lunedì 22 giugno 2015

Programma di reinsediamento europeo - Raccomandazione UE 2015/914

Riprendiamo oggi ad occuparci delle proposte e delle decisioni messe in campo dalle istituzioni europee per affrontare la situazione attuale. Dopo aver analizzato, in due separati post pubblicati nei giorni scorsi, l'Agenda UE sull'immigrazione e la proposta avanzata dalla Commissione in tema di ricollocazione di richiedenti asilo (su cui sono in corso, come noto, intensi negoziati per arrivare alla sua approvazione), ci occupiamo oggi della Raccomandazione 2015/914 della Commissione dell'8 giugno 2015 relativa a un programma di reinsediamento europeo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE del 13 giugno.

Innanzitutto due precisazioni importanti:
  1. in questo caso non si tratta di una proposta (come nel caso della ricollocazione), ma di un atto giuridico vero e proprio che non necessita di essere discusso e approvato; tuttavia, la Raccomandazione è un atto non vincolante che si limita, appunto, a “raccomandare” ma non impone nulla agli Stati;
  2. mentre per ricollocazione si intende il trasferimento interno all'Unione europea, il reinsediamento consiste nel trasferimento di persone da Paesi terzi verso Stati membri UE.


Il reinsediamento. Di cosa si tratta?

Il reinsediamento è una delle tre cosiddette “s
oluzioni durature” per i rifugiati, assieme all’integrazione nella società di accoglienza e al rimpatrio volontario.
Spesso, anzi, si tratta dell’
unica soluzione duratura possibile, cui si fa ricorso quando sono impraticabili le altre due, per motivi oggettivi o legati alle caratteristiche individuali dei singoli.

Si tratta dunque di uno strumento di grandissimo valore e umanità, grazie al quale decine di migliaia di rifugiati che non potevano rimanere nel Paese di primo asilo (ad esempio perché la loro vita era a rischio anche lì), né potevano sperare di rientrare nel proprio, hanno potuto cominciare una nuova vita in un terzo Paese.
Il reinsediamento è, inoltre, una
misura di solidarietà verso quei Paesi, generalmente poveri o poverissimi, che ospitano la maggior parte dei rifugiati nel mondo.

Il reinsediamento presenta anche un altro indiscutibile vantaggio, in quanto si tratta di una procedura che consente un ingresso legale e "ordinato”, che evita il ricorso a pericolosi viaggi.

La Raccomandazione – motivazioni

Nell'Agenda sulla migrazione la Commissione aveva annunciato che avrebbe proposto uno schema di reinsediamento di rifugiati da Paesi terzi sul territorio europeo. Nell'Agenda veniva già fissato il numero dei rifugiati da reinsediare (20.000) e, a tal fine, si prevedeva un aumento di 50 milioni di euro del budget a supporto di questa attività.
Nel preambolo della Raccomandazione la Commissione fa inoltre riferimento al fatto che attualmente il reinsediamento è attuato solo da alcuni Stati Membri e per numeri molto limitati di persone (6.380 nel 2014)
Inoltre, la Commissione sottolinea come sia necessario intensificare gli sforzi sul reinsediamento per evitare che persone bisognose di protezione internazionale debbano ricorrere ai trafficanti.

La Raccomandazione – il contenuto

La Commissione raccomanda che gli Stati membri (in questo caso tutti, senza esclusione) reinsedino da Stati terzi 20.000 persone bisognose di protezione internazionale nell'arco di due anni a decorrere dalla data di adozione della raccomandazione. Si specifica che il reinsediamento dovrebbe avvenire “su proposta” dell'UNHCR, che ha il compito di valutare i candidati, ma la decisione finale sull'ammissione rimarrebbe comunque in capo agli Stati, previ controlli medici e di sicurezza.
Si tratta di un progetto a partecipazione volontaria: nessuno Stato è obbligato a reinsediare. A tale proposito ricordiamo che l'Agenda UE sull'immigrazione conteneva anche un avvertimento preciso: se necessario (cioè se i numeri delle persone reinsediate su base volontaria rimarranno ancora troppo bassi), la Commissione proporrà anche uno strumento vincolante (che obblighi dunque gli Stati ad accettare rifugiati reinsediati da Paesi non-UE) a partire dal 2016. Tale strumento, però, per essere vincolante, dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Unione europea (cioè dagli Stati stessi), il che ovviamente finisce per ridimensionare la portata della “minaccia” della Commissione.
Tornando al contenuto della Raccomandazione di cui ci occupiamo oggi, il totale dei posti (20.000 in due anni) andrebbe ripartito tra gli Stati membri sulla base di un indice allegato alla Raccomandazione e che ricorda da vicino quello già visto a proposito della proposta di ricollocazione, tenendo in considerazione i) la popolazione (40%), ii) il PIL (40%), iii) la media delle domande di asilo presentate spontaneamente e il numero dei rifugiati reinsediati per milione di abitanti tra 2010 e 2014 (10%), iv) il tasso di disoccupazione (10%).
La Commissione individua poi anche le regioni da cui dovrebbero essere reinsediate queste persone: Nord Africa, Medio Oriente, Corno d'Africa.

Le persone reinsediate, una volta giunte sul territorio dello Stato membro interessato, verrebbero inserite, “rapidamente e in conformità alla normativa vigente”, nella formale procedura di protezione internazionale. Coloro che, al termine della procedura, verranno riconosciuti beneficiari di una forma di protezione godranno degli stessi diritti previsti dal diritto europeo o nazionale per tutti gli altri beneficiari di protezione. Si specifica che ciò include le “condizioni e restrizioni” in materia di libera circolazione all'interno dell'Unione, aggiungendo che i candidati al reinsediamento dovrebbero essere informati dei loro diritti e obblighi, in particolare del fatto che sono “legittimati solo ai diritti collegati allo status di protezione internazionale o nazionale nello Stato di reinsediamento”. Chi si dovesse spostare in uno Stato diverso (prima o dopo la fine della procedura formale di riconoscimento della protezione) dovrebbe essere rinviato nello Stato di reinsediamento.
L'attuazione del programma sarà monitorata dall'EASO, che fornirà anche supporto agli Stati.
E' prevista infine una somma forfettaria da 6.000 a 10.000 euro (ma che la Commissione prevede di adeguare con un ulteriore atto ancora da presentare) per persona reinsediata.

L'Allegato alla Raccomandazione contiene l'indice di distribuzione delle 20.000 persone che dovrebbero essere reinsediate nell'arco di due anni. Limitandoci solo ai primi Stati, la Germania dovrebbe reinsediare sul proprio territorio 3.086 persone, la Francia 2.375, il Regno Unito 2.309, l'Italia 1.989, la Spagna 1.549.
La proposta è aperta anche ai cosiddetti "Stati associati" (Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein): se uno o più di questi decidesse di partecipare al programma, le quote di reinsediamento verrebbero conseguentemente riviste.