venerdì 12 agosto 2011

Frontex General Report 2011


Il General Report 2011 pubblicato da Frontex descrive il quadro delle attività condotte dall'Agenzia nel corso del 2010, comprese le spese. 
Fin dalle prime battute, ovvero dall'introduzione del Direttore Generale Ilkka Laitinen, si coglie l'entusiasmo per quanto l'Agenzia ha saputo fare durante lo scorso anno. In particolare, in questo "anno storico per Frontex", si è avuto il primo dispiegamento di un team RABIT (acronimo per Rapid Border Intervention Team) che, impiegato al confine fra Turchia e Grecia a partire da ottobre 2010 e fino a marzo 2011 su richiesta delle autorità greche, ha visto impegnate circa 170 guardie di confine di media al giorno, nonché una serie di mezzi tecnici per il controllo del confine, forniti da 26 Stati membri. 
Il risultato principale, notevole, di questo dispiegamento di forze sta nei numeri: 76% in meno di ingressi irregolari a quel confine. 
Sfortunatamente, per quanto più ci interessa ai nostri fini, lo stesso General Report 2011 ammette che "il successo dal lato del controllo del confine non è stato accompagnato da un risultato altrettanto favorevole da quello umanitario". Il rapporto non aggiunge molto di più, ma è lecito domandarsi, considerate le nazionalità prevalenti delle presone fermate (Afghanistan e Iraq), quante di queste abbiano potuto presentare una domanda di protezione internazionale ed avere accesso ad una procedura per il riconoscimento.

Il rapporto si sofferma poi sul delicato tema del rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni coordinate da Frontex. Pur notando il tentativo di sottolineare continuamente l'attenzione dedicata da Frontex al tema (ricordiamo che la base giuridica di Frontex, cioè il Regolamento 2007/2004 è pressoché privo di riferimento a temi come diritti umani, protezione internazionale,...), non possiamo non salutare con piacere la notizia che nel 2011 alcune iniziative di formazione dedicate allo staff di Frontex saranno realizzate in collaborazione con FRA (Agenzia dell'UE sui Diritti Fondamentali) e il supporto dell'UNHCR, al fine di assicurare che il tema dei diritti fondamentali sia al centro di tutte le attività di Frontex. Curioso caso mai è che questa attenzione ai diritti umani emerga solo 6 anni dopo l'effettivo avvio dei lavori dell'Agenzia...
 Come anticipato altrove, Frontex dovrebbe dotarsi in futuro anche di un "Responsabile dei diritti umani" all'interno del suo (numeroso: 294 persone) staff.

Ultima nota sul budget: nel 2010 è arrivato a toccare la cifra, davvero ragguardevole, di 92,8 milioni di euro (+ 5,2% rispetto al 2009). Non senza una comprensibile punta d'orgoglio, il rapporto sottolinea come, dal 2006, il budget sia aumentato addirittura del 360%!



mercoledì 10 agosto 2011

Applicazione della Direttiva Accoglienza ai richiedenti asilo in procedura-Dublino. Intervento dell'UNHCR



Il 18 aprile 2011 il Consiglio di Stato francese ha richiesto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE un'interpretazione della Direttiva Accoglienza. In particolare, le richieste del giudice nazionale a quello europeo sono le seguenti:
  • la Direttiva 2003/9/CE si applica ai richiedenti asilo rispetto ai quali uno Stato decide di chiedere a un altro Stato membro di assumere responsabilità ai sensi del Regolamento Dublino II, durante la relativa procedura?
  • Se sì, quando cessa per il primo Stato membro l'obbligo di garantire le condizioni di accoglienza? E quale Stato deve pagare le misure necessarie?

L'UNHCR ha presentato un intervento nel procedimento davanti alla Corte di Giustizia UE, ritenendo questo rinvio pregiudiziale un'ottima opportunità per fare chiarezza sul punto.

