mercoledì 31 ottobre 2012

Il programma di lavoro dell'EASO per il 2013 - Cinque tipi di sostegno

L'EASO, ovvero l'Agenzia dell'Unione europea di sostegno agli Stati in materia di asilo, ha pubblicato da poco il suo “Programma di lavoro 2013”.
Si tratta di un documento importante, che ci aiuta a “ripassare” la struttura, gli obiettivi e i compiti di questa giovane Agenzia con sede a Malta e ci descrive le priorità e i possibili risultati per l'anno venturo.



Conosciamo il programma di lavoro 2013 ormai da qualche giorno, grazie a un tweet di Francesca Spinelli (http://www.internazionale.it/tag/francesca-spinelli/)Ma solo ora abbiamo avuto il tempo di leggerlo.

lunedì 29 ottobre 2012

Riunione del Consiglio UE del 25 e 26 ottobre - Lo stato dell'arte dei negoziati sul "pacchetto asilo" e altri spunti interessanti


Il 25 e 26 ottobre si è tenuta una riunione del Consiglio UE in formazione Giustizia e Affari Interni. Molti i punti di nostro interesse toccati, a partire dall'approvazione della rifusione della Direttiva Accoglienza.


Il testo passa ora al Parlamento europeo che dovrebbe a sua volta approvarlo senza modifiche, procedendo così alla sua adozione definitiva.
Nei prossimi giorni torneremo ovviamente su questa importantissima novità, per cercare di capire cosa cambia con la nuova Direttiva Accoglienza.

sabato 27 ottobre 2012

Domande di asilo e decisioni in prima istanza nel secondo quarto del 2012 - Il rapporto di Eurostat



Sono 69.930 le domande di asilo presentate nei Paesi dell'UE nel 2° quarto del 2012, secondo il rapporto di Eurostat da poco pubblicato. Si tratta di un calo del 10% rispetto allo stesso periodo del 2011.



Il Paese che ha registrato il calo più forte è stato l'Italia, con 3.370 domande, rispetto alle 15.025 del 2° quarto dell'anno precedente (-78%).
In termini assoluti, il nostro Paese si piazza al settimo posto, dopo Francia (13.750), Germania (12.800), Svezia (8.790), Belgio (6.760), Regno Unito (6.415) e Austria (3.825).

giovedì 25 ottobre 2012

Asilo negli Stati europei. FRANCIA - parte 4. Esame della domanda

Continuiamo la pubblicazione "a puntate" della nostra scheda sul sistema di asilo in Francia. Oggi è il turno dell'esame della domanda.

Ci sembra molto interessante, in particolare, il criterio utilizzato in Francia per ripartire le competenze fra le varie "divisioni" dell'organo responsabile della domanda. 
Segnaliamo inoltre la selezione per concorso pubblico dei funzionari incaricati di esaminare la domanda, nonché l'esistenza di un'apposita "divisione" incaricata di svolgere il lavoro di ricerca di informazioni sui Paesi di origine (COI).

Per ritrovare agevolmente tutte le schede finora pubblicate sulla Francia (e a breve quelle sugli altri Paesi), vai alla pagina Asilo negli Stati europei.



FRANCIA


4. ESAME DELLA DOMANDA

Questa parte si compone di 4 sotto-sezioni:
    1. Organo responsabile della domanda
    2. Procedura ordinaria vs. procedura prioritaria
    3. La procedura in frontiera
    4. L'audizione e i possibili esiti dell'esame della domanda

4.1 Organo responsabile della domanda

La domanda di asilo viene esaminata dall'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides).



