Dopo aver parlato, all'interno del nostro spazio chiamato "La crisi dell'asilo in Europa", delle decisioni in materia di ricollocazione “a beneficio di Italia e Grecia” e della proposta di introduzione di una lista comune europea di Paesi di origine sicuri, ci occupiamo oggi della proposta della Commissione del 9 Settembre 2015 finalizzata a istituire un meccanismo permanente di ricollocazione in fase di crisi.
Come di consueto, presentiamo un'analisi della proposta, seguita da alcune nostre brevi conclusioni.
Di cosa si tratta?
Si tratta di una proposta di Regolamento che dovrà essere negoziata e approvata dal legislatore europeo secondo la procedura ordinaria. La proposta si compone di due articoli, di cui solo il primo riveste un'importanza sostanziale, in quanto andrebbe a modificare gli artt. 2, 4, 18 del Regolamento Dublino 3 oltre al capo VI dello stesso regolamento, con l'introduzione di una sezione VII intitolata “Meccanismo di ricollocazione di crisi”, che consta di quattro articoli: articolo 33 bis, 33 ter, 33 quater e 33 quinquies.
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venerdì 15 gennaio 2016
lunedì 22 giugno 2015
Programma di reinsediamento europeo - Raccomandazione UE 2015/914
Riprendiamo
oggi ad occuparci delle proposte e delle decisioni messe in campo
dalle istituzioni europee per affrontare la situazione attuale. Dopo
aver analizzato, in due separati post pubblicati nei giorni scorsi,
l'Agenda UE sull'immigrazione e la proposta avanzata dalla
Commissione in tema di ricollocazione di richiedenti asilo (su cui
sono in corso, come noto, intensi negoziati per arrivare alla sua approvazione),
ci occupiamo oggi della Raccomandazione 2015/914 della Commissione
dell'8 giugno 2015 relativa a un programma
di reinsediamento europeo,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE del 13 giugno.
Innanzitutto
due precisazioni importanti:
- in questo caso non si tratta di una proposta (come nel caso della ricollocazione), ma di un atto giuridico vero e proprio che non necessita di essere discusso e approvato; tuttavia, la Raccomandazione è un atto non vincolante che si limita, appunto, a “raccomandare” ma non impone nulla agli Stati;
- mentre per ricollocazione si intende il trasferimento interno all'Unione europea, il reinsediamento consiste nel trasferimento di persone da Paesi terzi verso Stati membri UE.
lunedì 8 giugno 2015
Proposta di ricollocazione tra i Paesi europei di richiedenti asilo a beneficio di Italia e Grecia
Dopo aver pubblicato poche settimane fa l'Agenda europea sulla migrazione, da noi analizzata qui, la Commissione ha presentato nei giorni scorsi alcune proposte per dare concreta attuazione a quanto annunciato nella stessa Agenda. Oggi ci soffermiamo in particolare sulla proposta di Decisione in materia di ricollocazione tra i Paesi europei di richiedenti asilo a beneficio di Italia e Grecia (COM/2015/286, del 27.05.2015), in quanto evidentemente quella che più ha sollevato dibattiti e attirato plausi o critiche da parte di esponenti politici, organizzazioni internazionali e realtà non governative.
Di cosa si tratta?
Come promesso nell'Agenda, la Commissione propone un meccanismo di distribuzione, limitata nel tempo e nell'oggetto (come spiegheremo meglio sotto), di persone che chiaramente necessitano di protezione internazionale, al fine – si legge nell'introduzione della proposta - “di assicurare un'equa e bilanciata partecipazione di tutti gli Stati membri a questo sforzo comune” in materia di accoglienza ed esame delle domande di asilo.
Tale proposta dovrà essere approvata nelle prossime settimane dalla maggioranza qualificata del Consiglio UE (dunque degli Stati), mentre non è necessaria in questo caso l'approvazione del Parlamento europeo (ma solo la sua consultazione). Come noto, diversi Stati si sono già detti contrari o per lo meno critici sulla proposta (Francia, Spagna, Ungheria, Polonia, oltre a quelli che hanno il diritto di “tirarsene fuori” fin da subito, come Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca), il che fa ritenere assolutamente non scontata l'approvazione “tale quale” della proposta della Commissione (che potrà essere oggetto di modifiche).
Nelle prossime righe presentiamo un'analisi del contenuto della proposta, seguita da alcune nostre conclusioni.
