L'UNHCR (Bureau for Europe) ha
pubblicato i suoi commenti sulla proposta modificata di rifusione
della Direttiva Procedure, presentata dalla Commissione europea
lo scorso giugno.
Come ripetiamo spesso, la revisione
degli strumenti del "pacchetto asilo" è attualmente in
corso e, contrariamente a quanto è avvenuto per la "prima fase"
(adozione con voto all'unanimità nel Consiglio dopo semplice
consultazione del Parlamento europeo), l'adozione delle nuove
misure deve avvenire secondo la procedura ordinaria, dunque con l'accordo fra Parlamento europeo e
Consiglio (quest'ultimo peraltro deliberando a maggioranza
qualificata, non all'unanimità).
La Commissione europea,
nell'adempimento del suo compito di avviare la procedura con una sua
proposta, aveva già presentato un primo testo di rifusione della
Direttiva Procedure nel 2009.
Tale proposta, pur appoggiata dal
Parlamento europeo, non aveva tuttavia fatto progressi in sede di
Consiglio, dove era stato impossibile arrivare ad una posizione sul
testo (Relazione della Commissione alla presentazione della proposta modificata, punto 1.1) .
Ecco perché, nel giugno 2011, la
Commissione ha avanzato una proposta modificata. Stesso percorso ha
seguito la proposta di rifusione della Direttiva Accoglienza.
Come abbiamo già avuto modo di dire,
la nuova Direttiva Qualifiche è stata invece recentemente
adottata.
Il lavoro dell'UNHCR, che analizza e
commenta la proposta modificata della Commissione, è molto
approfondito e contiene una serie di spunti e raccomandazioni che
andrebbero tenuti in considerazione dal legislatore europeo o
che potrebbero tornare utili per future ulteriori modifiche.
Data l'ampiezza del lavoro in
questione, e la complessità della Direttiva Procedure, ci limitiamo
qui a evidenziare alcuni commenti generali dell'UNHCR, rimandando chi
volesse approfondire alla lettura integrale del documento (in fondo si può trovare il link).
Più sotto riproponiamo invece un
nostro schema della proposta della Commissione, che ci auguriamo
possa essere d'aiuto per orientarsi nella non facile lettura di
questo strumento.
Alcuni spunti dai commenti
dell'UNHCR sulla proposta modificata di rifusione della Direttiva
Procedure
Cominciamo
dalla scelta stessa di una Direttiva come strumento.
L'obiettivo della Direttiva Procedure, nella proposta di rifusione, è quello di "stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" (art. 1). Ciò è in linea con la nuova base giuridica fornita dal Trattato di Lisbona (in particolare, art. 78, § 2, lett. d TFUE). Dunque, procedure comuni, non più norme minime per le procedure.
L'obiettivo della Direttiva Procedure, nella proposta di rifusione, è quello di "stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" (art. 1). Ciò è in linea con la nuova base giuridica fornita dal Trattato di Lisbona (in particolare, art. 78, § 2, lett. d TFUE). Dunque, procedure comuni, non più norme minime per le procedure.
Al contrario, nota l'UNHCR, la
Direttiva è un atto giuridico che lascia ampio margine di manovra
agli Stati in fase di recepimento nei rispettivi diritti interni.
Se
ciò era giusto allorché si trattava di stabilire "norme
minime", è legittimo oggi dubitare della capacità di tale atto
di raggiungere l'obiettivo dichiarato.
Meglio sarebbe stato, dunque, optare
per un Regolamento, cioè un atto "forte", che
non richiede recepimento nel diritto interno (vedi, per una rapida
distinzione fra Direttiva e Regolamento, la nostra pagina Glossario).
L'opinione
dell'UNHCR – che avevamo già trovato in altri studi, in
particolare uno studio del Parlamento europeo (che segnaliamo in fondo) – è che con un Regolamento non si sarebbe andati oltre le
possibilità per l'Unione europea di agire, cioè non si sarebbero violati i
due fondamentali principi di sussidiarietà
e di proporzionalità.
L'UNHCR ritiene comunque che la nuova
proposta della Commissione "migliorerebbe significativamente
la qualità e l'efficienza dei sistemi di asilo e armonizzerebbe
ulteriormente i livelli di protezione, in linea con l'obiettivo di
creare un Sistema europeo comune di asilo".