Cos'è, come è organizzato e come lavora l'OFPRA?

venerdì 19 ottobre 2012

Asilo negli Stati europei. FRANCIA - parte 3. Accoglienza dei richiedenti asilo


FRANCIA

3. ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO


Una volta presentata la domanda di asilo, il richiedente ha diritto all'ATA (Allocation temporaire d'attente, V. sotto, il box L'ATA); quindi, viene assegnato a un CADA (Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, V. sotto), a seconda dei posti disponibili. In caso di rifiuto dell'accoglienza nel centro proposto dalla prefettura, il richiedente perde diritto anche all'ATA.
In caso invece di indisponibilità di posti nei CADA, il richiedente viene inserito in una lista di attesa e può chiedere alloggio in un centro di accoglienza emergenziale (hébergement d'urgence), se disponibile. Nel frattempo, beneficia dell'ATA.
E' importante sottolineare che l'accesso all'accoglienza è possibile solo per chi ha formalmente depositato una domanda di asilo alla préfecture. Come abbiamo detto nella parte 2-Avvio della procedura, il tempo necessario per ottenere un domicilio (a sua volta necessario per formalizzare la propria domanda di asilo) può arrivare fino a 5 mesi: durante questo lungo periodo di tempo le persone rimangono del tutto prive di accoglienza, finendo così per dipendere in tutto dalle associazioni caritatevoli.


mercoledì 17 ottobre 2012

La Relazione della Commissione europea sul Piano d'azione sui minori non accompagnati


Il 28 settembre la Commissione ha pubblicato la "Relazione intermedia relativa all'attuazione del Piano d'azione sui minori non accompagnati" (MNA). 
E' un documento molto interessante ai nostri fini, così come il Documento di lavoro dello staff della Commissione che lo accompagna e che contiene – fra le altre cose – una serie di dati e un elenco di progetti finanziati in questo campo dall'Unione europea negli Stati membri o in Paesi terzi.

lunedì 15 ottobre 2012

Asilo negli Stati europei. FRANCIA - parte 2. Avvio della procedura di asilo



FRANCIA

2. AVVIO DELLA PROCEDURA DI ASILO


La domanda di asilo va presentata alla préfecture competente, che generalmente è quella del capoluogo di regione (ad eccezione di chi si trova in una zona di frontiera, V. parte 4-Esame della domanda). Per presentare la domanda occorre un domicilio. A tal fine, è possibile eleggere domicilio presso un privato, un albergo o la sede di un'associazione riconosciuta dalla préfecture. Nella pratica, si riscontrano tuttavia numerose difficoltà che rendono in certi casi il requisito del domicilio un vero e proprio ostacolo alla presentazione di una domanda di asilo. Secondo il rapporto della CNDA "Droit d'asile en France: conditions d'accueil. Etat des lieux 2012", il periodo necessario per ottenere un domicilio al fine di avviare la procedura di asilo può estendersi fino a 5 mesi. Secondo lo stesso rapporto, si sono verificati casi in cui dei richiedenti asilo in attesa di domiciliarsi presso un'associazione sono stati espulsi, in occasione di controlli, in quanto privi di documenti idonei a confermare la loro presenza regolare sul territorio francese.

Il prefetto, ricevuta la domanda di asilo, rilascia un'APS (autorizzazione provvisoria al soggiorno) di un mese, salvo i seguenti quattro casi:
  1. la competenza per l'esame della domanda, in base al Regolamento Dublino, è di un altro Stato;
  2. il richiedente ha la nazionalità di un Paese per il quale la Francia ritiene applicabile la clausola di cessazione prevista dall'art.1, C, 5 della Convenzione di Ginevra del 1951, o di un Paese considerato come “Paese di origine sicuro”.
Attualmente la lista dei Paesi per i quali si applica la clausola di cessazione ex art. 1, C, 5 (cioè dei Paesi ove sono intervenuti dei cambi fondamentali nel regime politico) comprende: Benin, Bulgaria, Capo Verde, Cile, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia.
La lista dei Paesi di origine sicuri comprende invece: Armenia, Bangladesh, Benin, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Croazia, Ghana, India, Macedonia, Mauritius, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Senegal, Serbia, Tanzania, Ucraina.
Con una decisione del 26 marzo 2012, il Consiglio di Stato ha annullato una precedente decisione di inserire in questa lista anche l'Albania e il Kosovo. Si noti che nel 2011 circa il 40% delle domande di asilo presentate da cittadini di "Paesi di origine sicuri" era costituito proprio da cittadini del Kosovo. 
Il 21 dicembre 2012 è stato invece eliminato dalla lista dei Paesi di origine sicuri il Mali, che in precedenza vi compariva limitatamente agli uomini (a causa della pratica molto diffusa delle mutilazioni genitali femminili).
Il tasso di riconoscimento delle domande presentate da persone provenienti da "Paesi di origine sicuri" nel 2011 è stato del 7%.