Di cosa si tratta?
Come promesso nell'Agenda, la Commissione propone un meccanismo di distribuzione, limitata nel tempo e nell'oggetto (come spiegheremo meglio sotto), di persone che chiaramente necessitano di protezione internazionale, al fine – si legge nell'introduzione della proposta - “di assicurare un'equa e bilanciata partecipazione di tutti gli Stati membri a questo sforzo comune” in materia di accoglienza ed esame delle domande di asilo.
Tale proposta dovrà essere approvata nelle prossime settimane dalla maggioranza qualificata del Consiglio UE (dunque degli Stati), mentre non è necessaria in questo caso l'approvazione del Parlamento europeo (ma solo la sua consultazione). Come noto, diversi Stati si sono già detti contrari o per lo meno critici sulla proposta (Francia, Spagna, Ungheria, Polonia, oltre a quelli che hanno il diritto di “tirarsene fuori” fin da subito, come Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca), il che fa ritenere assolutamente non scontata l'approvazione “tale quale” della proposta della Commissione (che potrà essere oggetto di modifiche).
Nelle prossime righe presentiamo un'analisi del contenuto della proposta, seguita da alcune nostre conclusioni.
venerdì 22 maggio 2015
Agenda europea sulla migrazione - L'analisi di Asilo in Europa
Il 13 maggio la Commissione europea ha presentato una comunicazione intitolata "Un'agenda europea sulla migrazione". Si tratta essenzialmente di un piano di lavoro che anticipa future azioni e proposte legislative della Commissione in questo campo. La comunicazione era molto attesa ed è stata in questi giorni ampiamente commentata su tutti i mezzi di comunicazione e dai principali esponenti politici e istituzionali. Subito dopo l'uscita, si sono registrati anche numerosi apprezzamenti da parte di organizzazioni internazionali e terzo settore. Nelle righe che seguono cerchiamo di mettere in ordine le indicazioni dell’Agenda che più ci toccano da vicino e vi proponiamo il nostro punto di vista.
Non prima, però, di una ovvia quanto doverosa precisazione: l'Agenda contiene, come detto, un piano di lavoro sulla base del quale la Commissione presenterà, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, delle vere e proprie proposte legislative le quali dovranno essere approvate come minimo dalla maggioranza qualificata del Consiglio UE (quindi dagli Stati membri) e talvolta anche dal Parlamento europeo (questo dipende dall'oggetto della proposta). È naturale, pertanto, che la Commissione, prima di pubblicare questa Agenda, così attesa, abbia dovuto tener conto del clima e delle sensibilità politiche presenti nei vari Paesi per garantire che il suo piano di lavoro non sia integralmente cestinato.
Detto ciò, il nostro parere è che questa Agenda, pur contenendo aspetti apprezzabili, non possa rappresentare in alcun modo una svolta positiva e, anzi, presenti diversi aspetti preoccupanti. Vediamo meglio perché.
Non prima, però, di una ovvia quanto doverosa precisazione: l'Agenda contiene, come detto, un piano di lavoro sulla base del quale la Commissione presenterà, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, delle vere e proprie proposte legislative le quali dovranno essere approvate come minimo dalla maggioranza qualificata del Consiglio UE (quindi dagli Stati membri) e talvolta anche dal Parlamento europeo (questo dipende dall'oggetto della proposta). È naturale, pertanto, che la Commissione, prima di pubblicare questa Agenda, così attesa, abbia dovuto tener conto del clima e delle sensibilità politiche presenti nei vari Paesi per garantire che il suo piano di lavoro non sia integralmente cestinato.
Detto ciò, il nostro parere è che questa Agenda, pur contenendo aspetti apprezzabili, non possa rappresentare in alcun modo una svolta positiva e, anzi, presenti diversi aspetti preoccupanti. Vediamo meglio perché.
giovedì 24 aprile 2014
La politica dell'Unione europea in materia di rimpatri. Comunicazione della Commissione europea
La Direttiva 2008/115/CE, c.d. “Direttiva rimpatri”, ampiamente criticata e nettamente rifiutata da ampi settori della società civile e accademici al tempo della sua adozione, ha da poco compiuto cinque anni.
Ora la Commissione europea ci fornisce la possibilità di analizzare l'impatto che tale direttiva ha avuto all'interno degli Stati membri grazie ad una relazione relativa alla politica dell'Unione europea in materia di rimpatri, di cui la Direttiva del 2008 costituisce il “pezzo” più consistente.