Non mancano tuttavia i punti
critici, che sono dettagliatamente analizzati all'interno del
rapporto, che contiene anche una serie di raccomandazioni.
In linea generale, riportiamo qui solamente come, secondo l'UNHCR, le disposizioni contenute nella nuova proposta potrebbero "non essere ancora sufficienti" per raggiungere l'obiettivo fissato dall'art. 78 TFUE, in quanto anche la proposta modificata contiene clausole opzionali e spazio per la discrezionalità degli Stati (traduzione ed enfasi nei virgolettati sono nostre).
In linea generale, riportiamo qui solamente come, secondo l'UNHCR, le disposizioni contenute nella nuova proposta potrebbero "non essere ancora sufficienti" per raggiungere l'obiettivo fissato dall'art. 78 TFUE, in quanto anche la proposta modificata contiene clausole opzionali e spazio per la discrezionalità degli Stati (traduzione ed enfasi nei virgolettati sono nostre).
Lettura molto consigliata.
Sulla proposta di rifusione della
Direttiva Procedure vedi anche il nostro precedente
post sui Commenti di ECRE
La proposta modificata di rifusione
della Direttiva Procedure
Come si sa, la Direttiva
Procedure attualmente in vigore è uno
strumento alquanto problematico e complicato, che in certi punti fa
davvero dubitare che si sia trattato di una pur minima
armonizzazione.
Basti pensare all'ampio margine di
discrezionalità che gli Stati hanno nello scegliere tra differenti
tipi di procedura e nel derogare ai principi fondamentali e alle
garanzie per i richiedenti asilo che la Direttiva stessa cerca di
fissare.
Ciò ha portato la Commissione europea, nella sua relazione del 2010 sull'applicazione
della Direttiva Procedure, a dire che "La presente
valutazione conferma che alcune delle disposizioni e delle deroghe
facoltative previste dalla direttiva hanno contribuito alla
proliferazione di regimi divergenti nell'UE e che le garanzie
procedurali variano in modo considerevole tra gli Stati membri"
Ripubblicando lo schema che segue, che
risale a qualche mese fa, cerchiamo di semplificare – per
quanto possibile e senza alcuna pretesa di esaustività – la lettura della proposta modificata di
rifusione della Direttiva Procedure, facendo riferimento a cosa
cambierebbe rispetto alla Direttiva attualmente in vigore. Si
consiglia dunque la lettura dello schema congiuntamente alla
Direttiva 2005/85/CE.
Nel leggere, si consiglia anche di tenere sempre presente che gli Stati erano (e rimangono) liberi di introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli, purché ovviamente compatibili con la Direttiva.
Come sempre, grazie in anticipo a chi vorrà inviarci impressioni e/o segnalare errori o mancanze.
Nel leggere, si consiglia anche di tenere sempre presente che gli Stati erano (e rimangono) liberi di introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli, purché ovviamente compatibili con la Direttiva.
Come sempre, grazie in anticipo a chi vorrà inviarci impressioni e/o segnalare errori o mancanze.
L'obiettivo
della nuova proposta è
semplificare
e chiarire le norme
per renderle più compatibili con i diversi sistemi giuridici
nazionali e per aiutare
gli Stati membri ad applicarle in modo economicamente efficace nelle
rispettive situazioni specifiche.
Come nella proposta precedente, l'obiettivo generale resta quello di
ottenere procedure
efficaci ed eque. (Relazione della Commissione alla presentazione della proposta modificata, punto 3.1).
La proposta
modificata contiene:
1)
Capo
I: Disposizioni generali
-
Obiettivo
(art. 1): viene eliminato il riferimento a “norme minime” e si
parla di “procedure comuni”;
-
Definizioni
(art. 2): viene inserita una definizione di “richiedente che
necessita di garanzie procedurali particolari” e di “domanda
reiterata”;
-
Ambito di applicazione
(art. 3): si estende l'ambito di applicazione della Direttiva a tutte le
domande di protezione
internazionale,
non solo a quella per lo status di rifugiato. Si noti comunque che
solo l'Irlanda prevedeva, al tempo della Relazione della Commissione
del 2010, due procedure distinte, mentre tutti gli altri Stati avevano
istituito una procedura unica, applicando dunque la Direttiva
Procedure per determinare sia lo status di rifugiato, sia lo status
di protezione sussidiaria. Inoltre, viene specificato che le domande
presentate nelle acque
territoriali
ricadono
nell'ambito di applicazione della Direttiva.