Asilo negli Stati europei. FRANCIA - parte 1. I dati



FRANCIA


1. I DATI




Dati generali relativi al 2012 (Eurostat, 2013)

Richiedenti asilo: 60.560 (secondo Paese in Europa)

Principali nazionalità delle persone che hanno chiesto asilo: Russia (5.930), Repubblica Democratica del Congo (5.500), Sri Lanka (3.825)

Decisioni in prima istanza sulle domande di asilo: 59.800 

Decisioni positive: 8.655 (di cui 7.120 status di rifugiato e 1.535 protezioni sussidiarie)

Percentuale decisioni positive in prima istanza: 14,5%

Rifugiati reinsediati: 130 (dato relativo al 2011)



giovedì 11 ottobre 2012

Come funzionano i sistemi di asilo in altri Paesi - Asilo negli Stati europei

E' arrivato finalmente il momento di annunciare una bella novità a cui stavamo lavorando da qualche settimana.
Da oggi sul blog Asilo in Europa apriamo una nuova sezione, raggiungibile dalla banda superiore, chiamata “Asilo negli Stati europei”. La pagina contiene già la prima scheda, riguardante la Francia. A breve seguiranno le prossime.

Più d'un lettore ci ha fatto notare in questi mesi quanto sarebbe interessante andare a vedere come funzionano i diversi sistemi di asilo nazionali.
È vero infatti che i trattati parlano di “politica comune” dell'Unione in materia di asilo e di “Sistema europeo comune di asilo”. Ma è altrettanto vero che molte – si potrebbe dire anche troppe – differenze tuttora sussistono fra gli Stati membri. E, senza dubbio, alcune di queste sono destinate a rimanere anche una volta che si sarà conclusa la cosiddetta “seconda fase” della costruzione del Sistema europeo comune e nonostante l'attività dell'EASO.

Ciò deriva da varie ragioni, fra cui:
  • il fatto che le norme in materia di accoglienza, qualifiche, procedure siano contenute all'interno di Direttive, che peraltro lasciano un margine di manovra talvolta molto ampio agli Stati in fase di trasposizione nel diritto interno;
  • il fatto che, al di là delle norme, le prassi cambiano molto da Paese a Paese, per oggettive difficoltà, formazione, cultura, tradizione di asilo, sistemi sociali,..
Cosa ci proponiamo di fare dunque?

mercoledì 3 ottobre 2012

Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa Cimade e Gisti - Una riflessione a partire dal caso italiano


Il 27 settembre la Corte di Giustizia UE ha emesso la sua sentenza nella causa Cimade e Gisti (C-179/11). 
Si trattava di una richiesta di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione della Direttiva Accoglienza e, in particolare sull'ambito di applicazione di tale direttiva. Ci eravamo già occupati di questa causa un po' di tempo fa, allorché avevamo parlato dell'intervento dell'UNHCR nel procedimento. (V. nostro precedente post qui)

Con il post di oggi diamo conto della risposta della Corte, con la quale sostanzialmente i giudici riconoscono che le condizioni minime di accoglienza stabilite dalla Direttiva Accoglienza si devono applicare anche ai richiedenti asilo "Dublino", fino all'eventuale effettivo trasferimento nello Stato competente a decidere sulla loro domanda di asilo. 
Proporremo poi una breve riflessione, a partire dal ragionamento svolto dall'Avvocato Generale nelle sue conclusioni presentate il 15 maggio 2012 e dal caso italiano.


lunedì 1 ottobre 2012

Alcuni (numerosi) aggiornamenti

Sono successe diverse cose negli ultimi giorni. Cerchiamo di riassumerle rapidamente qui, in attesa di pubblicare una serie di post più analitici. 
Si tratta di notizie che abbiamo già pubblicato sulla pagina Facebook di Asilo in Europa, che vi invitiamo a visitare per essere sempre aggiornati, condividere i contenuti, lasciare vostri commenti,...
Grazie come sempre a chi vorrà segnalarci notizie o materiali che ci sono sfuggiti.


