giovedì 6 settembre 2012

Non ogni violazione della libertà di religione è un atto di persecuzione - Sentenza della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite Y e Z



La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha da poco emesso una sentenza nel caso Y e Z contro Germania (cause riunite C-71/11 e C-99/11), avente ad oggetto l'interpretazione della Direttiva Qualifiche e, in particolare, degli articoli 2, lett. c) e 9, par. 1, lett. a) in materia di persecuzione per ragioni legate alla libertà di religione.

Si trattava di una domanda pregiudiziale avanzata dalla Corte amministrativa generale tedesca, chiamata a pronunciarsi sul caso di due cittadini pachistani, membri della comunità Ahmadiyya (un movimento riformatore dell'Islam), che hanno presentato domanda di asilo in Germania, affermando di essere stati costretti a lasciare il loro Paese per via delle violenze e minacce subite a causa del loro credo religioso.


mercoledì 5 settembre 2012

Ripresa delle attività - Alcune segnalazioni

Dopo alcune settimane di silenzio, dovute alla pausa estiva, in questo primo post rendiamo conto di alcuni materiali interessanti pubblicati nelle scorse settimane ma che abbiamo avuto tempo di leggere soltanto ora. 
Grazie a chi ci vorrà fare avere segnalazioni di documenti, studi, iniziative che potrebbero esserci sfuggiti in quest'ultimo periodo!

Nei prossimi giorni riprenderemo la nostra normale attività di informazione e commento sulle principali novità in materia di asilo a livello europeo. Attività che si presenta oltremodo difficile, in considerazione del periodo decisivo per il futuro del Sistema europeo comune di asilo.
A breve, speriamo inoltre di poter presentare alcune novità all'interno di questo blog (anch'esse causa parziale del nostro silenzio di questi giorni), che ci auguriamo possano incontrare il vostro interesse.


martedì 31 luglio 2012

EASO - La prima relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'UE


L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ha da poco pubblicato la sua prima relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'UE. Considerata l'importanza della fonte (l'Agenzia dell'Unione in materia di asilo) e dell'oggetto, si capisce quanto tale relazione sia interessante ai nostri fini.
Ci siamo pertanto presi qualche giorno per avere il tempo di leggerla e con il post di oggi cerchiamo di riassumerne i punti principali, rimandando chi volesse approfondire alla lettura completa del documento.

martedì 24 luglio 2012

Conclusioni del Consiglio dell'UE sulla Libia - Diritti umani e assistenza alla gestione delle frontiere


Il 23 luglio il Consiglio dell'UE in formazione Affari Esteri ha adottato alcune conclusioni sulla Libia che sono importanti ai nostri fini.

In particolare, nelle conclusioni del Consiglio si legge che:
  • l'UE sottolinea l'importanza di proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali e invita nuovamente le autorità libiche a indagare sulle denunce di tortura e detenzione illegale e ad assicurare i responsabili alla giustizia. L'Unione europea chiede poi al governo libico di portare tutti i luoghi di detenzione sotto il suo completo controllo.
  • L'UE riafferma la sua disponibilità a fornire ulteriore assistenza alla Libia nel campo della sicurezza e della gestione delle frontiere, in stretta collaborazione con le autorità libiche e in coordinamento con la missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) e con la comunità internazionale. Stabilire frontiere sicure e stabili è la chiave per assicurare una migrazione ben gestita.