-
Autorità responsabili
(art. 4): gli Stati sono obbligati ad assicurare che l'autorità
responsabile per l'esame delle domande disponga di mezzi
appropriati,
in particolare di personale
competente.
A tal fine gli Stati predispongono formazioni
iniziali e, se necessario, successive. Le possibilità di prevedere
autorità differenti (cioè non specializzate) sono ridotte essenzialmente
a due: decisioni in base al Regolamento Dublino II e procedure in
frontiera.
-
Disposizioni più favorevoli (art.
5)
2)
Capo
II: Principi fondamentali e garanzie
-
Accesso alla procedura (art.
6): i richiedenti devono avere la effettiva
possibilità
di inoltrare la domanda quanto prima. Il tempo massimo che può
intercorrere fra l'espressione dell'intenzione di presentare la
domanda e la registrazione
della
stessa è di 72
ore,
estensibile fino a 7 giorni lavorativi in caso di un "numero
elevato" di richieste
-
Domande presentate per conto di persone a carico o minori (art.
7): contiene l'obbligo di informare in privato ciascun adulto a
carico, prima della richiesta del consenso a che la domanda sia
presentata anche per suo conto, delle relative conseguenze
procedurali e del diritto di chiedere la protezione internazionale
con domanda separata. Gli Stati Membri
hanno poi l'obbligo di provvedere affinché il minore abbia il
diritto di presentare domanda di protezione internazionale per
proprio conto.
-
Informazione e consulenza ai valichi di frontiera e nei centri di
trattenimento
(art. 8): obbligo di assicurare che in frontiera, come nei centri di
trattenimento, siano disponibili informazioni
sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, nonché di
prevedere servizi di interpretariato nella misura necessaria per agevolare
l'accesso alla procedura
in tali luoghi.
- Diritto a rimanere nello Stato
membro durante l'esame della domanda
(art.9)
-
Criteri applicabili all'esame delle domande (art.10):
chiarisce
che l'esame della domanda deve riguardare, in primo luogo, il
possibile riconoscimento dello status di rifugiato e, in caso
negativo, se il richiedente sia ammissibile alla protezione
sussidiaria. E' previsto poi l'obbligo per gli Stati di assicurare
istruzioni al
personale
delle autorità accertanti, nonché la possibilità di consultare
esperti,
laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d’ordine
medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. Gli
Stati devono poi prevedere norme relative alla traduzione
dei documenti
pertinenti ai fini dell’esame delle domande.
-
Criteri
applicabili alle decisioni
(art. 11): è
specificato che le motivazioni di fatto e di diritto nonché
l'informazione per iscritto sui mezzi per l'impugnazione sono
obbligatorie in caso di diniego della protezione internazionale. Si prevede poi un'eccezione
alla possibilità generalmente concessa agli Stati di prendere una
singola decisione per tutte le persone a carico, nel caso in cui ciò
comporterebbe rischi per una persona, soprattutto nei casi di
persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità
di genere e/o età.
-
Garanzie
per i richiedenti protezione internazionale
(art. 12): il
richiedente deve essere informato in una lingua che “capisce
o
che è ragionevole supporre possa capire”
(non più solo “che è ragionevole supporre
possa capire"). Contrariamente alla prima proposta della
Commissione, nella proposta modificata si prevede inoltre l'obbligo
di informare il richiedente anche delle conseguenze
di un ritiro
esplicito o implicito della domanda. È poi previsto che al
richiedente non sia negato (si noti l'infelice formulazione al
negativo): i) la possibilità di comunicare (oltre che con l'UNHCR)
anche con altre organizzazioni
che prestino
assistenza o consulenza legale;
ii) l'accesso alle informazioni
sul Paese di origine che
l'autorità
accertante prende
in considerazione al fine di prendere una decisione sulla domanda.