Sistema europeo comune di asilo
- La Commissione LIBE (Libertà civili, giustizia e affari interni) del Parlamento europeo ha dato il via libera all'accordo con il Consiglio sui nuovi testi del Regolamento Dublino II e della Direttiva Accoglienza. Si tratta di importanti passi in avanti verso il completamento della "seconda fase" del Sistema europeo comune di asilo. Si prevede che il Consiglio UE e il Parlamento europeo in plenaria approveranno definitivamente i nuovi atti entro la fine dell'anno.
Vai qui per il commento della Commissaria Cecilia Malmström. 

- La Corte di Giustizia dell'UE ha recentemente emanato una sentenza su una richiesta di pronuncia pregiudiziale avanzata da un giudice francese in materia 
di condizioni minime di accoglienza. Torneremo presto su questa causa (C-179/11). Per ora ci limitiamo a segnalarvi il comunicato stampa della Corte.


- ECRE ha chiesto agli Stati membri di astenersi dal rinviare in Ungheria, ai sensi del Regolamento Dublino, i richiedenti asilo precedentemente transitati per la Serbia. Vai qui per un articolo.


venerdì 21 settembre 2012

Qual è il contenuto del diritto di asilo nel contesto dell'UE? L'intervento dell'UNHCR davanti alla Corte di Giustizia UE


Con il post di oggi diamo conto di un intervento dell'UNHCR particolarmente interessante ai nostri fini. Si tratta di una dichiarazione depositata in una causa attualmente pendente davanti alla Corte di Giustizia dell'UE (causa Halaf, C-528/11).
Attraverso tale domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice nazionale (in questo caso un giudice bulgaro) chiede – fra le altre cose, di cui non ci occuperemo oggi - “Quale sia il contenuto del diritto di asilo ai sensi dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 53 della Carta stessa nonché in connessione con la definizione di cui all'articolo 2, lettera c), e con il dodicesimo considerando del regolamento n. 343/2003”

Avendo un interesse generale in questa materia, l'UNHCR ha presentato una sua dichiarazione, divisa in cinque parti (che toccano anche altri argomenti che per oggi tralasciamo). Ci occupiamo qui della seconda parte, quella sul contenuto del diritto di asilo.



Preliminarmente, riportiamo il testo dell'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato “Diritto di asilo”:

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Ricordiamo poi che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal 2009, non solo è un testo vincolante per le istituzioni, gli organi e organismi dell'Unione (incluse le Agenzie) e per gli Stati membri (solo quando attuano il diritto dell'Unione), ma ha anche lo stesso valore dei Trattati
Dunque, la Carta è sovraordinata rispetto alla normativa secondaria (Regolamenti e Direttive, ad esempio) e deve necessariamente orientare l'applicazione di questa da parte degli Stati.

Il contenuto del diritto di asilo di cui all'art.18 della Carta non è di semplice definizione. Come si sa, tale diritto non è esplicitamente sancito in alcuno strumento internazionale vincolante applicabile nel territorio dell'Unione europea. 
Tanto per citarne due che spesso trovano spazio su questo blog, né la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, né la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (come ripete sempre la Corte EDU) prevedono il “diritto di asilo”.
Peraltro, riteniamo che non sarebbe possibile interpretare l'art. 18 della Carta solo facendo riferimento a un testo internazionale, dovendo necessariamente trovarsi un'interpretazione europea, “a norma dei trattati”.

Questa causa è la prima occasione (almeno per quanto ne sappiamo) in cui la Corte di Giustizia UE è chiamata a pronunciarsi su tale articolo.