Commentando le Conclusioni del Consiglio UE, il ministro italiano Terzi ha detto che esse riprendono “alla lettera le richieste dell'Italia”.


mercoledì 18 luglio 2012

Verso la liberalizzazione dei visti Schengen per i cittadini moldavi - La relazione della Commissione



Il 22 giugno scorso la Commissione europea ha pubblicato la sua terza relazione sull'attuazione da parte della Repubblica Moldova del Piano d'Azione sulla liberalizzazione dei visti.
Il Piano d'Azione, presentato il 24 gennaio 2011, prevede una serie di parametri da rispettare, sia per quanto riguarda l'adozione di adeguati strumenti legislativi, sia per quanto riguarda la loro concreta applicazione, per arrivare – al termine del percorso – all'esenzione dell'obbligo per i cittadini moldavi di essere in possesso di un visto per entrare nell'area Schengen.
Si tratta di un percorso piuttosto standardizzato: in seguito alla firma di un accordo di riammissione (siglato fra l'UE e la Moldova nel 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2008), cui si accompagna generalmente un accordo sulla facilitazione per l'ottenimento dei visti per entrare nell'area Schengen, si avvia un Piano di Azione per arrivare, in cambio del rispetto dei parametri fissati dall'Unione, alla c.d. liberalizzazione dei visti, cioè all'eliminazione dell'obbligo di visto per i cittadini di quel determinato Paese.

La relazione del 22 giugno è l'ultima della “prima fase”, ovvero quella riguardante l'adozione da parte della Moldova di un idoneo quadro normativo e istituzionale.
Con il post di oggi guardiamo brevemente questa relazione, soffermandoci solo su quanto è più rilevante ai nostri fini.
Prendiamo atto comunque che la Commissione complessivamente giunge a concludere che la Repubblica Moldova ha fatto “costanti ed effettivi progressi” e che le norme richieste dal Piano d'Azione sono tutte state adottate. Gli obiettivi della “prima fase” del Piano sono dunque stati raggiunti.
La Commissione darà ora avvio alla “seconda fase” del Piano, passando in particolare a monitorare la concreta applicazione della normativa, a partire dall'adozione dei necessari strumenti attuativi e dall'allocazione da parte della Repubblica Moldova di appropriate risorse umane ed economiche per far fronte agli impegni presi.

martedì 10 luglio 2012

Le informazioni sui Paesi di origine nella procedura di asilo - Il primo rapporto dell'EASO (Afghanistan)


La normativa dell'Unione europea è molto chiara nell'attribuire un ruolo di grande importanza alle informazioni sui Paesi di Origine (COI - Country of Origin Information) nella procedura di asilo, tanto come strumento per permettere esami congrui delle domande di protezione internazionale, quanto come metro di valutazione della credibilità del richiedente, in particolare per sopperire alla carenza di prove.

L'art.4 comma 3 della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva Qualifiche) stabilisce, alla lettera a), che l'esame della domanda di protezione internazionale deve prevedere “la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione”.
Il comma 5 dello stesso articolo prevede che le informazioni generali pertinenti al caso individuale possano servire a corroborare eventuali dichiarazioni del richiedente non suffragate da prove.
L'art. 8 comma 2 della stessa Direttiva Qualifiche, poi, prevede che le COI debbano essere tenute in conto dagli Stati membri anche in materia di "Protezione all'interno del Paese di origine".
L'art. 10 comma 1 lett. d), ai fini dell'individuazione di un determinato gruppo sociale (che è uno dei possibili motivi di persecuzione per aversi il riconoscimento dello status di rifugiato), stabilisce che “in funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale”.

mercoledì 4 luglio 2012

Eurostat: le persone a cui è stata riconosciuta una forma di protezione negli Stati UE nel corso del 2011


Lo scorso 19 giugno Eurostat ha pubblicato i dati sui riconoscimenti di protezione da parte degli Stati membri dell'UE nel corso del 2011. Si tratta di 84.100 persone, in crescita rispetto alle 75.800 del 2010.
L'ufficio statistico dell'UE prende in considerazione sia le decisioni in prima istanza, sia le decisioni in fase di ricorso e ci dice che, nel primo caso, è stata riconosciuta una forma di protezione (internazionale o nazionale) a 59.500 persone, su circa 237.000 domande esaminate (pari a circa il 25%), mentre nel secondo altre 24.600 persone si sono viste riconoscere una protezione, su circa 128.000 casi (pari al 19%).

lunedì 2 luglio 2012

Il testo dell'accordo di riammissione UE-Turchia.