-
Obblighi
dei richiedenti protezione internazionale
(art. 13): obbligo per gli Stati di imporre ai richiedenti di
cooperare con le autorità competenti ai fini dell'accertamento
dell'identità e di altri elementi essenziali.
-
Colloquio
personale
(art. 14): le
possibilità di omettere il colloquio personale del richiedente si
riducono essenzialmente a: i) l’autorità accertante è in grado di
prendere una decisione
positiva riguardo allo status di rifugiato,
basandosi sulle prove acquisite; ii) l'autorità accertante reputa
che il richiedente asilo sia incapace
o non sia in grado
di sostenere un colloquio personale. Quando un richiedente presenta
domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico,
ciascun
adulto interessato deve avere la possibilità di sostenere un
colloquio personale.
-
Criteri
applicabili al colloquio personale
(art. 15): obbligo di assicurare che la persona che tiene il
colloquio abbia la competenza per tenere in considerazione anche il
genere,
l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità
del richiedente. Laddove possibile, deve trattarsi di una persona
dello stesso sesso del richiedente (se così richiesto). Si prevede
poi l'obbligo di selezionare
un interprete competente
e, laddove possibile, dello stesso sesso del richiedente (se così
richiesto).
-
Contenuto
del colloquio personale (art.
16): l'autorità accertante deve assicurare che al richiedente sia
data una congrua
possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la
domanda
e, in particolare, l'opportunità di spiegare
l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o
contraddizioni delle sue dichiarazioni.
- Verbale e registrazione del
colloquio personale (art. 17):
il verbale deve
essere accurato
e contenere tutti gli elementi sostanziali.
E' prevista la possibilità per gli Stati Membri di disporre la
registrazione
sonora o audiovisiva del colloquio personale.
Il
richiedente deve avere l'opportunità di formulare osservazioni e/o
fornire chiarimenti prima della decisione.
-
Perizie
mediche
(art.18): è previsto l'obbligo per gli Stati di consentire
al richiedente di sottoporsi a visita medica
per presentare all'autorità accertante un certificato medico a
sostegno delle dichiarazioni rilasciate circa le persecuzioni o i
danni gravi subiti. Qualora
abbia motivi per credere che il richiedente non abbia la capacità o
abbia una capacità limitata di sostenere un colloquio a causa di
disturbi post-traumatici da
stress, delle persecuzioni o dei gravi danni subiti,
l'autorità accertante dispone
che sia effettuata una visita medica con il consenso del richiedente. Gli
Stati devono poi stabilire regole
e modalità di identificazione e documentazione di sintomi di tortura
e altre forme di violenza fisica, sessuale o psicologica e devono
provvedere affinché le persone che conducono i colloqui ricevano una
formazione
diretta
a riconoscere i sintomi della tortura e
i problemi medici che
potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il
colloquio.
-
Informazioni
giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado
(art.
19): si stabilisce l'obbligo
per gli Stati di
fornire gratuitamente ai richiedenti informazioni giuridiche e
procedurali nelle procedure di primo grado di cui al capo III
(dunque non nelle procedure di revoca),
incluso come minimo le informazioni sulla procedura con riguardo alla
situazione particolare del richiedente e la spiegazione dei motivi di
fatto e di diritto in caso di decisione negativa.
-
Assistenza
e rapresentanza legali gratuite nelle procedure di ricorso
(art. 20): obbligo per gli Stati di disporre che, su richiesta, siano
concesse assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure
di ricorso (e facoltà
di fornirle anche nelle
procedure di primo grado).
-
Condizioni per le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e
l’assistenza e la rappresentanza
legali gratuite
(art.
21): possibilità che a fornirle siano organizzazioni
non governative, funzionari governativi o servizi statali
specializzati.
-
Diritto
all'assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della
procedura (art.22)
-
Ambito
di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali
(art. 23)
-
Richiedenti
che necessitano di garanzie procedurali particolari
(art. 24): obbligo
per gli Stati di provvedere affinché
i
richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari siano
identificati in tempi congrui.