La dichiarazione dell'UNHCR che qui più ci interessa è divisa in due capitoli:

  1. Il diritto di asilo nel diritto internazionale
  2. Il diritto di asilo nel contesto UE
  1. Nel primo capitolo si ripercorrono brevemente le “tappe” del diritto di asilo nel diritto internazionale, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (che contiene il “diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni”, art. 14). Quindi si passa al “cuore” del diritto di asilo, cioè il principio di non refoulement, questo sì espressamente previsto nella Convenzione di Ginevra e contenuto (grazie all'interpretazione giurisprudenziale) nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e in altri trattati internazionali sui diritti umani. Tuttavia, conclude questo primo capitolo, benché il principio di non refoulement rappresenti la pietra miliare del diritto di asilo, quest'ultimo va oltre il non refoulement; “comincia con l'ammissione in un territorio sicuro e si conclude con l'ottenimento di una soluzione duratura” (testo originale UNHCR in inglese, traduzione nostra).
  2. Il secondo capitolo passa quindi ad analizzare l'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottolineando come esso contenga un riferimento: i) ai principi e gli standard della Convenzione di Ginevra e del Protocollo del 1967 e ii) ai trattati dell'Unione.L'analisi dell'UNHCR tocca quindi le previsioni più rilevanti dei trattati (in particolare gli articoli 78 e 80 del TFUE) e gli strumenti di normativa secondaria adottati sulla base di questi. Una prima conclusione è che, anche qui, il diritto di asilo va oltre al mero principio di non refoulement. Ogni interpretazione restrittiva, infatti, priverebbe l'art. 18 della Carta di ogni effetto utile.


Pertanto, sulla base dei trattati e della normativa secondaria che attualmente compone il Sistema europeo comune di asilo, a parere dell'UNHCR il diritto di asilo di cui all'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE contiene i seguenti elementi (traduzione nostra):

i) protezione dal refoulement incluso alla frontiera

ii) accesso al territorio ai fini di essere ammessi a procedure eque ed efficaci di determinazione dello status e dei bisogni di protezione internazionale (incluso il diritto a rimanere sul territorio fino a che non venga presa una decisione sulla domanda)

iii) valutazione della domanda di asilo con una procedura equa ed efficiente, con interpreti qualificati e autorità responsabili formate, nonché accesso alla rappresentanza legale ed ad organizzazioni che forniscono informazioni e supporto; accesso a un rimedio efficace (con appropriato supporto legale)

iv) accesso all'UNHCR (o a organizzazioni partner)

v) adeguate condizioni di accoglienza

vi) riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, quando ricorrano i presupposti

vii) esercizio dei diritti fondamentali

viii) conseguimento di uno status sicuro (incluso un permesso di soggiorno)



Seguiremo naturalmente la causa Halaf per poter dare conto di eventuali sviluppi.


giovedì 20 settembre 2012

Gravi preoccupazioni in materia di diritti umani in Italia - Il rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa


A circa un anno di distanza dalla pubblicazione dell'ultimo rapporto sull'Italia (V. il nostro precedente post qui), il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ruolo nel frattempo assunto da Nils Muižnieks, ha pubblicato un nuovo rapporto sul nostro Paese, a seguito della sua visita dal 3 al 6 luglio 2012.
Il rapporto, che merita di essere letto interamente, contiene molti spunti interessanti ai nostri fini, in particolare nel capitolo III, intitolato "La protezione dei diritti umani dei migranti, inclusi i richiedenti asilo".

Il capitolo III è a sua volta diviso in quattro sotto-capitoli, dedicati rispettivamente a
  1. la possibilità di accedere alla procedura di asilo in Italia
  2. l'accoglienza dei migranti, inclusi i richiedenti asilo
  3. l'integrazione di rifugiati e altri beneficiari della protezione internazionale
  4. la detenzione amministrativa dei migranti
Ognuno di questi sotto-capitoli si chiude con alcune "Conclusioni e raccomandazioni".

Prima di vedere i punti a nostro parere più interessanti, sottolineiamo subito che il rapporto, che pure contiene anche note di apprezzamento per il governo italiano, ci è parso molto duro. Il Commissario, infatti, ha scelto di utilizzare, in certi punti, un linguaggio che, per quanto concesso dai limiti della formalità istituzionale, non lascia spazi a dubbi o interpretazioni, come vedremo meglio sotto.

Anche la risposta del governo italiano, pubblicata assieme al rapporto, merita di essere letta, anche se – ahinoi – più che altro per la scarsità e la confusione delle risposte fornite alle questioni sollevate dal Commissario.


giovedì 13 settembre 2012

Il libro dei sogni? Il Parlamento europeo approva una risoluzione sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo.



Nella seduta plenaria di martedì 11 settembre 2012, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul "Rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo".