Il 21 giugno Unione europea e Turchia hanno trovato una convergenza, dopo più di 7 anni di negoziati, sul testo di un accordo di riammissione di persone irregolarmente soggiornanti.
Quanto all'Unione europea, il Consiglio dell'UE (del 26 giugno) ha già autorizzato la firma dell'accordo. Si dovrà ora attendere il consenso del Parlamento europeo prima di poter procedere.
L'accordo entrerà in vigore comunque solo una volta che entrambe le parti (UE e Turchia) avranno firmato il testo e si saranno notificate reciprocamente la ratifica.

Si tratta di un accordo molto importante, sotto molteplici punti di vista. La Turchia è infatti considerata, come noto, un Paese chiave per la lotta all'immigrazione irregolare, dal momento che un numero elevato di persone che entrano irregolarmente nel territorio dell'UE lo fa proprio in provenienza da quel Paese, come ci raccontano i rapporti di Frontex.
Si capisce dunque perché l'Unione ritenga da tempo la conclusione di tale accordo una priorità (V. Programma di Stoccolma, p. 36, punto 7.5).

Dal canto suo, la Turchia – forte della sua crescente importanza geopolitica, oltre che di questo ruolo di "Paese chiave" nella lotta all'immigrazione irregolare (ruolo da cui è possibile avanzare pretese) – ha ovviamente messo sul tavolo delle trattative le proprie richieste per arrivare all'accordo. 
Richieste che, in particolare, si sono concentrate nell'area dei visti per l'ingresso dei cittadini turchi nell'area Schengen.
E, se è vero che il Consiglio dell'Unione ha già invitato la Commissione a muoversi in direzione di una liberalizzazione dei visti (come prospettiva graduale e di lungo periodo), è altrettanto chiaro che la Turchia non firmerà l'accordo di riammissione fino a che non si sarà avviata per lo meno una "road map" verso la liberalizzazione dei visti nei confronti dei cittadini di quel Paese.

Vediamo comunque questo accordo più da vicino.

lunedì 25 giugno 2012

Asilo in Europa su Internazionale



L'interessante articolo di Francesca Spinelli su Internazionale, in occasione del 20 giugno (Giornata Mondiale del Rifugiato), menziona il blog Asilo in Europa. 


http://www.internazionale.it/superblog/francesca-spinelli/2012/06/20/ottocentomila-star-per-un-giorno/

Ottocentomila star per un giorno

  • 20 giugno 2012
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  • 21.51

A Barcellona, almeno fino a un paio di mesi fa, era possibile capitare per caso su una mostra intitolata “Memorias migrantes”. Per caso perché la mostra non era in un museo, ma all’aperto, in una sorta di androne che da calle Carders porta ai giardini di Pou de la Figuera, nel quartiere di Santa Caterina. Grandi fotografie in bianco e nero, stampate e incollate ai muri come manifesti, accompagnate da testimonianze e riflessioni su cosa significa essere “migranti”. Le testimonianze erano state raccolte tra persone di generazioni diverse – spagnoli emigrati in Francia ai tempi di Franco, giovani senegalesi sopravvissuti all’odissea verso l’Europa… – unite da un’esperienza che il fotografo Sebastião Salgado riassume così all’inizio del suo libro Êxodos:

sabato 9 giugno 2012

La Corte europea dei diritti dell'uomo sospende un trasferimento dall'Italia all'Ungheria ai sensi del Regolamento Dublino


Il 14 maggio la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso di chiedere al governo italiano di non procedere al trasferimento in Ungheria, ai sensi del Regolamento Dublino II, di una famiglia di richiedenti asilo in carico allo Sportello Protezioni Internazionali di ASP Poveri Vergognosi di Bologna.