Gli Stati devono poi adottare le misure appropriate affinché a
queste persone (anche qualora identificate come tali solo in una fase
successiva della procedura) siano concessi il tempo
sufficiente e il sostegno necessario
per presentare gli elementi della domanda nel modo più completo
possibile e con tutti gli elementi probatori a disposizione. Qualora
l'autorità accertante ritenga che il richiedente abbia subito
torture, stupri o altre forme gravi di violenza, non
si applicano le procedure accelerate.
-
Garanzie
per i minori non accompagnati
(art. 25): obbligo
per gli Stati di provvedere affinché
il rappresentante partecipi al colloquio con facoltà di porre
domande o formulare osservazioni.
Gli Stati hanno poi la possibilità di astenersi dal nominare un
rapresentante solo qualora il minore non accompagnato raggiungerà
presumibilmente l'età di 18 anni prima della decisione in primo
grado
(attualmente
questa possibilità è prevista anche qualora il minore possa
disporre gratuitamente di un avvocato ovvero qualora sia o sia stato
sposato). I
minori non accompagnati hanno diritto a ricevere gratuitamente le
informazioni giuridiche e procedurali previste dall'art. 19 anche
nelle procedure di revoca della protezione internazionale.
Viene
specificato poi che le visite
mediche per accertare l’età del minore non accompagnato sono
effettuate, nel
pieno rispetto della dignità della persona e con i metodi meno
invasivi,
laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi
probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l’età.
Se tali dubbi persistono dopo la visita medica, gli Stati membri
considerano il richiedente un minore.
-
Trattenimento
(art.26): i motivi e le condizioni del trattenimento
nonché le garanzie per i richiedenti protezione internazionale
trattenuti sono conformi alla proposta "Direttiva Accoglienza”.
-
Procedura
in caso di ritiro della domanda
(art. 27)
-
Procedura
in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa
(art.28):
in caso di ritiro implicito della domanda gli Stati devono provvedere
o la sospensione della stessa ovvero il rigetto. Quest'ultimo
tuttavia è possibile solo
laddove l'autorità accertante giudichi la domanda infondata in base
a un adeguato esame del merito
della stessa e
in seguito a un colloquio personale.
Al
richiedente la cui domanda è stata sospesa deve
comunque essere garantito (almeno per un anno)
il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una
nuova domanda che non sarà considerata come domanda reiterata.
-
Ruolo
dell'UNHCR
(art.29)
-
Raccolta
di informazioni sui singoli casi
(art.30)
3)
Capo III: Procedure di primo grado
SEZIONE I
SEZIONE I
-
Procedure
di esame
(art. 31): la procedura deve concludersi
entro sei mesi
dalla data di presentazione della domanda, salva la possibilità
per gli Stati di prorogare il termine per un periodo massimo di
ulteriori sei mesi
se
il caso in questione comporta questioni complesse in fatto e in
diritto, ovvero in caso di contemporanea richiesta di protezione
internazionale da parte di un gran numero di persone, ovvero qualora
il ritardo possa essere chiaramente attribuito al richiedente.
È prevista poi la possibilità di rimandare (in
questo caso senza limiti)
la conclusione della procedura in caso di "situazione
incerta" nel paese di origine
che sia presumibilmente temporanea e che non renda ragionevole
attendere una decisione entro i termini fissati.
Si
distingue poi fra la possibilità per gli Stati di "esaminare
in via prioritaria"
e di "prevedere
una procedura di esame accelerata".
In particolare, è possibile un esame
in via prioritaria
a) qualora la domanda sia verosimilmente fondata; b) qualora il
richiedente sia vulnerabile (ai sensi della Direttiva Accoglienza),
specie se si tratta di un minore non accompagnato; c) in altri casi,
salvo quelli per cui è possibile un esame accelerato. Una procedura
di esame accelerata è
invece possibile in un numero di casi (7) sensibilmente
inferiore rispetto
a quanti (15) ne prevede l'attuale Direttiva 2005/85/CE. Comunque,
gli Stati devono stabilire termini
ragionevoli
per l'adozione della decisione in primo grado
in questi casi, che garantiscano un esame adeguato e completo.
-
Domande
infondate
(art. 32)
SEZIONE II
SEZIONE II
-
Domande
inammissibili
(art. 33): viene
chiarito che la lista di ragioni per cui gli Stati possono
considerare una domanda inammissibile (e dunque non procedere ad un
esame nel merito) è
esaustiva.