La risoluzione è largamente condivisibile e molto ambiziosa, tanto da rischiare di rimanere il “libro dei sogni" alla prova dei fatti.
In questo post riportiamo alcuni estratti dal testo ufficiale in italiano, curiosi di verificare quanti degli auspici, delle osservazioni e degli inviti del Parlamento europeo troveranno ascolto nelle altre istituzioni dell'Unione e nei singoli Stati membri.

E' superfluo aggiungere che non si tratta di un atto vincolante, ma "solo" di una presa di posizione politica del Parlamento - ad ogni modo molto importante, considerato l'istituzione da cui proviene (che rappresenta, è banale ma opportuno ricordarlo, i cittadini dell'Unione europea) e il periodo particolarmente difficile in cui si inserisce.
Peraltro, la risoluzione – che tocca diversi punti, dalla cooperazione pratica alla solidarietà finanziaria, dalla ripartizione delle responsabilità alla fiducia reciproca – contiene, oltre ad alcune affermazioni di principio di ampio respiro (nella prima parte), alcuni passaggi interessanti, soprattutto laddove si parla del Regolamento Dublino, del trattamento congiunto delle domande di asilo e della ricollocazione all'interno dell'UE dei beneficiari di protezione internazionale (V. i rispettivi paragrafi sotto).



giovedì 6 settembre 2012

Non ogni violazione della libertà di religione è un atto di persecuzione - Sentenza della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite Y e Z



La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha da poco emesso una sentenza nel caso Y e Z contro Germania (cause riunite C-71/11 e C-99/11), avente ad oggetto l'interpretazione della Direttiva Qualifiche e, in particolare, degli articoli 2, lett. c) e 9, par. 1, lett. a) in materia di persecuzione per ragioni legate alla libertà di religione.

Si trattava di una domanda pregiudiziale avanzata dalla Corte amministrativa generale tedesca, chiamata a pronunciarsi sul caso di due cittadini pachistani, membri della comunità Ahmadiyya (un movimento riformatore dell'Islam), che hanno presentato domanda di asilo in Germania, affermando di essere stati costretti a lasciare il loro Paese per via delle violenze e minacce subite a causa del loro credo religioso.


mercoledì 5 settembre 2012

Ripresa delle attività - Alcune segnalazioni

Dopo alcune settimane di silenzio, dovute alla pausa estiva, in questo primo post rendiamo conto di alcuni materiali interessanti pubblicati nelle scorse settimane ma che abbiamo avuto tempo di leggere soltanto ora. 
Grazie a chi ci vorrà fare avere segnalazioni di documenti, studi, iniziative che potrebbero esserci sfuggiti in quest'ultimo periodo!

Nei prossimi giorni riprenderemo la nostra normale attività di informazione e commento sulle principali novità in materia di asilo a livello europeo. Attività che si presenta oltremodo difficile, in considerazione del periodo decisivo per il futuro del Sistema europeo comune di asilo.
A breve, speriamo inoltre di poter presentare alcune novità all'interno di questo blog (anch'esse causa parziale del nostro silenzio di questi giorni), che ci auguriamo possano incontrare il vostro interesse.


martedì 31 luglio 2012

EASO - La prima relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'UE


L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ha da poco pubblicato la sua prima relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'UE. Considerata l'importanza della fonte (l'Agenzia dell'Unione in materia di asilo) e dell'oggetto, si capisce quanto tale relazione sia interessante ai nostri fini.
Ci siamo pertanto presi qualche giorno per avere il tempo di leggerla e con il post di oggi cerchiamo di riassumerne i punti principali, rimandando chi volesse approfondire alla lettura completa del documento.

martedì 24 luglio 2012

Conclusioni del Consiglio dell'UE sulla Libia - Diritti umani e assistenza alla gestione delle frontiere


Il 23 luglio il Consiglio dell'UE in formazione Affari Esteri ha adottato alcune conclusioni sulla Libia che sono importanti ai nostri fini.