L'intervento ricorda come la Corte europea dei Diritti umani, nel recente caso M.S.S. c. Belgio e Grecia, ha ritenuto che la situazione di privazione materiale e di prolungata incertezza dovuta all'incapacità dello Stato di fornire ai richiedenti asilo condizioni di vita rispettose della loro dignità costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU.
Secondo l'UNHCR, niente nella Direttiva Accoglienza esclude dall'applicazione i richiedenti asilo soggetti alla procedura secondo il Regolamento Dublino II, mentre altri casi (ad es. chi richiede asilo nelle ambasciate degli Stati membri) sono espressamente esclusi (art. 3 Direttiva Accoglienza).

L'opinione dell'UNHCR, pertanto, è la seguente: alla luce del testo e dell'obiettivo della Direttiva Accoglienza, essa si applica anche ai richiedenti asilo soggetti alla procedura-Dublino. 
La responsabilità dello Stato che trasferisce il richiedente (inclusi i costi) dovrebbe estendersi fino all'effettivo trasferimento, cioè fino a quando il richiedente asilo si trova al confine dello Stato responsabile per l'esame della domanda.


domenica 7 agosto 2011

370 Milioni di euro al Fondo Europeo per le Frontiere Esterne nel 2012


La Commissione ha deciso di stanziare 370,1 Milioni di euro a disposizione degli Stati membri per azioni nel campo della gestione dei confini esterni e della politica dei visti. 
Si tratta di una cifra notevole, più alta di circa il 35 % rispetto al 2011. 

E' del tutto superfluo ricordare l'importanza che le azioni di prevenzione dell'immigrazione illegale, come quelle finanziabili attraverso questo Fondo, hanno sulle persone in cerca di protezione internazionale. 
Per questo si fornirà qui una breve descrizione della proposta della Commissione.

La stragrande maggioranza dei soldi andrà ai programmi nazionali (321,9 Mililoni), il resto sarà diviso tra azioni transnazionali, azioni specifiche e l'azione speciale per facilitare il transito di cittadini russi verso Kaliningrad attraverso la Lituania.

La Commissione, per il 2012, ha identificato 5 aree che beneficieranno del supporto del Fondo:
- investimenti nel Sistema Informativo Schengen (SIS)
- investimenti nel Sistema di Informazione Visti (VIS)
- creazione di centri nazionali di coordinamento nel contesto del progetto Eurosur
- utilizzo delle apparecchiature tecnologiche per il controllo dei confini (ad es., i sistemi automatici negli aeroporti)
- promozione della cooperazione fra Stati nel rilascio dei visti (soprattutto nella creazione di centri comuni per la presentazione delle domande)

Fra gli Stati membri, quello che riceverà più soldi è l'Italia (52,7 Milioni), seguita da Spagna (48,1) e Grecia (44,7).


La base giuridica del Fondo è la Decisione N° 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "solidarietà e gestione dei flussi migratori"


NB: Regno Unito e Irlanda non sono vincolate dalla Decisione e non partecipano al Fondo. Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein partecipano al Fondo sulla base dei rispettivi Accordi conclusi con l'Unione


sabato 6 agosto 2011

Dichiarazione Commissario agli Affari Interni Malmström su persone morte nel Mediterraneo

A seguito delle numerose morti di migranti nel Mediterraneo durante le ultime settimane la Commissaria europea agli Affari Interni, Cecilia Malmström ha espresso alle famiglie le condoglianze della Commissione. La Commissaria ha poi ringraziato le autorità italiane per il lavoro di salvataggio di migliaia di persone in pericolo. C'è bisogno, prosegue Malmström, che tutti gli Stati membri cooperino e si impegnino più attivamente nel reinsediamento di persone che necessitano di protezione internazionale e che si trovano ancora nei Paesi del Nord Africa.

Vai al testo della Comunicazione sull'istituzione di un programma comune di reinsediamento UE

domenica 31 luglio 2011

Frontex Risk Analysis Q1, gennaio-marzo 2011



Il rapporto di Frontex relativo ai primi 3 mesi dell'anno in corso segnala un aumento delle persone fermate durante un attraversamento illegale di una frontiera, passate dai 27.531 dell'ultimo quarto del 2010 a 32.906. Se paragonato con lo stesso periodo del 2010, l'incremento è ancora maggiore (allora le persone intercettate erano state 14.857).