I ricorrenti, rappresentati dall'avvocato Antonietta Cozza del foro di Bologna, avevano lamentato una possibile violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio verso quel Paese, dove erano in precedenza transitati.
L'abbondanza e la qualità del materiale raccolto, grazie anche alla collaborazione dell'Hungarian Helsinki Committe, aveva infatti messo in luce le condizioni particolarmente dure che la famiglia avrebbe incontrato al rientro in Ungheria, nonché le carenze della procedura di asilo in quel Paese.

Pertanto, nonostante l'Ungheria avesse accettato la propria responsabilità e tutto sembrasse pronto per il trasferimento, la Corte di Strasburgo ha deciso di indicare al governo italiano di non espellere i ricorrenti, in applicazione dell'art. 39 del suo regolamento, che recita:


Misure cautelari: "1. La Camera o, se del caso, il suo presidente può, su istanza di parte o dei terzi interessati oppure d’ufficio, indicare alle parti le misure cautelari che ritiene debbano essere adottate nell’interesse delle parti o della corretta conduzione del procedimento" 

venerdì 8 giugno 2012

EURODAC - La Commissione presenta una nuova proposta


Il 30 maggio la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di rifusione del Regolamento EURODAC.
Si tratta della quarta proposta presentata dalla Commissione per modificare questo strumento, dopo quelle – tutte modificate o ritirate, per motivi diversi – del 2008, 2009 e 2010. Quest'ultima, in particolare, si era arenata nel percorso dei negoziati - vedremo meglio sotto perché - ed era ormai indispensabile presentare una nuova proposta modificata nel tentativo di rispettare la scadenza del 2012 prevista per la modifica di tutti gli strumenti del "pacchetto asilo". 
Come abbiamo già sottolineato in diversi post, per ora è stata adottata solo la nuova Direttiva Qualifiche, mentre i negoziati sono ancora in corso per tutti gli altri atti.

EURODAC – Cos'è?
Si tratta di una banca dati che raccoglie le impronte digitali di tutti i cittadini stranieri – maggiori di 14 anni – che presentano una domanda di protezione internazionale in uno qualunque dei Paesi che sono vincolati dal Regolamento 2725/2000 (cioè tutti gli Stati UE più i cosiddetti "Stati associati": Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein), ovvero che sono fermati nell'atto di attraversare irregolarmente una frontiera esterna di uno di questi Stati.
Oltre a questi dati, che devono essere inseriti obbligatoriamente nel database, gli Stati hanno la facoltà di inviare alla banca dati anche le impronte digitali degli stranieri – sempre maggiori di 14 anni – che trovano sul loro territorio in situazione irregolare, allo scopo di verificare se abbiano già presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Paese.

A cosa serve?

lunedì 4 giugno 2012

Focus su Schengen. Quale futuro per lo spazio senza controlli alle frontiere interne? - Parte 2


Come anticipato, oggi parliamo delle "Linee guida per assicurare un'applicazione e interpretazione coerenti delle regole (l'acquis) di Schengen" contenute nell'allegato II alla Relazione biennale sul funzionamento dello spazio Schengen, pubblicata dalla Commissione europea lo scorso 16 maggio (V. nostro precedente post qui).

Le linee guida si concentrano solo su due aspetti - identificati dalla Commissione come i punti più appropriati per l'emanazione delle stesse - e sono il frutto di una serie di incontri con i rappresentanti degli Stati membri, tenutisi nella seconda metà del 2011.

Non si tratta in sé e per sé di uno strumento vincolante, anche se – come si dirà meglio in seguito – alcune di queste "linee guida" contengono indicazioni piuttosto precise.