Una domanda reiterata può essere ritenuta inammissibile qualora
non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente
elementi o risultanze nuovi.
-
Norme
speciali in ordine al colloquio sull'ammissibilità (art.
34): obbligo per gli Stati Membri di organizzare un colloquio
personale con il richiedente sull'ammissibilità della domanda,
prima di prendere una decisione in proposito (ma possibilità di deroga in caso di domanda reiterata).
SEZIONE III
SEZIONE III
-
Concetto
di Paese di primo asilo (art.
35): si prevede l'obbligo per gli Stati di autorizzare
il richiedente a impugnare l'applicazione
del concetto di Paese di primo asilo relativamente alle sue
condizioni specifiche.
-
Concetto
di Paese di origine sicuro
(art. 36): viene eliminato integralmente l'art. 29 dell'attuale
Direttiva ("Elenco comune minimo di Paesi terzi considerati
Paesi di origine sicuri"), i cui paragrafi 1 e 2 erano già
stati annullati da una sentenza
della Corte di Giustizia UE
(C-133/06, Parlamento europeo c. Consiglio, del 6 Maggio 2008) per
motivi legati alla procedura di adozione della lista
minima comune di Paesi terzi considerati Paesi di origine sicuri.
-
Designazione
nazionale dei Paesi terzi quali Paesi di origine sicuri (art.
37): è eliminata la possibilità per gli Stati di designare anche
solo
una parte di un Paese come sicuro.
È introdotto l'obbligo per gli Stati di provvedere affinché la
situazione nei paesi terzi designati sicuri sia
oggetto di revisione periodica.
-
Concetto di Paese terzo sicuro
(art. 38): si introduce una condizione ulteriore per poter applicare
il concetto di Paese terzo sicuro, cioè l'assenza
di un rischio di danno grave
come definito dalla "Direttiva Qualifiche". Si specifica
poi che l'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro deve
consentire al richiedente l'impugnazione, a motivo del fatto che quel
Paese terzo non
è sicuro nel suo caso specifico.
Al richiedente deve essere data inoltre la possibilità di contestare
l'esistenza di un legame con il paese terzo.
-
Concetto
di Paese terzo europeo sicuro
(art. 39): si elimina il riferimento all'elenco comune di Paesi terzi
europei considerati paesi terzi sicuri, già
annullato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE menzionata
sopra.
Viene eliminato anche il riferimento esclusivo alla Convenzione di
Ginevra per quanto riguarda il rispetto del principio di
non-refoulement,
che è previsto anche da altri Trattati internazionali. E' inserito
poi l'obbligo per gli Stati Membri di informare
la Commissione
sui Paesi ai quali è applicato il concetto in questione.
SEZIONE IV
SEZIONE IV
-
Domande
reiterate (art.
40): si specifica che se,
a seguito dell'esame preliminare condotto per accertare se siano
emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze
nuovi, una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame,
essa
è considerata inammissibile.
Si
precisa poi che le ulteriori
dichiarazioni o domande reiterate fatte da un richiedente sottoposto
a decisione di trasferimento ai sensi del “Regolamento Dublino II”
nello Stato che provvede al trasferimento, sono
esaminate dallo Stato membro competente.
-
Norme specifiche in caso di rifiuto o inammissibilità (art.
41): se
una persona presenta una nuova domanda di protezione internazionale
nello stesso Stato membro, dopo una decisione definitiva che
considera inammissibile una domanda reiterata o dopo una decisione
definitiva che respinge una precedente domanda reiterata in quanto
infondata, gli Stati possono: i) ammettere una deroga
al diritto di rimanere nel territorio
(nel rispetto del divieto di refoulement);
ii) prevedere che la procedura d’esame sia accelerata
(anche in deroga ai termini normalmente applicabili alle procedure
accelerate).
-
Norme
procedurali (art.
42): è eliminata la possibilità per gli Stati di obbligare il
richiedente a presentare le nuove informazioni entro un determinato
termine dopo che ne è venuto in possesso (prevista dall'attuale art.
34 § 2 lett.b).