Ciò è dovuto, quasi esclusivamente, all'arrivo sull'isola di Lampedusa di circa 20.000 tunisini.
A causa di questa situazione, Frontex ha ricevuto una richiesta formale di assistenza da parte del Ministero dell'Interno italiano e ha lanciato, il 20 febbraio, l'operazione Hermes Extension 2011.

Al contrario, il confine ultimamente più “caldo”, cioè quello fra Grecia e Turchia, ha segnato una diminuzione del 60% rispetto all'ultimo quarto del 2010, a causa delle attività delle squadre RABIT a quel confine.

Quanto ai rifiuti di ingresso, secondo il rapporto Risk Analysis gennaio-marzo 2011, il totale è stato di 28.664 persone, in linea con l'ultimo quarto del 2010. 
Più nello specifico, il numero degli albanesi è aumentato di quattro volte rispetto all'ultimo quarto del 2010. Ciò è dovuto alla liberalizzazione dei visti che ha spinto molte persone, con precedenti “divieti di ingresso” a carico, a cercare comunque di entrare nell'area Schengen.

Il rapporto segnala poi che le domande di asilo – che vengono considerate da Frontex come un indicatore di immigrazione irregolare – sono state 50.939, cioè il 12% in meno dell'ultimo quarto del 2010 (ma il 7% in più rispetto allo stesso periodo del 2010). 
In particolare, si sono più che dimezzate le richieste di asilo da parte di cittadini serbi, che nel corso del 2010 (a seguito della liberalizzazione dei visti) erano notevolmente aumentate.

Due ci paiono in conclusione le considerazioni da fare in questa sede:
  1. la liberalizzazione dei visti non comporta necessariamente un aumento del c.d. uso strumentale della richiesta di asilo, come spesso paventato dagli Stati. Dopo un primo incremento delle richieste da parte di cittadini serbi nel 2010, il dato sembra infatti essersi assestato su livelli più bassi nel 2011. Per quanti riguarda i cittadini albanesi e bosniaci (nei cui confronti la liberalizzazione è avvenuta nel dicembre 2010) l'aumento delle domande nel primo quarto del 2011 non si è nemmeno verificato.
  2. I dati relativi agli ingressi illegali intercettati continuano ad essere molto bassi, nonostante il rapporto tenda ad enfatizzare qua e là che “il rischio permane”. Se si escludono i 20.000 tunisini arrivati a Lampedusa (riguardo ai quali si fatica a sostenere che siano stati “fermati”, tanto meno grazie alle operazioni di coordinamento di Frontex), si nota che il totale delle persone intercettate durante l'attraversamento irregolare di una frontiera nei primi tre mesi del 2011 è stato di appena 12.000 persone! Di fronte a questi numeri si fa onestamente fatica a giudicare proporzionato il budget, ormai superiore a 90 milioni di euro all'anno, assegnato all'Agenzia.



sabato 30 luglio 2011

Procedura accelerata e possibilità di ricorso - Caso Samba Diouf


Il 28 luglio la Seconda Camera della Corte di Giustizia UE ha dato un'interpretazione dell'art.39 della Direttiva 2005/85/CE (Direttiva Procedure).
Il caso riguardava un cittadino della Mauritania che si era visto respingere la sua domanda di protezione internazionale presentata in Lussemburgo nell'agosto 2009, al termine di una "procedura accelerata". 

Il giudice nazionale chiede alla Corte europea se l'art.39 della Direttiva Procedure richiede che la decisione di sottoporre la domanda di asilo ad una procedura accelerata debba essere soggetta alla possibilità di ricorso.

