mercoledì 2 settembre 2015

Asilo negli Stati europei. Svizzera - Parte 4. Esame della domanda

Quarta puntata della nostra scheda sul funzionamento del sistema di asilo svizzero*. Oggi è il giorno dell'esame della domanda di asilo
Buona lettura!

SVIZZERA
Parte 4 - Esame della domanda

Se, in seguito al primo colloquio (V. Parte 2 - Avvio della procedura), è dato il presupposto di entrare in merito ad una domanda d’asilo, la SEM (Segreteria di Stato della migrazione) effettua un secondo colloquio allo scopo di esaminare se la persona soddisfa la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 della Legge sull’Asilo (LAsi). 
Il secondo colloquio si svolge in media un anno dopo il primo ed è condotto da un funzionario della SEM (che non deve lo stesso del primo colloquio) in presenza dell’interprete e di un osservatore di una ONG




La revisione della LAsi prevede, tra l’altro, di intensificare l’utilizzo della procedura accelerata, che dovrà permettere di esaminare la domanda e emettere una risposta entro 140 giorni: questa procedura è stata avviata in via sperimentale nel 2014 nel cantone di Zurigo ed è attualmente sotto valutazione delle autorità. 
La procedura accelerata permette, in particolare, di trattare in modo più rapido le domande d’asilo manifestamente infondate o, al contrario, quelle dove i motivi d’asilo risultano evidenti

La persona che riesce a rendere verosimile i suoi motivi d’asilo e che è esposta a seri pregiudizi ai sensi della LAsi è riconosciuta come rifugiato. La persona che dopo un esame dei suoi motivi d’asilo individuali non soddisfa la qualità di rifugiato riceve una decisione negativa.

In un secondo tempo deve essere accertato se esistono le condizioni per l’esecuzione dell’allontanamento della persona respinta in quanto nessun obbligo di diritto internazionale della Svizzera deve essere violato. Il ritorno della persona nel paese d’origine o in uno stato terzo deve essere, inoltre, esigibile e possibile in base alla situazione generale. Nel caso in cui queste condizioni non sono soddisfatte la SEM dispone l’ammissione provvisoria
L’ammissione provvisoria corrisponde sommariamente alle protezioni sussidiaria e umanitaria del diritto UE e italiano, anche se, a livello di procedura, viene concessa dopo un rifiuto della richiesta d’asilo. 
La persona che non soddisfa la qualità di rifugiato e al cui allontanamento dalla Svizzera nulla si oppone, riceve, insieme alla decisione, anche un termine entro il quale è tenuto a lasciare la Svizzera

* questa scheda è stata scritta appositamente per il blog della nostra associazione dalla "Fondazione Svizzera del Servizio Sociale Internazionale