Analizzeremo questa relazione, presentata sotto forma di Comunicazione della Commissione “sulla politica UE in materia di rimpatri”, nelle righe che seguono.
Ora la Commissione europea ci fornisce la possibilità di analizzare l'impatto che tale direttiva ha avuto all'interno degli Stati membri grazie ad una relazione relativa alla politica dell'Unione europea in materia di rimpatri, di cui la Direttiva del 2008 costituisce il “pezzo” più consistente.
Analizzeremo questa relazione, presentata sotto forma di Comunicazione della Commissione “sulla politica UE in materia di rimpatri”, nelle righe che seguono.
giovedì 20 marzo 2014
Un'Europa aperta e sicura. Le priorità politiche della Commissione europea per i prossimi anni nell'area “Libertà, sicurezza e giustizia”.
L'11 marzo la Commissione europea ha pubblicato una Comunicazione molto importante intitolata “An open and secure Europe: making it happen” (COM/2014/154). Si tratta di una comunicazione che elenca le priorità politiche della Commissione nell'area “Libertà, sicurezza e giustizia”, in vista del prossimo Consiglio europeo di giugno 2014, in cui i capi di Stato e di Governo definiranno le linee guida strategiche per i prossimi anni in questo settore.
La Comunicazione, dopo aver dato conto dei passi in avanti compiuti dall'adozione del Programma di Stoccolma nel 2009, identifica cinque priorità politiche per il prossimo futuro:
1. Una politica efficace in materia di migrazione e mobilità
2. Schengen, visti e frontiere esterne
3. Un Sistema europeo comune di asilo in pratica
4. Rinforzare ulteriormente l'approccio globale alla migrazione e alla mobilità
5. Un'Europa che protegge
Oggi ci occuperemo solo di quanto più rilevante ai nostri fini, cioè di una parte del punto 1 e dei punti 2 e 3, rimandando alla lettura della Comunicazione per il resto.
La Comunicazione, dopo aver dato conto dei passi in avanti compiuti dall'adozione del Programma di Stoccolma nel 2009, identifica cinque priorità politiche per il prossimo futuro:
1. Una politica efficace in materia di migrazione e mobilità
2. Schengen, visti e frontiere esterne
3. Un Sistema europeo comune di asilo in pratica
4. Rinforzare ulteriormente l'approccio globale alla migrazione e alla mobilità
5. Un'Europa che protegge
Oggi ci occuperemo solo di quanto più rilevante ai nostri fini, cioè di una parte del punto 1 e dei punti 2 e 3, rimandando alla lettura della Comunicazione per il resto.
mercoledì 19 febbraio 2014
Regolamento applicativo del Regolamento Dublino: versione consolidata e opuscoli informativi per i richiedenti protezione internazionale.
Il 30 gennaio la Commissione europea ha pubblicato un nuovo Regolamento recante le modalità di applicazione del Regolamento Dublino.
Si tratta del Regolamento UE n° 118/2014, finalizzato ad aggiornare il precedente Regolamento applicativo (Regolamento CE n° 1560/2003), a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Dublino (c.d. Regolamento Dublino III).
Il Regolamento UE n° 118/2014 pertanto non sostituisce ma semplicemente modifica il precedente Regolamento applicativo che rimane in vigore.
Per facilitare la lettura di questo importante strumento dopo la modifica, abbiamo preparato una versione consolidata del Regolamento 1560/2003, che è possibile scaricare sotto. Ne raccomandiamo la lettura congiuntamente alla nostra Guida al Regolamento Dublino articolo per articolo.
Ringraziamo Lara Olivetti per la segnalazione dell'uscita del Regolamento.
Si tratta del Regolamento UE n° 118/2014, finalizzato ad aggiornare il precedente Regolamento applicativo (Regolamento CE n° 1560/2003), a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Dublino (c.d. Regolamento Dublino III).
Il Regolamento UE n° 118/2014 pertanto non sostituisce ma semplicemente modifica il precedente Regolamento applicativo che rimane in vigore.
Per facilitare la lettura di questo importante strumento dopo la modifica, abbiamo preparato una versione consolidata del Regolamento 1560/2003, che è possibile scaricare sotto. Ne raccomandiamo la lettura congiuntamente alla nostra Guida al Regolamento Dublino articolo per articolo.