La risposta della Corte di Giustizia UE è in negativo: né l'art. 39 né il diritto ad un ricorso effettivo contenuto contenuto nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE vietano alle regole nazionali di non prevedere la possibilità di ricorrere contro la decisione di sottoporre la domanda di protezione internazionale ad una procedura accelerata. 
A patto che le ragioni che stanno alla base della suddetta decisione possano essere poi vagliate dalla corte davanti alla quale verrà eventualmente presentato ricorso contro la decisione finale sulla domanda.

domenica 24 luglio 2011

Comunicazione della Commissione “Agenda europea per l'integrazione degli stranieri”



Il 20 luglio la Commissione ha pubblicato la Comunicazione “Agenda europea per l'integrazione degli stranieri”.
Si ricorda a proposito che nel campo dell'integrazione, l'Unione europea ha una competenza debole, in quanto i Trattati (in particolare l'art. 79 § 4 TFUE) le permettono di svolgere solo un'azione di supporto agli Stati membri nella promozione dell'integrazione, ma con l'esclusione di ogni armonizzazione delle regole. 
 
L'agenda europea per l'integrazione rappresenta dunque un contributo al dibattito e il massimo dell'influenza esercitabile sulle azioni degli Stati membri si esaurisce nella predisposizione di “moduli” per la diffusione delle prassi di integrazione e nell'uso di “indicatori europei” per monitorare i risultati delle politiche di integrazione attraverso dati comparabili.

Riguardo ai beneficiari di protezione internazionale, il punto 1.4 della Comunicazione ricorda come la loro integrazione richieda particolare attenzione per via delle esperienze traumatiche vissute e come le politiche dovrebbero ridurre al minimo l'isolamento e le restrizioni ai diritti di queste persone, fornendo corsi di lingua, accesso all'alloggio, ai servizi, alla formazione professionale.
Belle parole.


Il documento che accompagna la Comunicazione, ad opera dello staff della Commissione, sulle iniziative dell'UE per supportare l'integrazione degli stranieri dedica anch'esso un paragrafo all'asilo.
A parte l'osservazione, piuttosto scontata, che l'obiettivo dovrebbe essere quello di fare accedere richiedenti e beneficiari di protezione internazionale allo schema generale per l'integrazione degli stranieri, tenendo conto al contempo della loro specificità, l'unico punto forse degno di nota è quello che riguarda l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, a cui si prefigura un futuro da coordinatore delle attività in materia di scambio di informazioni e buone prassi fra gli Stati membri anche nel campo dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.
Si veda l'art. 3 del Regolamento che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo: "L'Ufficio di sostegno organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori prassi fra gli Stati membri in materia di asilo."


sabato 23 luglio 2011

Prossima creazione Agenzia UE per la gestione operativa dei sistemi IT


Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno trovato un accordo per l'adozione di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia.

L'Agenzia, che avrà il compito di gestire il flusso di dati relativi a Sistema Schengen (SIS II), visti (VIS), domande di asilo (EURODAC), sarà operativa dalla prossima estate (2012) e avrà sede in Estonia, a Tallin. 

Con riferimento a EURODAC, l'Agenzia avrà i seguenti compiti:
a) i compiti attribuiti alla Commissione in qualità di autorità responsabile della gestione operativa di Eurodac conformemente ai Regolamenti 2725/2000 e (CE) 407/2002;
b) i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione, in particolare la supervisione, la sicurezza e il coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il fornitore;
c) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di Eurodac 


domenica 17 luglio 2011

Una travolgente ospitalità e solidarietà...


 ...del popolo tunisino.
Così la delegazione di parlamentari europei di diversi gruppi politici (PPE, S&D, Verdi, ALDE) ha commentato, in una dichiarazione comune, la visita di 4 giorni in Tunisia (13-16 luglio) per valutare la sitazione dei migranti e rifugiati. 

Al di là della sorpresa con cui i nostri rapresentanti in Europa sembrano aver reagito davanti alle condizioni di vita - definite "estreme" - degli immigrati raccolti nei campi in Tunisia e alla "travolgente ospitalità e solidarietà del popolo tunisino", ciò che ci interessa qui è la richiesta della delegazione agli Stati UE di "sostenere con più forza il reinsediamento dei rifugiati provenienti dale zone di guerra". La risposta degli Stati membri in tema di resettlement, ma purtroppo non è una novità, è stata "debole rispetto agli sforzi intrapresi da Norvegia, Stati Uniti e Canada".



venerdì 15 luglio 2011

Accordo politico su modifica Regolamento Frontex


Il 23 giugno il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sulla modifica al Regolamento che istituisce l'Agenzia Frontex. Il testo finale del nuovo Regolamento, che ha già ricevuto (il 12 luglio) il via libera della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni, dovrebbe essere definitivamente approvato dopo l'estate.

