Pubblichiamo oggi la sesta (e ultima) puntata sul sistema di asilo maltese, dedicata al contenuto della protezione internazionale.
Titolo di soggiorno rilasciato alle persone riconosciute titolari di protezione internazionale a Malta, ricongiungimento familiare, integrazione e acquisto della cittadinanza. Questi alcuni temi affrontati nelle prossime righe.
Ricordiamo che tutte le puntate relative al sistema di asilo maltese - oltre a quelle relative agli altri Stati - si trovano alla pagina Asilo negli Stati europei.
Siamo inoltre già in grado di anticipare il prossimo Paese su cui ci concentreremo: il Belgio.
Buona lettura e grazie come sempre a chi ci farà pervenire osservazioni e commenti
MALTA
6) Contenuto della protezione internazionale
Titolo di soggiorno
Chi viene riconosciuto rifugiato a Malta ottiene una carta di residente (residence permit) valida 3 anni, rinnovabile.
A chi viene riconosciuto come beneficiario di protezione sussidiaria, invece, viene rilasciata una carta di residente valida 1 anno, alla cui scadenza, la Commissione per i rifugiati (Refugee Commission, V. parte 4-Esame della domanda di asilo) può rifiutare di rinnovare la protezione sussidiaria se ritiene che siano cessate le ragioni che hanno giustificato il suo ottenimento.
Documento di viaggio
I rifugiati hanno diritto al documento di viaggio, come previsto dalla Convenzione di Ginevra, mentre per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria, essi hanno diritto, secondo la legge, a ottenere un documento di viaggio “specialmente quando sorgano serie ragioni umanitarie che richiedono la presenza del beneficiario in un altro Stato, a meno che serie ragioni di ordine pubblico e sicurezza richiedano altrimenti”.
Unità familiare
I familiari che siano anche dipendenti dalla persona che ottiene lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria ricevono la stessa protezione e hanno gli stessi diritti, a patto che siano presenti a Malta al momento della decisione sul riconoscimento della protezione.
Ricongiungimento familiare
I rifugiati hanno diritto al ricongiungimento familiare ad alcune condizioni. Per prima cosa devono vivere a Malta da almeno due anni prima di domandare il ricongiungimento, salvo speciali circostanze.
Inoltre devono presentare documenti comprovanti il legame familiare.
Infine, devono dimostrare di disporre di alloggio e mezzi sufficienti per supportare loro stessi e i familiari con cui vogliono ricongiungersi.
I beneficiari di protezione sussidiaria non hanno diritto al ricongiungimento familiare
Assistenza sociale e accesso alla formazione
I rifugiati hanno accesso ai servizi di assistenza sociale alle stesse condizioni dei cittadini maltesi. Hanno quindi diritto a ricevere il sussidio di disoccupazione (circa 340 euro al mese), se sono senza lavoro e iscritti ai registri di disoccupazione. I rifugiati hanno inoltre accesso al sistema educativo e ai corsi di formazione.
I beneficiari di protezione sussidiaria invece non ricevono il sussidio di disoccupazione né alcun sussidio economico. Coloro che vivono nelle strutture di accoglienza, se non lavorano, ricevono 65 euro ogni due settimane, ma vengono chiamati a firmare tre volte a settimana per dimostrare di risiedere nei centri.
Naturalizzazione
I rifugiati possono chiedere la cittadinanza dopo dieci anni di residenza a Malta. Il Governo Maltese mantiene comunque la possibilità di decidere sulla base della reale integrazione e auto-sufficienza del rifugiato.
I beneficiari di protezione sussidiaria, invece, non hanno diritto ad accedere alla cittadinanza Maltese.
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