Ringraziamo Lara Olivetti per la segnalazione dell'uscita del Regolamento.
martedì 2 luglio 2013
Quarta relazione annuale della Commissione europea sull'immigrazione e l'asilo nell'UE
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| credit: Alberto Campi |
Il 17 giugno la Commissione europea ha pubblicato il suo rapporto annuale sull'immigrazione e l'asilo nell'UE.
Si tratta del 4° rapporto di questo tipo, da quando il Consiglio europeo (nel 2008), all'interno del Patto europeo sull'immigrazione e asilo, ha invitato la Commissione a presentare ogni anno una relazione in materia, fondata in particolare sui contributi degli Stati membri e corredata eventualmente di proposte di raccomandazioni.
Peraltro, dall'anno scorso, la relazione della Commissione è affiancata – per quanto limitatamente al campo dell'asilo – dalla relazione annuale dell'EASO (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo). L'Agenzia dell'UE competente in materia di asilo ha infatti proprio tra i suoi compiti istituzionali quello di relazionare annualmente sullo stato dell'asilo nell'Unione europea (art. 12 Regolamento EASO) e ci si potrebbe dunque anche interrogare sulla necessità di avere ben due rapporti annuali “sull'asilo” nell'UE, di carattere essenzialmente descrittivo, che peraltro si intrecciano con le relazioni annuali e quadrimestrali di Frontex ed Eurostat, finendo così per ripetere in diversi punti dati già noti.
Ad ogni modo, il rapporto 2013 della Commissione – accompagnato da un articolato documento di lavoro dello staff – consiste in un breve elenco di alcuni dati, seguito da tre capitoli, dedicati rispettivamente all'immigrazione, all'asilo e alla risposta dell'UE alla pressione migratoria.
domenica 9 dicembre 2012
Relazione semestrale sul funzionamento dell'area Schengen
Il 23 novembre la Commissione ha
pubblicato la sua seconda relazione semestrale sul funzionamento
dell'area Schengen.
La relazione copre il periodo
1°maggio – 31 ottobre 2012 ed è interessante anche per noi
darci un'occhiata per le ovvie ripercussioni sull'asilo della
politica UE in materia di confini (esterni e interni) e visti.
Sotto, i punti per noi più
interessanti della relazione della Commissione.
giovedì 8 novembre 2012
Liberalizzazione dei visti, abuso dei sistemi di asilo e diritti umani - Il caso dei Balcani occidentali
Il 5 e 6 novembre si è svolto a
Tirana un incontro fra i ministri responsabili per gli Affari
Interni dei Paesi dei Balcani occidentali, la Commissione
europea e la presidenza di turno cipriota dell'UE.
Fra gli argomenti discussi, di
particolare interesse per noi è la questione della
"liberalizzazione" dei visti. Infatti, come noto,
ormai tutti i Paesi dei Balcani occidentali – ad eccezione del
Kosovo – sono stati inseriti dall'UE nella c.d. "lista bianca",
cioè quella lista (contrapposta alla c.d. "lista nera")
che elenca i Paesi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di
essere in possesso di un visto all'atto di entrare per periodi
brevi (fino a tre mesi) nello spazio Schengen.
mercoledì 17 ottobre 2012
La Relazione della Commissione europea sul Piano d'azione sui minori non accompagnati
Il 28 settembre la Commissione ha
pubblicato la "Relazione intermedia relativa all'attuazione
del Piano d'azione sui minori non accompagnati" (MNA).
E' un
documento molto interessante ai nostri fini, così come il Documento
di lavoro dello staff della Commissione che lo accompagna e che
contiene – fra le altre cose – una serie di dati e un elenco
di progetti finanziati in questo campo dall'Unione europea negli
Stati membri o in Paesi terzi.
venerdì 21 settembre 2012
Qual è il contenuto del diritto di asilo nel contesto dell'UE? L'intervento dell'UNHCR davanti alla Corte di Giustizia UE
Con il post di oggi diamo conto di un intervento dell'UNHCR particolarmente interessante ai nostri fini. Si tratta di una dichiarazione depositata in una causa attualmente pendente davanti alla Corte di Giustizia dell'UE (causa Halaf, C-528/11).