Frontex è l'Agenzia UE che assiste e coordina le azioni degli Stati membri nel controllo dei loro confini esterni. Creata nel 2004, operativa dal 2005, ha sede a Varsavia e un budget che dai 6 Milioni di euro del 2005 è cresciuto fino agli 86 Milioni nel 2011. Per Frontex lavorano 300 persone. E' evidente l'importanza e la delicatezza del ruolo di Frontex nel campo della protezione internazionale.
Queste, in sintesi, le novità che ci paiono più importanti:

  • la possibilità per l'Agenzia di acquistare proprie attrezzature tecniche per le operazioni di controllo delle frontiere;
  • l'obbligo per gli Stati membri, a seguito di accordi annuale con l'Agenzia, di mettere a disposizione un certo numero di guardie di confine e attrezzature tecniche su richiesta dell'Agenzia, salvo situazioni eccezionali;
  • il nome comune delle squadre dispiegate da Frontex nelle operazioni sarà: "Squadre di guardie di confine europee. Si è a lungo discusso su questo punto, apparentemente banale ma in realtà molto sensibile per gli Stati, per ovvi motivi.
  • viene istituito un Forum consultivo sui Diritti Fondamentali e sarà designato all'interno dell'Agenzia un responsabile in materia di diritti fondamentali. Siamo troppo maliziosi nel prevedere vita dura in ufficio per questo/a responsabile?
  • maggiori compiti per l'Agenzia in diversi campi, fra cui: analisi dei rischi (soprattutto, molto importante, sulla capacità degli Stati di far fronte a problemi imminenti, formazione delle guardie di confine (incluso in materia di diritti umani e protezione internazionale, ricerca;
  • la possibilità per Frontex di trasferire i dati personali raccolti durante le operazioni a Europol e altre agenzie UE di forze dell'ordine;
  • un ruolo maggiore per Frontex nella organizzazione di operazioni di rimpatrio che saranno sottoposte ad un monitoraggio realizzato sulla base di criteri oggettivi e trasparenti (ma non "indipendente" a quanto pare)

Fin da ora, in attesa di commentare più approfonditamente il Regolamento dopo che sarà approvato, ci paiono tre i commenti più importanti da fare:
 

  1. Gli Stati stanno accettando, seppur con cautela e non senza remore, di cedere un altro pezzetto della loro sovranità nazionale in una materia (i controlli alle frontiere esterne) generalmente considerata come la massima espressione di questa sovranità. Perché? Probabilmente perché alcuni Stati (vedi Grecia) si sono dimostrati del tutto incapaci di controllare i propri confini. In particolare, il concetto di "guardie di confine europee” proposto anni fa, poi caduto in disgrazia, ora contenuto in questo nuovo testo - ci sembra un passo importante.
  2. Si nota, sia nella proposta, sia nel corso dei negoziati,lo sforzo di Commissione e Parlamento europeo per fare accettare agli Stati (e dunque al Consiglio) alcune garanzie minime in materia di rispetto dei diritti umani e accesso alla protezione internazionale. Le novità che paiono emergere dai risultati del negoziato sono tuttavia ben modeste.
  3. Ogni previsione, per quanto buona, in materia di rispetto dei diritti umani, rischia inoltre di restare lettera morta in assenza di precisi e indipendenti meccanismi di valutazione dell'implementazione delle regole europee. Un simile (indipendente) monitoraggio con riguardo alle operazioni di rimpatrio congiunte era previsto nella proposta della Commissione ma sembra non essere sopravvissuto ai negoziati...

NB: Regno Unito e Irlanda non prendono parte al Regolamento Frontex e non ne sono vincolate. Al contrario, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein sono vincolate dal Regolamento in virtù dei rispettivi Accordi conclusi con l'Unione europea.