In particolare, nelle conclusioni del Consiglio si legge che:
  • l'UE sottolinea l'importanza di proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali e invita nuovamente le autorità libiche a indagare sulle denunce di tortura e detenzione illegale e ad assicurare i responsabili alla giustizia. L'Unione europea chiede poi al governo libico di portare tutti i luoghi di detenzione sotto il suo completo controllo.
  • L'UE riafferma la sua disponibilità a fornire ulteriore assistenza alla Libia nel campo della sicurezza e della gestione delle frontiere, in stretta collaborazione con le autorità libiche e in coordinamento con la missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) e con la comunità internazionale. Stabilire frontiere sicure e stabili è la chiave per assicurare una migrazione ben gestita.

Commentando le Conclusioni del Consiglio UE, il ministro italiano Terzi ha detto che esse riprendono “alla lettera le richieste dell'Italia”.


mercoledì 18 luglio 2012

Verso la liberalizzazione dei visti Schengen per i cittadini moldavi - La relazione della Commissione



Il 22 giugno scorso la Commissione europea ha pubblicato la sua terza relazione sull'attuazione da parte della Repubblica Moldova del Piano d'Azione sulla liberalizzazione dei visti.
Il Piano d'Azione, presentato il 24 gennaio 2011, prevede una serie di parametri da rispettare, sia per quanto riguarda l'adozione di adeguati strumenti legislativi, sia per quanto riguarda la loro concreta applicazione, per arrivare – al termine del percorso – all'esenzione dell'obbligo per i cittadini moldavi di essere in possesso di un visto per entrare nell'area Schengen.
Si tratta di un percorso piuttosto standardizzato: in seguito alla firma di un accordo di riammissione (siglato fra l'UE e la Moldova nel 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2008), cui si accompagna generalmente un accordo sulla facilitazione per l'ottenimento dei visti per entrare nell'area Schengen, si avvia un Piano di Azione per arrivare, in cambio del rispetto dei parametri fissati dall'Unione, alla c.d. liberalizzazione dei visti, cioè all'eliminazione dell'obbligo di visto per i cittadini di quel determinato Paese.

La relazione del 22 giugno è l'ultima della “prima fase”, ovvero quella riguardante l'adozione da parte della Moldova di un idoneo quadro normativo e istituzionale.
Con il post di oggi guardiamo brevemente questa relazione, soffermandoci solo su quanto è più rilevante ai nostri fini.
Prendiamo atto comunque che la Commissione complessivamente giunge a concludere che la Repubblica Moldova ha fatto “costanti ed effettivi progressi” e che le norme richieste dal Piano d'Azione sono tutte state adottate. Gli obiettivi della “prima fase” del Piano sono dunque stati raggiunti.
La Commissione darà ora avvio alla “seconda fase” del Piano, passando in particolare a monitorare la concreta applicazione della normativa, a partire dall'adozione dei necessari strumenti attuativi e dall'allocazione da parte della Repubblica Moldova di appropriate risorse umane ed economiche per far fronte agli impegni presi.

martedì 10 luglio 2012

Le informazioni sui Paesi di origine nella procedura di asilo - Il primo rapporto dell'EASO (Afghanistan)


La normativa dell'Unione europea è molto chiara nell'attribuire un ruolo di grande importanza alle informazioni sui Paesi di Origine (COI - Country of Origin Information) nella procedura di asilo, tanto come strumento per permettere esami congrui delle domande di protezione internazionale, quanto come metro di valutazione della credibilità del richiedente, in particolare per sopperire alla carenza di prove.

L'art.4 comma 3 della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva Qualifiche) stabilisce, alla lettera a), che l'esame della domanda di protezione internazionale deve prevedere “la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione”.
Il comma 5 dello stesso articolo prevede che le informazioni generali pertinenti al caso individuale possano servire a corroborare eventuali dichiarazioni del richiedente non suffragate da prove.
L'art. 8 comma 2 della stessa Direttiva Qualifiche, poi, prevede che le COI debbano essere tenute in conto dagli Stati membri anche in materia di "Protezione all'interno del Paese di origine".
L'art. 10 comma 1 lett. d), ai fini dell'individuazione di un determinato gruppo sociale (che è uno dei possibili motivi di persecuzione per aversi il riconoscimento dello status di rifugiato), stabilisce che “in funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale”.