Attraverso tale domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice nazionale (in questo caso un giudice bulgaro) chiede – fra le altre cose, di cui non ci occuperemo oggi - “Quale sia il contenuto del diritto di asilo ai sensi dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 53 della Carta stessa nonché in connessione con la definizione di cui all'articolo 2, lettera c), e con il dodicesimo considerando del regolamento n. 343/2003”
Avendo un interesse generale in questa materia, l'UNHCR ha presentato una sua dichiarazione, divisa in cinque parti (che toccano anche altri argomenti che per oggi tralasciamo). Ci occupiamo qui della seconda parte, quella sul contenuto del diritto di asilo.
Preliminarmente, riportiamo il testo dell'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato “Diritto di asilo”:
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Ricordiamo poi che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal 2009, non solo è un testo vincolante per le istituzioni, gli organi e organismi dell'Unione (incluse le Agenzie) e per gli Stati membri (solo quando attuano il diritto dell'Unione), ma ha anche lo stesso valore dei Trattati.
Dunque, la Carta è sovraordinata rispetto alla normativa secondaria (Regolamenti e Direttive, ad esempio) e deve necessariamente orientare l'applicazione di questa da parte degli Stati.
Il contenuto del diritto di asilo di cui all'art.18 della Carta non è di semplice definizione. Come si sa, tale diritto non è esplicitamente sancito in alcuno strumento internazionale vincolante applicabile nel territorio dell'Unione europea.
Tanto per citarne due che spesso trovano spazio su questo blog, né la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, né la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (come ripete sempre la Corte EDU) prevedono il “diritto di asilo”.
Peraltro, riteniamo che non sarebbe possibile interpretare l'art. 18 della Carta solo facendo riferimento a un testo internazionale, dovendo necessariamente trovarsi un'interpretazione europea, “a norma dei trattati”.
Questa causa è la prima occasione (almeno per quanto ne sappiamo) in cui la Corte di Giustizia UE è chiamata a pronunciarsi su tale articolo.
La dichiarazione dell'UNHCR che qui più ci interessa è divisa in due capitoli:
- Il diritto di asilo nel diritto internazionale
- Il diritto di asilo nel contesto UE
- Nel primo capitolo si ripercorrono brevemente le “tappe” del diritto di asilo nel diritto internazionale, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (che contiene il “diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni”, art. 14). Quindi si passa al “cuore” del diritto di asilo, cioè il principio di non refoulement, questo sì espressamente previsto nella Convenzione di Ginevra e contenuto (grazie all'interpretazione giurisprudenziale) nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e in altri trattati internazionali sui diritti umani. Tuttavia, conclude questo primo capitolo, benché il principio di non refoulement rappresenti la pietra miliare del diritto di asilo, quest'ultimo va oltre il non refoulement; “comincia con l'ammissione in un territorio sicuro e si conclude con l'ottenimento di una soluzione duratura” (testo originale UNHCR in inglese, traduzione nostra).
- Il secondo capitolo passa quindi ad analizzare l'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottolineando come esso contenga un riferimento: i) ai principi e gli standard della Convenzione di Ginevra e del Protocollo del 1967 e ii) ai trattati dell'Unione.L'analisi dell'UNHCR tocca quindi le previsioni più rilevanti dei trattati (in particolare gli articoli 78 e 80 del TFUE) e gli strumenti di normativa secondaria adottati sulla base di questi. Una prima conclusione è che, anche qui, il diritto di asilo va oltre al mero principio di non refoulement. Ogni interpretazione restrittiva, infatti, priverebbe l'art. 18 della Carta di ogni effetto utile.
Pertanto, sulla base dei trattati e della normativa secondaria che attualmente compone il Sistema europeo comune di asilo, a parere dell'UNHCR il diritto di asilo di cui all'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE contiene i seguenti elementi (traduzione nostra):
i) protezione dal refoulement incluso alla frontiera
ii)
accesso al territorio ai fini di essere ammessi a procedure eque ed
efficaci di determinazione dello status e dei bisogni di protezione
internazionale (incluso il diritto a rimanere sul territorio fino a
che non venga presa una decisione sulla domanda)
iii)
valutazione della domanda di asilo con una procedura equa ed
efficiente, con interpreti qualificati e autorità responsabili
formate, nonché accesso alla rappresentanza legale ed ad
organizzazioni che forniscono informazioni e supporto; accesso a un
rimedio efficace (con appropriato supporto legale)
iv)
accesso all'UNHCR (o a organizzazioni partner)
v)
adeguate condizioni di accoglienza
vi)
riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria,
quando ricorrano i presupposti
vii)
esercizio dei diritti fondamentali
viii)
conseguimento di uno status sicuro (incluso un permesso di soggiorno)
Seguiremo naturalmente la causa Halaf per poter dare conto di eventuali sviluppi.