Come già detto nel nostro precedente post, è ovviamente impossibile considerare le attuali proposte di modifica delle regole (l'acquis) di Schengen (di cui di occuperemo in un prossimo messaggio) e queste "linee guida" in maniera separata dal periodo e dal contesto in cui sono state generate: un periodo di crisi economica e di nuove o rinnovate paure e spinte xenofobe e solo pochi mesi dopo la vibrante polemica tra Francia e Italia – e forse ancor di più tra Francia e Italia unite contro la Commissione europea - seguita al rilascio da parte dell'Italia di permessi di soggiorno temporanei ai migranti tunisini arrivati nei primi mesi del 2011.

venerdì 25 maggio 2012

Focus su Schengen. Quale futuro per lo spazio senza controlli alle frontiere interne? - Parte 1


Il 16 maggio la Commissione ha pubblicato una Comunicazione intitolata "Relazione biennale sul funzionamento dell'area Schengen 1 Novembre 2011 – 30 Aprile 2012".
Si tratta di un "check up" sullo stato di salute della cooperazione Schengen, che la Commissione si era impegnata a presentare in occasione di una sua precedente Comunicazione del 16 settembre 2011 ("Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne").

La Comunicazione del 16 maggio è finalizzata a rafforzare l'indirizzo politico e la cooperazione fra i Paesi partecipanti a Schengen e in particolare vorrebbe costituire - come si legge nell'Introduzione - la base per un "dibattito regolare nel Parlamento europeo e nel Consiglio".

Un importante allegato (il numero II) alla Comunicazione contiene poi delle "Linee Guida per assicurare un'applicazione e interpretazione coerente delle regole (l'acquis) di Schengen", che si concentrano in particolare
  1. sul rilascio di permessi di soggiorno temporaneo e titoli di viaggio a cittadini stranieri e
  2. sulle misure di polizia nelle zone di confine interno.

giovedì 10 maggio 2012

Quando la violazione della libertà di religione è un atto di persecuzione?


Anche oggi ci occupiamo di Corte di Giustizia UE e lo facciamo con riferimento a una causa particolarmente rilevante ai nostri fini.
Il 19 aprile 2012, infatti, l'Avvocato Generale Yves Bot ha presentato le sue Conclusioni nelle cause riunite Y e Z (C-71/11 e C-99/11).
Si tratta di domande pregiudiziali inviate dalla Corte amministrativa federale tedesca alla Corte di Giustizia UE affinché questa fornisca la propria interpretazione della Direttiva Qualifiche e, in particolare, definisca quali siano gli atti che possono costituire un atto di persecuzione nel contesto di una violazione grave della libertà di religione.

Il caso che ha originato le domande pregiudiziali è quello di due cittadini pakistani, membri della comunità Ahmadiyya, osteggiata in quel Paese dalla maggioranza sunnita. Le domande di asilo sono state dapprima respinte, nel 2004; quindi, in fase di ricorso, le domande sono state accolte con due sentenze del novembre 2008. Contro tali ultime decisioni veniva proposto ricorso per cassazione.
La Corte amministrativa federale tedesca, nutrendo dubbi sull'interpretazione della Direttiva, decideva perciò di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE tre questioni pregiudiziali.



martedì 8 maggio 2012

Sentenza della Corte di Giustizia UE sull'interpretazione del Regolamento Dublino


Ci eravamo appena occupati – in ritardo – delle Conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa Kastrati (C-620/10), relativa alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dell'UE sull'interpretazione del Regolamento Dublino II.
Il 3 maggio scorso, la Quarta Sezione della Corte ha emesso la sua sentenza nella causa. Una sentenza che ribalta le Conclusioni dell'AG (che, ricordiamo sempre, non sono vincolanti).

Circa i fatti alla base della domanda pregiudiziale, rimandiamo al nostro precedente post.
Qui riportiamo le questioni sottoposte dal giudice del rinvio (svedese) e in seguito seguiremo il ragionamento della Corte di Giustizia:
 

"1) Alla luce di quanto stabilito, in particolare, dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 e/o in assenza, nello stesso regolamento, di disposizioni sul venir meno della competenza di uno Stato membro ad esaminare una domanda d’asilo, a parte quelle contenute negli articoli 4, paragrafo 5, secondo comma, e 16, paragrafi 3 e 4, se detto regolamento debba essere interpretato nel senso che il ritiro della domanda d’asilo non incide sulla possibilità di applicare il regolamento medesimo.

2) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante lo stato di avanzamento della procedura al momento del ritiro della domanda d’asilo"

giovedì 26 aprile 2012

Applicabilità del Regolamento Dublino in caso di ritiro della domanda di asilo

----------------Vai alla sentenza della Corte su questa causa --------------------

Seppur in ritardo, ci occupiamo delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Trstenjak del 12 gennaio 2012 nel caso Kastrati e altri (C-620/10).
Si tratta di una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del Regolamento Dublino, sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea da un giudice svedese, nello specifico dalla Corte Amministrativa di Stoccolma.

Le Conclusioni dell'Avvocato Generale, per quanto non vincolanti, sono ovviamente molto importanti in vista della sentenza della Corte, che arriverà più avanti.


La causa che ha originato questa domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda una signora e i suoi due figli, cittadini di un Paese terzo, entrati nello spazio Schengen con un visto rilasciato dalla Francia e, successivamente, recatisi in Svezia, dove hanno presentato una domanda di asilo in data 30 aprile 2009.

La Svezia presentava pertanto alla Francia richiesta di "presa in carico" della famiglia, al fine di esaminare la domanda di asilo, ai sensi del Regolamento Dublino.
Successivamente, i ricorrenti chiedevano il rilascio di un permesso di soggiorno in Svezia, in ragione di un vincolo familiare in quel Paese. Quindi, ritiravano la loro domanda di asilo in data 22 giugno 2009.

A seguito dell'accoglimento, da parte delle autorità francesi, della richiesta di presa in carico, la Svezia, il 30 luglio 2009, respingeva la richiesta di permesso di soggiorno e disponeva il trasferimento in Francia dei ricorrenti. Questi proponevano ricorso, vincendolo. Tale decisione veniva però impugnata dalle autorità svedesi e il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione, sostanzialmente, se il ritiro della domanda di asilo influenzi l'applicabilità del Regolamento Dublino e se, per la soluzione di tale questione, sia rilevante lo stato di avanzamento della procedura al momento in cui è ritirata la domanda.

Messa in altri termini: può un richiedente asilo che ha presentato domanda in uno Stato membro sottrarsi all'applicazione del Regolamento Dublino ritirando tale domanda (e qualora non ne abbia presentate altre)?

Vediamo come l'Avvocato Generale risolve la questione, in attesa di sapere se  le sue Conclusioni saranno seguite dalla Corte.

lunedì 16 aprile 2012

Approvata modifica del Fondo Europeo per i Rifugiati (FER)

Come da noi ampiamente anticipato (V. precedente post qui), il Parlamento europeo ha approvato, il 29 marzo scorso, la Decisione 281/2012/UE, che modifica la Decisione 573/2007/CE istitutiva del Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013

Nel rimandare a quel nostro precedente messaggio circa l'analisi del contenuto della nuova Decisione approvata, riportiamo di seguito, per comodità di consultazione, il testo consolidato degli articoli della Decisione 573/2007/CE che sono stati modificati (le modifiche sono indicate in neretto).

Come noto, le modifiche alla Decisione istitutiva del FER sono finalizzate alla creazione di un programma comune di reinsediamento UE. Più nello specifico, le modifiche apportate si concentrano sull'art. 13 (soprattutto) e sull'art. 35 della Decisione 573/2007/CE, oltre ad aggiungere a quest'ultima un importante allegato. 
Si noti infine che tali modifiche intervengono su un fondo a cui resta solo poco più di un anno di vita.
Abbiamo già dato conto tempo fa delle proposte avanzate dalla Commissione in materia di Fondi europei nel settore Affari Interni per il periodo 2014-2020. Per questo, le priorità elencate nella presente Decisione saranno valide solo per l'anno 2013 mentre, all'interno del nuovo strumento legislativo, sarà inserito un meccanismo per stabilire le future priorità comuni UE per il reinsediamento.


martedì 10 aprile 2012

Visita del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa in Svizzera


Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, si è recato in visita in Svizzera dal 20 al 23 febbraio 2012. A seguito di quella visita, il Commissario ha inviato una lettera alle autorità svizzere, cui ha fatto seguito la risposta di queste ultime in data 23 marzo.