Vai al comunicato della commissaria Malmström
Vai al testo del Regolamento Frontex
 Vai al testo della Proposta della Commissione di modifica del Regolamento Frontex

giovedì 14 luglio 2011

Diritto all'obiezione di coscienza – Caso Bayatyan c. Armenia




Il 7 luglio la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani ha stabilito (per sedici voti a uno) che la condanna di un cittadino armeno testimone di Geova a seguito del suo rifiuto di prestare servizio militare, ha violato l'art. 9 della CEDU, così ribaltando la precedente sentenza data sullo stesso caso dalla Terza Camera della Corte.
La sentenza ribaltata della Terza Camera era in linea con la tradizionale giurisprudenza di Strasburgo, secondo cui la Convenzione non garantisce un diritto all'obiezione di coscienza.

Tuttavia, i giudici della Grande Camera ribadiscono che la Convenzione è uno "strumento vivente" (§ 102), che deve essere interpretato alla luce delle condizioni presenti. Essi dunque non possono non tenere conto degli sviluppi che, tanto a livello internazionale, quanto a livello europeo, hanno caratterizzato negli ultimi anni l'approccio degli Stati verso questa materia.
Oggi, Azerbaijan e Turchia sono gli unici Stati membri del Consiglio d'Europa che non prevedono una legge sull'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza.
Pur riconoscendo che la Convenzione non prevede espressamente tale diritto, i giudici di Strasburgo affermano qui che l'opposizione al servizio militare, qualora motivata da un serio e insormontabile conflitto fra l'obbligo di servire e la coscienza personale o i convincimenti (religiosi o di altro tipo) profondi e genuini di un individuo, costituisce una convinzione tale da attrarre la protezione dell'art. 9 CEDU (§ 110) e dunque può essere limitata solo in determinati casi, necessari in una società democratica.

Al di là dell'importanza del caso in sè (l'Armenia aveva nel frattempo rilasciato il ricorrente e adottato un atto di amnistia verso tutti gli obiettori di coscienza), pare che la Grande Camera della Corte abbia voluto chiarire la sua posizione sull'argomento, modificando una giurisprudenza che, oggi, dato il consenso pressoché unanime a livello europeo sull'esistenza del diritto all'obiezione di coscienza, non aveva più ragion d'essere.

Resta però il dubbio: fino a che punto può spingersi la Corte di Strasburgo nel "creare nuovi diritti" (soprattutto su temi più sensibili e controversi)? Si veda a proposito l'opinione contraria del Giudice Gyulumyan.


venerdì 8 luglio 2011

Espulsioni verso Mogadiscio proibite-Caso Sufi ed Elmi contro Regno Unito, 28 giugno 2011




Il 28 giugno la IV Camera della Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso all'unanimità, nel caso Sufi ed Elmi, che il Regno Unito violerebbe l'art. 3 CEDU qualora rimpatriasse due cittadini somali condannati ed attualmente detenuti nel Regno Unito per diversi reati gravi. Si tratta di una sentenza importante.

giovedì 30 giugno 2011

Conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011



Per quanto riguarda la protezione internazionale, nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno si trova scritto che:
  • Occorre monitorare costantemente il funzionamento di Frontex e delle altre agenzie per garantire che continuino ad aiutare efficacemente gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne, nella lotta contro l'immigrazione illegale e nella gestione dei rifugiati.
  • Il Consiglio europeo accoglie con favore l'estensione del progetto pilota su base volontaria per i beneficiari di protezione internazionale a Malta. Attende con interesse la comunicazione della Commissione sulla solidarietà all'interno dell'UE nel corso dell'anno.
  • I recenti sviluppi hanno messo a dura prova la politica europea di asilo. Sono necessarie procedure sicure ed efficaci in materia di asilo per coloro che hanno bisogno di protezione. Ciò richiede a sua volta che sia pienamente applicato l' acquis dell'UE in questo settore. È essenziale che il sistema europeo comune di asilo (CEAS) sia ultimato entro il 2012, sulla base di standard elevati di protezione combinati a procedure eque ed efficaci in grado di prevenire gli abusi e consentire un rapido esame delle domande di asilo al fine di garantire la sostenibilità del sistema. La recente presentazione da parte della Commissione di proposte di modifica della direttiva sulle procedure d'asilo e della direttiva sulle condizioni di accoglienza dovrebbe fornire una nuova base per l'avvio di negoziati su due importanti elementi del CEAS. Le modifiche non dovrebbero avere come risultato quello di incoraggiare la presentazione di domande infondate o di aumentare i costi complessivi per gli Stati membri.
Insomma, ancora una volta non si perde occasione per sottolineare come la principale preoccupazione sia sempre quella di combattere il c.d. "abuso" dei sistemi di asilo, vera e propria ossessione degli Stati membri fin dagli esordi della politica europea in questo campo.