Vai
al documento
dell'UNHCR
Vai
alla nostra scheda
sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
mercoledì 18 luglio 2012
Verso la liberalizzazione dei visti Schengen per i cittadini moldavi - La relazione della Commissione
Il 22 giugno scorso la Commissione
europea ha pubblicato la sua terza relazione sull'attuazione da parte
della Repubblica Moldova del Piano d'Azione sulla liberalizzazione dei visti.
Il Piano d'Azione, presentato il 24 gennaio
2011, prevede una serie di parametri da rispettare, sia per quanto
riguarda l'adozione di adeguati strumenti legislativi, sia per quanto
riguarda la loro concreta applicazione, per arrivare – al termine
del percorso – all'esenzione dell'obbligo per i cittadini
moldavi di essere in possesso di un visto per entrare nell'area
Schengen.
Si tratta di un percorso piuttosto
standardizzato: in seguito alla firma di un accordo di riammissione
(siglato fra l'UE e la Moldova nel 2007 ed entrato in vigore il 1°
gennaio 2008), cui si accompagna generalmente un accordo sulla
facilitazione per l'ottenimento dei visti per entrare nell'area
Schengen, si avvia un Piano di Azione per arrivare, in cambio
del rispetto dei parametri fissati dall'Unione, alla c.d.
liberalizzazione dei visti, cioè all'eliminazione dell'obbligo di
visto per i cittadini di quel determinato Paese.
La relazione del 22 giugno è l'ultima
della “prima fase”, ovvero quella riguardante l'adozione da parte
della Moldova di un idoneo quadro normativo e istituzionale.
Con il post di oggi guardiamo brevemente questa relazione, soffermandoci solo su quanto è più rilevante ai
nostri fini.
Prendiamo atto comunque che la
Commissione complessivamente giunge a concludere che la Repubblica Moldova ha fatto “costanti
ed effettivi progressi” e che le norme richieste dal Piano d'Azione
sono tutte state adottate. Gli obiettivi della “prima fase”
del Piano sono dunque stati raggiunti.
La Commissione darà ora avvio alla
“seconda fase” del Piano, passando in particolare a monitorare la
concreta applicazione della normativa, a partire dall'adozione dei
necessari strumenti attuativi e dall'allocazione da parte della Repubblica Moldova di appropriate risorse umane ed economiche per far fronte
agli impegni presi.
venerdì 8 giugno 2012
EURODAC - La Commissione presenta una nuova proposta
Il 30
maggio la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di rifusione
del Regolamento EURODAC.
Si
tratta della quarta proposta
presentata dalla Commissione per modificare questo strumento, dopo
quelle – tutte modificate o ritirate, per motivi diversi – del
2008, 2009 e 2010. Quest'ultima, in particolare, si era arenata nel
percorso dei negoziati - vedremo meglio sotto perché - ed era ormai
indispensabile presentare una nuova proposta modificata nel tentativo di rispettare la
scadenza del 2012 prevista per
la modifica di tutti gli strumenti del "pacchetto asilo".
Come abbiamo già sottolineato in diversi post, per ora è stata adottata solo la nuova Direttiva Qualifiche, mentre i negoziati sono
ancora in corso per tutti gli altri atti.
EURODAC – Cos'è?
Si
tratta di una banca dati che raccoglie le impronte digitali di tutti
i cittadini stranieri – maggiori di 14 anni – che
presentano una domanda di protezione internazionale
in uno qualunque dei Paesi che sono vincolati dal Regolamento 2725/2000 (cioè tutti gli Stati UE più i cosiddetti "Stati
associati": Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein), ovvero
che sono fermati nell'atto di attraversare irregolarmente
una frontiera esterna di uno di
questi Stati.
Oltre
a questi dati, che devono essere inseriti obbligatoriamente
nel database, gli Stati hanno la facoltà
di inviare alla banca dati anche le impronte digitali degli stranieri
– sempre maggiori di 14 anni – che trovano sul loro
territorio in situazione irregolare,
allo scopo di verificare se abbiano già presentato una domanda di
protezione internazionale in un altro Paese.