Fra i vari punti toccati nelle missive, ci soffermiamo come sempre su quanto più rilevante ai nostri fini.

In particolare, il Commissario Hammarberg si occupa specificamente di asilo al punto 15 della sua lettera, laddove critica alcune previsioni particolarmente restrittive nella procedura elvetica, come quella che prevede il rigetto della domanda se il richiedente asilo non ha prodotto un valido documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla richiesta delle autorità



domenica 8 aprile 2012

Vite perse nel Mar Mediterraneo - Le raccomandazioni contenute nella bozza di Risoluzione del Consiglio d'Europa


Il 29 marzo la Commissione Migrazioni, Rifugiati e Sfollati dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato un rapporto dal titolo "Vite perse nel mar Mediterraneo: chi è responsabile?" ("Lives lost in the Mediterranean Sea: who is responsible?").
Tale rapporto era stato commissionato dalla stessa Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa a seguito di un terribile fatto avvenuto a cavallo fra Marzo e Aprile 2011, quando una barca, partita dal porto di Tripoli con a bordo 72 persone, è rimasta per circa due settimane alla deriva in mezzo al mare, prima di essere sospinta dai venti e dalla corrente di nuovo sulle coste libiche. 
Dei 72 passeggeri originari, solo 9 sono sopravvissuti.
Il rapporto – curato da Tineke Strik, parlamentare olandese – si basa su interviste realizzate a quattro dei sopravvissuti e testimonianze scritte degli altri cinque; tre visite sul campo (rispettivamente a Roma, Bruxelles e Malta), numerose richieste scritte di informazioni (alle quali non tutti hanno risposto) a NATO, Frontex, istituzioni UE, Paesi coinvolti nelle operazioni NATO.

Nel rimandare alla lettura integrale del rapporto, che identifica in maniera puntuale una "serie di mancanze" che hanno portato alla morte di 63 persone, all'interno peraltro di un quadro giuridico poco chiaro – sia per quanto riguarda il diritto internazionale marittimo, sia quanto alla mancanza di accordi fra la NATO e gli Stati che partecipavano alla missione in Libia per gestire in maniera adeguata il (prevedibile) esodo di persone –, di seguito segnaliamo alcuni punti che sono contenuti nella bozza di risoluzione proposta dalla Commissione Migrazioni, Rifugiati e Sfollati e che dovrebbe essere discussa dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa prossimamente.

martedì 3 aprile 2012

Avvio di una nuova Agenzia UE per la gestione dei sistemi IT nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia


Il 22 marzo ha avviato i suoi lavori, con la prima riunione del consiglio di amministrazione, una nuova Agenzia dell'Unione, denominata “Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, con sede a Tallin (Estonia). 

Vedi anche nostro precedente post qui.

L'Agenzia è stata istituita dal Regolamento (UE) n° 1077/2011 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 ottobre 2011, le cui basi giuridiche sono numerose, in quanto diversi sono gli ambiti di interesse dell'Agenzia.
Per quanto ci riguarda più da vicino, segnaliamo fra le basi giuridiche l'art. 78 par. 2 lettera e) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), cioè quello che attribuisce all'Unione la competenza di adottare misure che riguardano i criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria”.
La nuova Agenzia, infatti, sarà competente per la gestione operativa, fra l'altro, di Eurodac, la banca dati europea che serve a comparare le impronte digitali di richiedenti asilo e immigrati irregolari, al fine di facilitare l'applicazione del Regolamento Dublino II.
Attualmente, la gestione dell'unità centrale di Eurodac è affidata alla Commissione europea, che manterrà le sue responsabilità fino a che l'Agenzia non diventerà pienamente operativa, cioè fino al 1° dicembre 2012.