Riprendiamo le pubblicazioni dopo la pausa estiva con un post della nostra rubrica Asylum Lottery, il luogo dove cerchiamo di analizzare il fenomeno della circolazione all'interno dell'Unione europea di richiedenti e titolari di protezione.
Come ricorderà chi ha seguito questa rubrica negli scorsi mesi, abbiamo dapprima pubblicato una serie di interventi di operatori italiani in merito al fenomeno - tuttora molto diffuso e anzi certamente in aumento - dell'abbandono dell'Italia alla ricerca di altre opportunità. Quindi, abbiamo cominciato - grazie anche alla collaborazione di operatori del settore che lavorano all'estero - a pubblicare alcune brevi informazioni su come fare per spostarsi, regolarmente, in altri Paesi europei. Informazioni che, per quanto limitate, crediamo possano servire - almeno come base di partenza - ai tanti operatori italiani che si sentono rivolgere questa domanda: "come posso fare per andare in un altro Paese a lavorare?"
Come si sa, la normativa europea non disciplina questo aspetto, limitandosi a prevedere la possibilità per i titolari di protezione, se in possesso di alcuni requisiti, di circolare nell'area Schengen per un massimo di tre mesi, come turisti. Occorre dunque fare riferimento alle legislazioni dei singoli Stati membri. Finora abbiamo analizzato i casi della Svezia e della Germania. Oggi ci occupiamo di un Paese sempre un po' "particolare", il Regno Unito.
Ricordiamo che i contributi della rubrica Asylum Lottery si possono trovare nella pagina dedicata e invitiamo come sempre tutti a inviarci commenti, suggerimenti, riscontri.
Buona lettura!
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martedì 2 settembre 2014
giovedì 17 luglio 2014
Respinti ricorsi contro il rinvio in Italia di richiedenti asilo e titolari di protezione. L'Alta Corte inglese sul caso Tabrizagh.
Torniamo oggi finalmente a pubblicare su questo blog dopo alcune settimane di assenza dovute al fatto che l'associazione Asilo in Europa è molto impegnata in attività quali la ricerca sulle strutture temporanee "Mare Nostrum" e altre di cui speriamo di potervi parlare presto.
Oggi ci occupiamo di una sentenza che arriva dal Regno Unito e che ci riguarda da vicino, in quanto ha ad oggetto il sistema di asilo italiano e la possibilità di rinviare nel nostro Paese richiedenti asilo o titolari di protezione.
La decisione è particolarmente interessante perché affronta sia il tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo sia quello delle misure (o dell'assenza di misure) che facilitino l'integrazione dei titolari di protezione in Italia.
Non è la prima volta che analizziamo sentenze su questo aspetto che arrivano dal Regno Unito, dove ovviamente quello dei rinvii in Italia ai sensi del Regolamento Dublino è un tema molto "caldo" (si veda ad es. la nostra analisi della sentenza della Corte Suprema nel caso EM).
Buona lettura!
L’11 giugno 2014 l’Alta Corte inglese si è pronunciata in un caso (Tabrizagh v SSHD) riguardante sei ricorrenti i quali, dopo aver fatto domanda di protezione internazionale in Italia o dopo che le loro impronte digitali erano state raccolte nel nostro Paese, si sono spostati nel Regno Unito, proponendo una successiva domanda di protezione internazionale: le autorità inglesi in tutti i casi hanno ritenuto le loro domande infondate emettendo nei loro confronti provvedimenti di rinvio verso l’Italia ai sensi del Regolamento Dublino.
Oggi ci occupiamo di una sentenza che arriva dal Regno Unito e che ci riguarda da vicino, in quanto ha ad oggetto il sistema di asilo italiano e la possibilità di rinviare nel nostro Paese richiedenti asilo o titolari di protezione.
La decisione è particolarmente interessante perché affronta sia il tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo sia quello delle misure (o dell'assenza di misure) che facilitino l'integrazione dei titolari di protezione in Italia.
Non è la prima volta che analizziamo sentenze su questo aspetto che arrivano dal Regno Unito, dove ovviamente quello dei rinvii in Italia ai sensi del Regolamento Dublino è un tema molto "caldo" (si veda ad es. la nostra analisi della sentenza della Corte Suprema nel caso EM).
Buona lettura!
