Il “Programma di Stoccolma” è il
terzo programma di lavoro quinquennale dell'Unione europea in
materia di Libertà, Sicurezza e Giustizia, dopo quelli di Tampere
del 1999 e dell'Aia del 2004.
E' stato approvato nel dicembre 2009
dal Consiglio europeo, cioè l'istituzione UE in cui si
riuniscono gli Stati membri, rappresentati ai massimi livelli (capi
di Stato o di governo).
Si tratta di un programma molto lungo e
dettagliato, non vincolante per gli Stati: esso rappresenta
piuttosto l'agenda che innanzitutto la Commissione, ma anche
altre istituzioni europee (Parlamento europeo e Consiglio UE) devono
seguire per orientare il loro lavoro in questo campo per gli
anni 2010-2014.
Per quanto più ci interessa da vicino,
il Programma di Stoccolma contiene:
- un capitolo (il quinto) intitolato “Accesso all'Europa in un mondo globalizzato” che contiene gli obiettivi e le raccomandazioni in materia di gestione delle frontiere esterne e politica dei visti
- un capitolo (il sesto) intitolato “Un'Europa all'insegna della responsabilità, della solidarietà e del partenariato in materia di migrazione e asilo”, che si occupa di politica di immigrazione e asilo
- un capitolo (il settimo) intitolato “L'Europa in un mondo globalizzato – La dimensione esterna della libertà, della sicurezza e della giustizia”, che sottolinea l'importanza che le politiche dell'Unione in questo campo siano collegate alle politiche generali dell'UE e i principi che devono guidare l'azione dell'Unione nelle relazioni esterne nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Per
quanto riguarda nello specifico il campo dell'asilo, nel Programma di
Stoccolma si sottolinea (neretto nostro)
“l'obiettivo
di stabilire uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su
una procedura comune in materia d'asilo
e su uno status uniforme
per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale.”
“dovrebbe
essere basato su norme elevate in
materia di protezione e si dovrebbe
accordare la debita attenzione anche a procedure
eque ed efficaci che consentano di prevenire gli abusi.
È essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato
membro in cui è presentata la domanda d'asilo, sia riservato un
trattamento di livello equivalente
quanto a condizioni di accoglienza, e di pari livello per quanto
riguarda le disposizioni procedurali e la determinazione dello
status. L'obiettivo dovrebbe consistere nell'assicurare che casi
analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso
risultato.”
Partendo poi dalla considerazione che
il grado di armonizzazione raggiunto non è ancora soddisfacente,
il Programma ripete l'obiettivo di arrivare, entro il 2012, ad
“una procedura comune in materia di asilo” e “uno
status uniforme”, conformemente a quanto previsto nei Trattati,
in particolare all'art.
78 TFUE.
Vengono poi richiamati la Convenzione
di Ginevra e gli altri Trattati pertinenti, sulla cui
“applicazione integrale e globale” dovrebbe basarsi la politica
comune in materia di asilo. Si dice anche che l'Unione europea
dovrebbe porsi come obiettivo quello dell'adesione alla
Convenzione di Ginevra e al Protocollo di New York del 1967.
Quanto
al sistema
di Dublino, nel Programma si dice che esso
“resta
una pietra miliare nella costruzione
del sistema europeo comune di asilo,
poiché attribuisce con chiarezza la competenza per l'esame della
domanda di asilo.”
Nel Programma si trovano poi alcune
piste di lavoro future, come ad esempio l'invito alla
Commissione, dopo che la “seconda fase” della costruzione del
Sistema
europeo comune di asilo sarà stata pienamente attuata, ad
analizzare “le
possibilità di istituire un quadro per il trasferimento
della protezione
di coloro che beneficiano della protezione internazionale, allorché
questi esercitano i propri diritti di soggiorno acquisiti a norma
della legislazione dell'UE”,
nonché
“a
finalizzare il suo studio sulla fattibilità e le implicazioni
giuridiche e pratiche dell'introduzione di un trattamento
comune delle domande d’asilo”.
In
materia di solidarietà fra Stati membri, il Programma
sottolinea l'importanza di “analizzare e sviluppare
ulteriormente meccanismi di
condivisione volontaria e coordinata delle responsabilità
tra Stati membri”,
riconoscendo il
ruolo centrale dell'EASO
in
questo ambito.
Infine,
circa la dimensione
esterna dell'asilo,
viene definito “strategico”
l'approccio comune UE verso i Paesi terzi che ospitano elevati numeri
di rifugiati.
Si
sottolinea inoltre il compito dell'Unione, nel suo rapporto con i
Paesi terzi, di “insistere
sull'importanza dell'adesione alla convenzione di Ginevra del 1951
sullo status dei rifugiati e al
relativo protocollo”
Una
politica di asilo comune che sia credibile e sostenibile non può
fermarsi alla solidarietà fra Stati membri, ma deve necessariamente
rivolgersi anche all'esterno.
“È
perciò importante perfezionare strumenti
per esprimere solidarietà ai paesi terzi,
allo scopo di incentivare e di contribuire allo sviluppo di capacità
da impiegare per gestire i flussi
migratori e le situazioni in cui la
condizione di rifugiato si protrae in tali paesi.”
In
tal senso, il Programma di Stoccolma contiene l'invito a promuovere
lo sviluppo di capacità nei Paesi terzi di fornire effettiva
protezione
nonché a incoraggiare la partecipazione degli Stati membri ai
programma
volontari di reinsediamento,
aumentando così il numero totale dei reinsediamenti.
La
Commissione è inoltre invitata a studiare “nuovi
approcci concernenti l'accesso alle procedure di asilo per quanto
riguarda i principali paesi di transito,
quali programmi di protezione per gruppi particolari o determinate
procedure di esame delle domande di asilo, a cui gli Stati membri
potrebbero partecipare su base volontaria”
Nel
2010, la Commissione ha pubblicato un Piano
d'Azione per l'attuazione del Programma di Stoccolma.
Vai
al Programma
di Stoccolma