Vai al testo delle proposte di modifica delle Direttive “Accoglienza" e "Procedure"

giovedì 16 giugno 2011

Rapporto del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa a seguito della visita a Malta dal 23 al 25 Marzo 2011




Il 9 Giugno è stato pubblicato il rapporto del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa Thomas Hammarberg a seguito della sua visita a Malta e la risposta del governo maltese.
Nell'introduzione, il Commissario ricorda come dal 1998 alla fine di Marzo 2011 circa 13.500 persone sono arrivate a Malta via mare. Dalla metà del 2009 si è registrato tuttavia un forte calo degli arrivi e solo 27 persone sono arrivate a Malta in tutto il 2010. 
Poco dopo la visita del Commissario, alla fine di Marzo, circa 1.100 persone sono giunte a Malta in due settimane, in fuga dal conflitto in Libia. Secondo il Commissario, è chiaro che – a causa delle dimensioni di Malta e delle sue limitate capacità ricettive – c'è un forte bisogno di solidarietà a livello internazionale ed europeo, finora rimasto senza risposta.

Il rapporto si concentra poi su 3 aspetti: i) Accoglienza dei migranti, inclusi i richiedenti asilo; ii) Accesso alla protezione internazionale; iii) Soluzioni durature per i migranti a Malta.

i) Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza, almeno in un primo momento il trattenimento è previsto per tutti, indiscriminatamente, incluse persone appartenenti a categorie vulnerabili. La legge in materia di immigrazione non prevede un limite alla detenzione amministrativa, anche se, dal 2005, le autorità maltesi hanno messo in pratica una politica per cui il periodo massimo di trattenimento è di 12 mesi per i richiedenti asilo (qualora non si arrivi ad una decisione entro questi termini) e di 18 per gli altri (o per i richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta).

Il Commissario reputa questa politica non in linea con la CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, specialmente a seguito della sentenza Louled Massoud c. Malta. Il Commissario pertanto sollecita le autorità maltesi a riconsiderare la politica in materia di trattenimento e ad allinearla con la giurisprudenza della Corte EDU.

 

ii) Riguardo all'accesso alla protezione internazionale, il Commissario cita una serie di casi in cui Malta è stata coinvolta in operazioni a rischio per quanto riguarda il rispetto del principio di non-refoulement e ricorda il principio affermato dalla Corte EDU, per cui quando uno Stato esercita controllo effettivo, autorità o potere su cittadini stranieri salvati o intercettati in mare, quello Stato deve attenersi ai suoi obblighi internazionali (Medvedyev et al. c. Francia, Xhavara et 15 al. c. Italia e Albania), fra i quali quello di assicurare un effettivo accesso ad una procedura di asilo e quello di astenersi dal violare il principio di non-refoulement. Il rapporto sottolinea che Malta, fra 2006 e 2010, è stata il secondo fra i Paesi industrializzati come numero di domande di protezione internazionale per abitante, mantenendo una percentuale di riconoscimento dello status di rifugiato bassissima (0,85% nel 2009) mentre ben il 71% dei richiedenti (sempre nel 2009) si è visto riconoscere un'altra forma di protezione internazionale.