L’11 giugno 2014 l’Alta Corte inglese si è pronunciata in un caso (Tabrizagh v SSHD) riguardante sei ricorrenti i quali, dopo aver fatto domanda di protezione internazionale in Italia o dopo che le loro impronte digitali erano state raccolte nel nostro Paese, si sono spostati nel Regno Unito, proponendo una successiva domanda di protezione internazionale: le autorità inglesi in tutti i casi hanno ritenuto le loro domande infondate emettendo nei loro confronti provvedimenti di rinvio verso l’Italia ai sensi del Regolamento Dublino.
martedì 25 febbraio 2014
Corte Suprema UK: per impedire un rinvio ai sensi del Regolamento Dublino non occorre provare l'esistenza di "carenze sistemiche" nel Paese di destinazione.
Il 19 febbraio 2014 la Corte Suprema (Supreme Court) del Regno Unito ha pronunciato un’importante e molto attesa sentenza in materia di diritto d’asilo, specificando il corretto approccio da adottare nei casi di rinvio verso altri Paesi in applicazione del Regolamento Dublino. Si tratta della sentenza EM (Eritrea), a cui dedichiamo oggi una breve analisi.
La sentenza della Supreme Court, come è ovvio, non è vincolante fuori dal Regno Unito, ma è comunque molto interessante in quanto incentrata sull'interpretazione di un punto chiave del Regolamento Dublino, cioè se il richiedente asilo debba dimostrare – al fine di evitare il rinvio – l'esistenza nel Paese di destinazione di “carenze sistemiche” nel sistema di accoglienza o nella procedura di asilo che comportino il rischio di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante.
Tale espressione - “carenze sistemiche” - si trovava in una famosa sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (NS, C-411/10 e C-493/10) che è stata quasi letteralmente riprodotta nell'attuale art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino (si veda in proposito la nostra Guida al Regolamento Dublino articolo per articolo). In particolare, nella sentenza NS, la Corte di Giustizia UE aveva detto che
Peraltro, il Paese dove il Regno Unito dovrebbe rinviare le persone in questione è proprio l'Italia, il che rende la sentenza di cui ci occuperemo nelle prossime righe doppiamente interessante per noi.
La sentenza della Supreme Court, come è ovvio, non è vincolante fuori dal Regno Unito, ma è comunque molto interessante in quanto incentrata sull'interpretazione di un punto chiave del Regolamento Dublino, cioè se il richiedente asilo debba dimostrare – al fine di evitare il rinvio – l'esistenza nel Paese di destinazione di “carenze sistemiche” nel sistema di accoglienza o nella procedura di asilo che comportino il rischio di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante.
Tale espressione - “carenze sistemiche” - si trovava in una famosa sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (NS, C-411/10 e C-493/10) che è stata quasi letteralmente riprodotta nell'attuale art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino (si veda in proposito la nostra Guida al Regolamento Dublino articolo per articolo). In particolare, nella sentenza NS, la Corte di Giustizia UE aveva detto che
"gli Stati membri [...] sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento [Dublino] quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta" dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Peraltro, il Paese dove il Regno Unito dovrebbe rinviare le persone in questione è proprio l'Italia, il che rende la sentenza di cui ci occuperemo nelle prossime righe doppiamente interessante per noi.
mercoledì 18 dicembre 2013
Asilo negli Stati europei - Regno Unito. Parte 6 - Contenuto della protezione
Concludiamo oggi la pubblicazione della nostra scheda sul sistema di asilo britannico con la pubblicazione della sesta scheda, relativa al contenuto della protezione.
Quali caratteristiche ha il titolo di soggiorno che ricevono nel Regno Unito i beneficiari di protezione? E il documento di viaggio? Quali opportunità esistono per l'integrazione? Con quali familiari è possibile ricongiungersi?
Tutte queste (e altre) risposte le troverete nelle righe che seguono, come sempre molto dense di informazioni.
Buona lettura!
Quali caratteristiche ha il titolo di soggiorno che ricevono nel Regno Unito i beneficiari di protezione? E il documento di viaggio? Quali opportunità esistono per l'integrazione? Con quali familiari è possibile ricongiungersi?
Tutte queste (e altre) risposte le troverete nelle righe che seguono, come sempre molto dense di informazioni.
Buona lettura!
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| Foto: gentile concessione di Alberto Campi Per informazioni visitate il suo blog |
lunedì 2 dicembre 2013
Asilo negli Stati europei. Regno Unito - Parte 5. Fase giurisdizionale
Pubblichiamo oggi la quinta puntata del nostro approfondimento sul sistema di asilo britannico. E' dedicata alla fase giurisdizionale, dunque ai ricorsi contro le decisioni in materia di asilo assunte in prima istanza, di cui ci siamo occupati qui.