A cosa serve?
lunedì 4 giugno 2012
Focus su Schengen. Quale futuro per lo spazio senza controlli alle frontiere interne? - Parte 2
Come anticipato, oggi parliamo delle
"Linee guida per assicurare un'applicazione e interpretazione
coerenti delle regole (l'acquis)
di Schengen" contenute nell'allegato II alla Relazione
biennale sul funzionamento dello spazio Schengen, pubblicata dalla
Commissione europea lo scorso 16 maggio (V. nostro precedente post qui).
Le linee guida si concentrano solo su due aspetti - identificati dalla Commissione come i punti più appropriati per l'emanazione delle stesse - e sono il frutto di una serie di incontri con i rappresentanti degli Stati membri, tenutisi nella seconda metà del 2011.
Non si tratta in sé e per sé di uno strumento vincolante, anche se – come si dirà meglio in seguito – alcune di queste "linee guida" contengono indicazioni piuttosto precise.
Come già detto nel nostro precedente post, è ovviamente impossibile considerare le attuali proposte di modifica delle regole (l'acquis) di Schengen (di cui di occuperemo in un prossimo messaggio) e queste "linee guida" in maniera separata dal periodo e dal contesto in cui sono state generate: un periodo di crisi economica e di nuove o rinnovate paure e spinte xenofobe e solo pochi mesi dopo la vibrante polemica tra Francia e Italia – e forse ancor di più tra Francia e Italia unite contro la Commissione europea - seguita al rilascio da parte dell'Italia di permessi di soggiorno temporanei ai migranti tunisini arrivati nei primi mesi del 2011.
Le linee guida si concentrano solo su due aspetti - identificati dalla Commissione come i punti più appropriati per l'emanazione delle stesse - e sono il frutto di una serie di incontri con i rappresentanti degli Stati membri, tenutisi nella seconda metà del 2011.
Non si tratta in sé e per sé di uno strumento vincolante, anche se – come si dirà meglio in seguito – alcune di queste "linee guida" contengono indicazioni piuttosto precise.
Come già detto nel nostro precedente post, è ovviamente impossibile considerare le attuali proposte di modifica delle regole (l'acquis) di Schengen (di cui di occuperemo in un prossimo messaggio) e queste "linee guida" in maniera separata dal periodo e dal contesto in cui sono state generate: un periodo di crisi economica e di nuove o rinnovate paure e spinte xenofobe e solo pochi mesi dopo la vibrante polemica tra Francia e Italia – e forse ancor di più tra Francia e Italia unite contro la Commissione europea - seguita al rilascio da parte dell'Italia di permessi di soggiorno temporanei ai migranti tunisini arrivati nei primi mesi del 2011.
venerdì 25 maggio 2012
Focus su Schengen. Quale futuro per lo spazio senza controlli alle frontiere interne? - Parte 1
Il 16 maggio la Commissione ha
pubblicato una Comunicazione intitolata "Relazione biennale
sul funzionamento dell'area Schengen 1 Novembre 2011 – 30 Aprile
2012".
Si tratta di un "check up"
sullo stato di salute della cooperazione Schengen, che la Commissione
si era impegnata a presentare in occasione di una sua precedente
Comunicazione del 16 settembre 2011 ("Governance
Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere
interne").
La Comunicazione del 16 maggio
è finalizzata a
rafforzare
l'indirizzo politico e la cooperazione fra i Paesi partecipanti a
Schengen e in particolare vorrebbe costituire - come si legge nell'Introduzione - la
base per un "dibattito regolare nel Parlamento europeo e nel
Consiglio".
Un importante allegato (il numero II)
alla Comunicazione contiene poi delle "Linee Guida per
assicurare un'applicazione e interpretazione coerente delle regole
(l'acquis) di Schengen", che si
concentrano in particolare
- sul rilascio di permessi di soggiorno temporaneo e titoli di viaggio a cittadini stranieri e
- sulle misure di polizia nelle zone di confine interno.
mercoledì 28 marzo 2012
Diritto al ricongiungimento familiare – Le risposte di UNHCR ed ECRE al Libro Verde della Commissione
Il
15 novembre 2011 la Commissione europea aveva lanciato una consultazione
pubblica ("Libro Verde") sul diritto
al ricongiungimento familiare dei
cittadini di Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio
degli Stati membri dell'Unione europea, invitando
a partecipare tutti i possibili interessati entro
il 1 Marzo 2012.
