L'11 Maggio 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una Direttiva (2011/51/UE) che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, estendendone l'applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. La Direttiva 2003/109 escludeva infatti espressamente dal suo ambito di applicazione i cittadini stranieri richiedenti o titolari dello status di protezione sussidiaria o status di rifugiato.
La Direttiva 2011/51 interviene sull'art. 3 della 2003/109, sostituendo i paragrafi c) e d) in maniera che rimangano ora esclusi solo i richiedenti protezione internazionale e le persone autorizzate a rimanere sul territorio di uno Stato Membro sulla base di una protezione diversa dalla protezione internazionale (o che hanno richiesto tale autorizzazione).
Quanto al periodo di residenza utile al calcolo dei cinque anni necessari per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, l'art. 4 della Direttiva 2003/109 così come modificata prevede ora che sia presa in considerazione almeno metà del periodo fra la data della domanda di protezione internazionale e quella del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 24 della "Direttiva Qualifiche" (= pds per status di rifugiato o di protezione sussidiaria). Se tale lasso di tempo supera i 18 mesi, esso sarà preso in considerazione per intero.
Sono poi previste garanzie per i beneficiari di protezione internazionale che, dopo aver ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo, si spostano in altri Paesi. Ad esempio, per quanto riguarda i diritti e benefici (che non possono essere inferiori a quanto previsto nella "Direttiva Qualifiche"), o la protezione in caso di espulsione (in sostanza lo Stato che decide di espellere deve consultare lo Stato che ha riconosciuto la protezione internazionale e quest'ultimo deve riammetterlo).
Gli Stati Membri dovranno recepire le previsioni della Direttiva 2011/51/UE entro il 20 maggio 2013.
Un grande passo?
Certo, l'esclusione dei beneficiari di protezione internazionale dalla possibilità di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo non era motivata.
Tuttavia, per quanto questa misura sia benvenuta, è lecito nutrire dei dubbi sul fatto che "la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo [sia] un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano" (considerando 2 Direttiva 2011/51/UE).
In fin dei conti, l'idea di dover comunque aspettare 5 anni prima di ottenere lo status e dunque di poter risiedere in altri Stati membri per periodi superiori a 3 mesi non ci pare rappresentare, di per sé, una straordinaria spinta per l'integrazione..
NB: Regno Unito, Irlanda e Danimarca non sono vincolate dalle norme della Direttiva, in virtù dei rispettivi Protocolli annessi ai Trattati dell’UE. La Direttiva non copre (anzi, espressamente esclude dal suo ambito di applicazione) l'aspetto del trasferimento di responsabilità per la protezione internazionale, che dunque continua ad essere regolato dagli strumenti internazionali esistenti.
Vai al testo della Direttiva 2011/51/UE
Vai al testo della "Direttiva Qualifiche"
La Direttiva 2011/51 interviene sull'art. 3 della 2003/109, sostituendo i paragrafi c) e d) in maniera che rimangano ora esclusi solo i richiedenti protezione internazionale e le persone autorizzate a rimanere sul territorio di uno Stato Membro sulla base di una protezione diversa dalla protezione internazionale (o che hanno richiesto tale autorizzazione).
Quanto al periodo di residenza utile al calcolo dei cinque anni necessari per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, l'art. 4 della Direttiva 2003/109 così come modificata prevede ora che sia presa in considerazione almeno metà del periodo fra la data della domanda di protezione internazionale e quella del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 24 della "Direttiva Qualifiche" (= pds per status di rifugiato o di protezione sussidiaria). Se tale lasso di tempo supera i 18 mesi, esso sarà preso in considerazione per intero.
Sono poi previste garanzie per i beneficiari di protezione internazionale che, dopo aver ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo, si spostano in altri Paesi. Ad esempio, per quanto riguarda i diritti e benefici (che non possono essere inferiori a quanto previsto nella "Direttiva Qualifiche"), o la protezione in caso di espulsione (in sostanza lo Stato che decide di espellere deve consultare lo Stato che ha riconosciuto la protezione internazionale e quest'ultimo deve riammetterlo).
Gli Stati Membri dovranno recepire le previsioni della Direttiva 2011/51/UE entro il 20 maggio 2013.
Un grande passo?
Certo, l'esclusione dei beneficiari di protezione internazionale dalla possibilità di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo non era motivata.
Tuttavia, per quanto questa misura sia benvenuta, è lecito nutrire dei dubbi sul fatto che "la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo [sia] un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano" (considerando 2 Direttiva 2011/51/UE).
In fin dei conti, l'idea di dover comunque aspettare 5 anni prima di ottenere lo status e dunque di poter risiedere in altri Stati membri per periodi superiori a 3 mesi non ci pare rappresentare, di per sé, una straordinaria spinta per l'integrazione..
NB: Regno Unito, Irlanda e Danimarca non sono vincolate dalle norme della Direttiva, in virtù dei rispettivi Protocolli annessi ai Trattati dell’UE. La Direttiva non copre (anzi, espressamente esclude dal suo ambito di applicazione) l'aspetto del trasferimento di responsabilità per la protezione internazionale, che dunque continua ad essere regolato dagli strumenti internazionali esistenti.
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