Anche la puntata di oggi è molto ricca di spunti e informazioni e speriamo possa incontrare il vostro interesse.
Anche la puntata di oggi è molto ricca di spunti e informazioni e speriamo possa incontrare il vostro interesse.
mercoledì 27 novembre 2013
Asilo negli Stati europei. Regno Unito - Parte 4. Esame della domanda
Quarta puntata della nostra scheda sul funzionamento del sistema di asilo britannico, dedicata all'esame della domanda di protezione internazionale. E' una puntata molto densa e ricca di spunti interessanti, di cui consigliamo vivamente la lettura.
Si parla dell'organo responsabile della domanda, dell'intervista dei richiedenti asilo, delle informazioni sui Paesi di origine, dei possibili esiti e, infine, dei rimpatri (volontari o forzati) dei richiedenti asilo rigettati.
Buona lettura!
Si parla dell'organo responsabile della domanda, dell'intervista dei richiedenti asilo, delle informazioni sui Paesi di origine, dei possibili esiti e, infine, dei rimpatri (volontari o forzati) dei richiedenti asilo rigettati.
Buona lettura!
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| Foto: gentile concessione di Alberto Campi scattata a Trieste Per informazioni visitate il suo blog |
REGNO UNITO
Parte 4 - Esame della domanda
venerdì 15 novembre 2013
Asilo negli Stati europei. Regno Unito - Parte 3. Accoglienza dei richiedenti asilo
Riprendiamo oggi la pubblicazione della nostra scheda sul sistema di asilo britannico.
La puntata odierna - la terza dopo quelle sui dati e sull'avvio della procedura - è dedicata all'accoglienza dei richiedenti asilo.
Ringraziamo sempre Alberto Campi per le bellissime foto con cui ci accompagna e vi auguriamo buona lettura!
La puntata odierna - la terza dopo quelle sui dati e sull'avvio della procedura - è dedicata all'accoglienza dei richiedenti asilo.
Ringraziamo sempre Alberto Campi per le bellissime foto con cui ci accompagna e vi auguriamo buona lettura!
REGNO UNITO
Parte 3 - Accoglienza dei richiedenti asilo
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| Foto: gentile concessione di Alberto Campi scattata a Trieste, per info visitate il suo blog |
mercoledì 6 novembre 2013
Asilo negli Stati europei. Regno Unito - Parte 2. Avvio della procedura
Seconda parte della nostra scheda sul funzionamento del sistema di asilo britannico. Dopo aver pubblicato i dati principali relativi al 2012, oggi ci occupiamo dell'avvio della procedura di asilo.
Buona lettura!
REGNO UNITO
Parte 2 - Avvio della procedura
Foto: gentile concessione di Alberto Campi scattata a Trieste, per informazioni visitate il suo blog
Registrazione della domanda
La domanda d'asilo può essere presentata sul territorio ovvero al confine (agli aeroporti o nei porti).
Nel 2011 sono state presentate rispettivamente 17.546 domande sul territorio e 2.319 al confine.
martedì 29 ottobre 2013
Asilo negli Stati europei. REGNO UNITO - Parte 1. I dati
Riprendiamo oggi le pubblicazioni della nostra rubrica sul funzionamento dei sistemi di asilo negli altri Paesi (Asilo negli Stati europei). Lo facciamo ripartendo da una scheda molto interessante, relativa al Regno Unito, che pubblicheremo come sempre a puntate.
Cominciamo con alcuni dati che ci aiutano a fare una prima panoramica. Nei prossimi giorni ci occuperemo invece degli altri aspetti normalmente oggetto dei nostri approfondimenti, dall'accoglienza dei richiedenti asilo, alla procedura di asilo, fino ai diritti riconosciuti ai beneficiari della protezione.
Per ritrovare le precedenti schede (su Francia, Malta, Irlanda, Belgio), incluso per chi volesse cimentarsi in un confronto tra i Paesi finora studiati, basta cliccare qui.
Cominciamo con alcuni dati che ci aiutano a fare una prima panoramica. Nei prossimi giorni ci occuperemo invece degli altri aspetti normalmente oggetto dei nostri approfondimenti, dall'accoglienza dei richiedenti asilo, alla procedura di asilo, fino ai diritti riconosciuti ai beneficiari della protezione.
Per ritrovare le precedenti schede (su Francia, Malta, Irlanda, Belgio), incluso per chi volesse cimentarsi in un confronto tra i Paesi finora studiati, basta cliccare qui.
REGNO UNITO
Parte 1 - I dati
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Foto: gentile concessione di Alberto Campi scattata a Trieste
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