla nostra scheda, che è possibile scaricare integralmente dalla pagina del nostro sito dedicata alle sentenze della Corte di Giustizia UE.

Buona lettura!



giovedì 13 novembre 2014

Sentenza Tarakhel contro Svizzera – La Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene l'Italia uno Stato non completamente sicuro per i richiedenti asilo più vulnerabili

Con la sentenza, pronunciata il 4 novembre 2014, nel caso Tarakhel c. Svizzera, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato a maggioranza dei suoi membri (14 contro 3) che, allo stato attuale, il rinvio verso l'Italia di richiedenti asilo particolarmente vulnerabili, quali un nucleo familiare con minori, è suscettibile, in mancanza di adeguate garanzie, di violare il divieto di trattamenti inumani o degradanti, sancito dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).




La Corte, per l'ennesima volta, conferma con questa sentenza che la decisione di trasferire uno o più richiedenti asilo verso lo Stato membro competente in base ai criteri  del Regolamento Dublino, deve sempre essere assunta nel rispetto dei diritti umani, dopo un esame rigoroso sia della situazione generale del sistema di asilo di detto Stato sia della situazione individuale dei richiedenti. 

Nel post di oggi commentiamo questa importante sentenza, seguendo il ragionamento che ha portato i giudici della Corte alla decisione e poi confrontando questa sentenza con precedenti della Corte che avevano invece escluso violazioni della CEDU in caso di rinvii verso l'Italia. 


martedì 4 novembre 2014

Salahadin Abdulla e altri (C-175/08) - Tutte le sentenze della Corte di Giustizia UE in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa

Dopo diverso tempo torniamo ad occuparci di giurisprudenza. Lo facciamo all'interno della nostra rubrica "Sentenze della Corte di Giustizia UE", dove - come sa chi segue da tempo questo blog - stiamo analizzando, una per una, tutte le sentenze con cui i giudici di Lussemburgo hanno interpretato il diritto dell'Unione in materia di asilo

Per chi si fosse perso le prime sentenze, consigliamo di visitare questa pagina del nostro sito, dove si possono scaricare tutte le analisi fatte finora. 



Oggi ci occupiamo di  una sentenza molto importante, che interpreta la Direttiva Qualifiche e, in particolare, la cessazione dello status di rifugiato, toccando diversi punti di grande interesse. Nelle righe che seguono presentiamo come al solito un breve riassunto delle conclusioni a cui è giunta la Corte, rimandando al nostro sito (in particolare a questa pagina) per scaricare la scheda completa di analisi della sentenza Salahadin Abdulla e le altre schede pubblicate finora. 

La causa in esame interpreta l’ipotesi di cessazione dello status di rifugiato prevista dall’art. 11, par. 1 lett. e), della Direttiva Qualifiche (Direttiva 2004/83/CE, oggi sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE).
Le questioni più importanti in esame sono: 1) se si dà luogo alla cessazione dello status di rifugiato al venir meno del fondato timore di persecuzione, in assenza di motivi ulteriori di timore; 2) se, quando vengono meno le circostanze che avevano determinato il riconoscimento dello status, le eventuali nuove, differenti circostanze che devono essere valutate sulla base di un criterio di probabilità differente rispetto a quello applicabile ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; 3) se si applica, o meno, a tali nuove circostanze, il regime di alleggerimento dell’onere della prova di cui all’art. 4 par. 4 della Direttiva Qualifiche nel caso in cui l’interessato abbia già subito atti o minacce di persecuzione.

La Corte afferma che cessa lo status di rifugiato quando vengono meno le circostanze alla base del fondato timore di persecuzione e non sussistono altri motivi di timore, purché il cambiamento sia significativo e non temporaneo e qualora il soggetto o i soggetti che offrono protezione nel Paese di origine abbiano adottato adeguate misure al fine di impedire il verificarsi di atti persecutori, garantendo l’accesso dell’interessato a questa protezione. 

L’esame del rischio relativo a nuove, differenti circostanze deve avvenire sulla base dello stesso criterio di probabilità applicato ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. La norma di cui all’art. 4, par. 4 è applicabile, cioè si attribuisce una forte valenza probatoria ad atti o minacce precedenti di persecuzione ma solo qualora l’interessato faccia valere circostanze diverse da quelle per cui era stato riconosciuto rifugiato. Ciò potrà di regola verificarsi solamente quando il motivo di persecuzione sia diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce di persecuzione precedenti collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase.