giovedì 23 ottobre 2014

Asilo negli Stati europei. Spagna - Parte 2. Avvio della procedura

Continuiamo la nostra analisi del sistema spagnolo con la pubblicazione della seconda puntata, relativa all'avvio della procedura di asilo. Per chi si fosse perso la prima puntata (relativa ai dati) o le analisi dei sistemi di asilo degli altri Paesi europei, rimandiamo alla pagina Asilo negli Stati europei. Nei prossimi giorni continueremo invece ad occuparci del sistema spagnolo descrivendo l'accoglienza dei richiedenti asilo, la procedura di esame della domanda e il contenuto della protezione.

Buona lettura!

SPAGNA
Parte 2 - Avvio della procedura



2.1 Dove si può presentare la domanda di asilo?
La domanda di asilo in Spagna può essere presentata in differenti uffici, tramite il formulario per la richiesta di asilo:
- Uffici in frontiera abilitati ad autorizzare l'ingresso nel territorio spagnolo (nei porti o negli aeroporti internazionali).
-Ufficio di Asilo y Refugio (OAR) a Madrid: è l'autorità del Ministero dell'Interno competente in materia di asilo.
-Uffici Immigrazione
-Commissariati di polizia autorizzati

In Spagna esiste una procedura di ammissibilità delle domande e le statistiche evidenziano che ci sono maggiori probabilità che la domanda venga ammessa alla fase di valutazione nel merito (fase de admisión a trámite) se presentata in territorio spagnolo piuttosto che alla frontiere o in un CIE (il 95% contro il 44% secondo il rapporto di CEAR 2013): in questi ultimi due casi, tra l'altro, la procedura seguita per l'esame della domanda è differente (V. parte 4 – Esame della domanda)

Anche se è prevista dalla legge (art. 38) la possibilità di richiedere protezione anche in un'ambasciata o consolato spagnoli all'estero (tranne che per i cittadini del Paese dove ha sede la rappresentanza diplomatica in questione), le condizioni di accesso a questa procedura non esistono perché non é stato ancora approvato il Regolamento attuativo della legge.


2.2 Entro quali termini?
Il termine ultimo per presentare domanda di asilo è di 1 mese dopo l'entrata nel territorio spagnolo (per chi ha un visto di durata superiore ad un mese, il termine si prolunga fino alla scadenza del visto). Per chi si trova già in territorio spagnolo, il termine è di 1 mese dal momento in cui si producono gli eventi che giustificano la richiesta. 


2.3 Come si presenta?  
La domanda di asilo (Artículo 17. Presentación de la solicitud) deve essere presentata personalmente o, in caso d’impossibilità fisica o legale, da chi rappresenta l'interessato. La richiesta consiste in un colloquio personale che si tiene sempre singolarmente. In via eccezionale, si può richiedere la presenza di altri familiari, qualora ciò sia ritenuto necessario per la corretta compilazione della domanda.
Il colloquio di formalizzazione della richiesta consiste nel rispondere a una serie di domande circa i dati personali, i motivi che hanno spinto a chiedere protezione internazionale e come si è arrivati in Spagna. Il colloquio è svolto da un funzionario di polizia o da un funzionario dell'Oficina de asilo y refugio, in caso di necessità con l'ausilio di un interprete.
Alla fine di questo primo colloquio di formalizzazione ad ogni richiedente viene assegnato un “instructor del expediente (un funzionario pubblico della Oficina de Asilo y Refugio) che è la persona incaricata a fornire le informazioni sulla procedura, il supporto per la compilazione della richiesta e quindi a stabilire i fatti rilevanti della stessa.
Durante l'intervista, deve essere presente anche un avvocato che può intervenire durante il colloquio. 

La presentazione della domanda di protezione internazionale deve essere poi comunicata all’UNHCR, che potrà ottenere informazioni sulla situazione dei casi, essere presente ai colloqui successivi e presentare relazioni che verranno integrate nel fascicolo. 

In questa fase è necessario fornire:
- Fotocopia del passaporto o documento di viaggio
- Documento d'identità o altri documenti che il richiedente ritenga opportuno consegnare a sostegno della sua richiesta.

Se il richiedente non ha fornito alcuna documentazione personale, deve giustificare il motivo dell’omissione della stessa. 

Il richiedente deve inoltre fornire informazioni sulle persone che appartengono al suo nucleo familiare, indicando se vuole estendere la domanda anche a loro. In quest'ultimo caso, i membri della famiglia che si trovano in territorio spagnolo devono presentarsi di persona con il richiedente, fornendo la documentazione personale. 


2. 4 Effetti della presentazione

Al richiedente che fa domanda sul territorio viene rilasciata la c.d. “tessera bianca”. Tale tessera ha valore temporaneo, fino a quando il Ministero dell'Interno si pronuncia riguardo all'ammissibilità o meno della richiesta. Questa tessera autorizza al soggiorno, ma non a lavorare. 
Se l'esito della valutazione del Ministero in merito all'ammissibilità è positivo, il richiedente otterrà la c.d. "tessera rossa" con la quale avrà la possibilità di lavorare, dopo sei mesi dalla richiesta d'asilo. (V. parte 3 – Accoglienza dei richiedenti asilo).

Nel caso in cui la richiesta venga fatta in frontiera o nel CIE, non viene rilasciata nessuna tessera, dato che le tempistiche per l'ammissibilità sono più brevi, ovvero 72h in frontiera e 4 giorni nel CIE. Qualora la richiesta venga dichiarata ammissibile, il richiedente sarà ammesso in territorio spagnolo o rilasciato dal CIE direttamente con la tessera rossa.


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