SEZIONE V
SEZIONE V
-
Procedure
di frontiera (art.
43):
possibilità per gli Stati di prevedere
procedure, conformi
ai principi fondamentali e alle garanzie
di cui al capo II della Direttiva, per decidere alla frontiera o
nelle zone di transito: i) sull'ammissibilità di una domanda, ai
sensi dell'art. 33, ivi presentata; e/o ii) sul merito di una domanda
nell’ambito di una procedura accelerata a norma dell’articolo 31
§ 6.
E'
eliminata la possibilità (prevista dall'attuale art. 35 § 2) per gli Stati di mantenere in vigore
disposizioni in deroga ai principi fondamentali e alle garanzie di
cui al capo II della Direttiva.
4)
Capo IV – Procedure di revoca dello status di protezione
internazionale
-
Revoca dello status di protezione internazionale
(art. 44): la procedura di revoca è allargata
anche allo status
di protezione sussidiaria.
-
Norme
procedurali
(art. 45): possibilità per gli Stati di disporre che lo status
decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale è
divenuto loro cittadino. Fra le fonti da cui ottenere informazioni è
inserito l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
5)
Capo V - Procedure di impugnazione
-
Diritto
a un ricorso effettivo
(art. 46): obbligo
per gli Stati Membri di riconoscere alle persone ammesse alla
protezione sussidiaria il diritto a un ricorso effettivo avverso
la decisione di ritenere infondata la domanda in relazione allo
status di rifugiato. Obbligo per gli Stati di assicurare che il
ricorso effettivo preveda l'esame completo degli elementi
di fatto e di diritto, compreso l'esame ex
nunc
delle esigenze di protezione internazionale
ai sensi della Direttiva Qualifiche, quanto meno nei
procedimenti dinanzi al giudice di primo grado. I termini per
l'esercizio da parte del richiedente del diritto a un ricorso
effettivo devono essere ragionevoli
e
non devono rendere eccessivamente difficile o impossibile l’accesso
dei richiedenti a un ricorso effettivo.
Si noti che la recente sentenza della
Corte di Giustizia dell'UE Samba
Diouf ha affermato che “un
termine di ricorso di quindici giorni non sembra, in via di
principio, materialmente insufficiente per la preparazione e la
presentazione di un ricorso, e appare ragionevole e proporzionato
rispetto ai diritti e agli interessi in oggetto” (C-69/10 del 28
luglio 2011, § 67; V. nostro
precedente post), anche se spetta naturalmente ai giudici
nazionali stabilire se tale termine può essere proporzionato nel
caso specifico. In
linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla nozione di “rimedio
effettivo”, gli Stati devono autorizzare i richiedenti a rimanere
nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale
possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo
oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine
previsto, in
attesa dell'esito del ricorso.
Sono previste però alcune eccezioni all'effetto sospensivo del
ricorso, qualora sia stata adottata una decisione di ritenere
infondata la domanda a seguito di una procedura di esame accelerata,
o una decisione di ritenere inammissibile la domanda i) perché un
altro Stato Membro ha già riconosciuto lo status di rifugiato al
richiedente ovvero ii) in caso di domanda reiterata. In tali casi, il
giudice è comunque competente a decidere,
su istanza del richiedente
o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel
territorio dello Stato membro. In
attesa di tale decisione, gli Stati devono
autorizzarne la permanenza sul territorio.
6)
Capo VI – Disposizioni generali e finali
- Impugnazione da
parte delle autorità pubbliche (art. 47)
- Riservatezza
(art.48)
- Cooperazione
(art.49)
- Relazioni (art.
50)
-
Recepimento (art. 51): per
quanto riguarda l'obbligo di concludere la procedura
entro sei mesi dalla data
di presentazione della domanda, gli Stati avranno a disposizione altri
3 anni, dopo la scadenza
del termine – generalmente biennale – per il recepimento della
nuova Direttiva (o, meglio, delle disposizioni che modificano nella
sostanza la Direttiva attuale), per conformarsi a tale previsione.
-
Disposizioni transitorie
(art. 52)
-
Abrogazione (art. 53)
-
Entrata in vigore (art. 54)
-
Destinatari (art. 55)