Sulla base dell'esito di tale consultazione, la Commissione deciderà se intraprendere eventuali passi e
in quale direzione. Fra le opzioni possibili, ad esempio: una proposta
di modifica della Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare; l'emanazione di linee-guida
per facilitarne un'interpretazione omogenea; preservare
lo status quo.
Per quanto riguarda nello specifico il
ricongiungimento dei beneficiari di protezione internazionale, la
Commissione nel Libro Verde si era concentrata (punto 4) su due aspetti:
lunedì 5 dicembre 2011
La Commissione lancia la nuova Comunicazione sulla Solidarietà
di Pietro Tesoriero*
La
Commissione Europea propone nella Comunicazione pubblicata il 2
dicembre di rinforzare gli strumenti di solidarietà tra Stati
membri nel campo dell'asilo. La Comunicazione, intitolata
“Migliorare la solidarietà tra paesi UE nel campo dell'asilo”, mira a rafforzare la cooperazione tecnica e finanziaria tramite una
più efficiente allocazione delle risorse e una migliore governance
dei sistemi di asilo.
Con tale
Comunicazione la Commissione vuole mettere al centro del dibattito il
tema della solidarietà tra gli Stati membri che è stata oggetto di
grande attenzione negli ultimi mesi a livello europeo, in
particolare in seguito agli sbarchi a Lampedusa e in Sicilia.
Questi eventi hanno accentuato se possibile la necessità di un
efficiente Sistema Europeo in materia di Asilo ed evidenziato la
mancanza di fiducia tra i governi degli Stati membri.
giovedì 1 dicembre 2011
Un nuovo Approccio Globale in materia di Migrazione e Mobilità
Il 18 novembre la Commissione europea ha
pubblicato una Comunicazione sull'Approccio Globale in materia di
Migrazione e Mobilità (GAMM).
Di cosa si tratta?
Nel 2005 l'Unione europea aveva
adottato l'Approccio Globale in materia di Migrazione (GAM) come
quadro generale della politica esterna europea in materia di
immigrazione, per affrontare tutti gli aspetti rilevanti in
materia di immigrazione in collaborazione con i Paesi terzi.
Tale quadro politico si basava su 3
pilastri (migrazione regolare, migrazione irregolare, migrazione e
sviluppo) e all'interno della sua cornice si possono far rientrare
vari strumenti (giuridici, politici, operativi) utilizzati dall'UE
per rafforzare la cooperazione con i Paesi terzi, fra cui:
Partenariati per la Mobilità (siglati finora con Moldavia, Capo
Verde, Georgia, Armenia), accordi per la facilitazione dei visti,
accordi di riammissione, dialoghi politici, oltre che una lunga serie
di progetti in materia di migrazione finanziati in Paesi non UE
(circa 300, per un totale di 800 milioni di euro).
Lo scopo di questa Comunicazione è
quello di proporre un rinnovato Approccio Globale in materia di
Migrazione e (ora anche) Mobilità, laddove l'aggiunta della parola
"Mobilità" si riferisce soprattutto all'attenzione dedicata dal nuovo
Approccio Globale alla politica in materia di visti di breve durata,
strumento comprensibilmente strategico per ottenere la cooperazione
dei Paesi terzi.
Ai tre pilastri originari, inoltre, se ne
aggiunge ora uno relativo alla protezione internazionale e alla
dimensione esterna della politica europea in materia di asilo.
giovedì 24 novembre 2011
Più soldi per le politiche UE di immigrazione e asilo - Le proposte della Commissione per il periodo 2014-2020
Il 15 novembre è stato
presentato dalla Commissione europea un ampio "pacchetto"
di proposte in materia di fondi europei nel settore Affari Interni
per il periodo 2014-2020.
Nello specifico, la
Commissione ha presentato le proposte per:
- un Regolamento che stabilisce il Fondo Migrazione e Asilo
- un Regolamento che stabilisce, come parte del Fondo per la Sicurezza Interna, lo strumento di supporto finanziario per frontiere e visti
- un Regolamento che stabilisce, come parte del Fondo per la Sicurezza Interna, lo strumento di supporto finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta al crimine e la gestione delle crisi
- un Regolamento che stabilisce le condizioni generali della gestione dei fondi,
accompagnati da una
Comunicazione della Commissione sul budget 2014-2020 per il settore
Affari Interni.
In estrema sintesi, la
Commissione propone di ridurre il numero di Fondi a due:
- Fondo Migrazione e Asilo
- Fondo per la Sicurezza Interna
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