 

Il Commissario riconosce che le procedure d'asilo a Malta sono migliorate, i tempi di attesa si sono ridotti (a meno di 5 mesi) e nel 2010 la percentuale di riconoscimento dello status di rifugiato è aumentata. Tuttavia, una serie di problemi rimangono, soprattutto per quanto riguarda le motivazioni e l'efficacia dei ricorsi, la difficoltà per i richiedenti detenuti di procurarsi documentazione utile al proprio caso e di depositare un ricorso entro il termine di quindici giorni.



iii) La maggior parte dei migranti a Malta si sente in una sorta di limbo, priva di possibilità di costruirsi una nuova vita, e desidera spostarsi in altri Paesi europei. La soluzione più adatta è il reinsediamento. Tuttavia, nel 2010, meno di 250 persone sono state reinsediate in altri Paesi UE, mentre nello stesso periodo venivano re-inviati a Malta 560 richiedenti asilo a norma del “Regolamento Dublino II”.



La risposta del governo maltese è particolarmente dura. Il Commissario, si dice, fa generose raccomandazioni sul miglioramento delle condizioni di rifugiati, richiedenti asilo e immigrati irregolari, senza considerare i costi della loro attuazione, né valutare il loro impatto politico, sociale ed economico su Malta.

Circa la durata massima del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, il governo afferma che l'esame della domanda dura in media 6 mesi e dunque la maggior parte degli “autentici” richiedenti asilo è rilasciata entro questo termine, mentre il rilascio di persone appartenenti a categorie vulnerabili è ritardato solo in casi che necessitano verifica.



In generale, il governo ritiene che la politica di trattenimento contribuisce in maniera essenziale alla gestione ordinata della situazione, evitando di lasciare le persone senza alcun riparo e permettendo di identificare prontamente i bisogni e le priorità. Le risoluzioni del Consiglio d'Europa sulle alternative al trattenimento, sottolinea ancora il governo, non sono vincolanti e, per di più, sono del tutto irrealistiche nella situazione di Malta.

Circa le operazioni in mare, la risposta del governo si limita a dire che le autorità maltesi hanno sempre rispettato i propri obblighi internazionali, incluso nei casi citati dal Commissario.
 

 

domenica 12 giugno 2011

Conclusioni del Consiglio GAI del 9 e 10 giugno 2011

 

Il Consiglio GAI riunitosi il 9 e 10 giugno 2011 ha adottato alcune conclusioni in tema di protezione internazionale. In particolare il Consiglio:


• si impegna a stabilire entro il 2012 il Sistema europeo comune di asilo che offra un alto livello di protezione basato su procedure eque ed efficaci e che al tempo stesso prevenga il deliberato abuso dei sistemi di asilo degli Stati Membri;

• si felicita dell'inaugurazione dell'Ufficio europeo di supporto per l'asilo che dovrà svolgere un ruolo chiave nel rafforzare la cooperazione pratica, allineando le pratiche degli Stati e rinforzando le loro capacità e fornendo supporto operativo in caso di pressione particolare sui sistemi di asilo;

• ricorda l'impegno a rafforzare la dimensione esterna della politica di asilo dell'Unione, sottolinea l'importanza dei Programmi di Protezione Regionale a questo scopo e si felicita dell'intenzione della Commissione di avviare un PPR in Nord Africa, che comprenda Egitto, Tunisia e Libia. Il Consiglio sottolinea l'importanza di assistere altri Stati stranieri a sviluppare la loro capacità di offrire protezione;

• sottolinea che l'uso strategico del resettlement su base volontaria dovrebbe essere ulteriormente esaminato.



Vai alle Conclusioni del Consiglio GAI del 9 e 10 giugno 2011
Vai al testo del Regolamento che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
Vai alla Comunicazione sull'istituzione di un Programma comune di reinsediamento UE


mercoledì 8 giugno 2011

Rapporto sulla procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Italia

A seguito di due visite realizzate in Italia fra settembre e dicembre 2010 (in particolare a Roma, Torino e Milano), il Consiglio Svizzero per i Rifugiati e l'organizzazione di sostegno legale norvegese Juss-Buss hanno pubblicato un rapporto sulla procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Italia. Le ragioni che hanno spinto le organizzazioni a scrivere questo monitoraggio risiedono nel fatto che, benché né Svizzera né Norvegia siano Stati Membri UE, entrambi sono membri associati per quanto riguarda gli accordi di Schengen e di Dublino e la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo che arrivano tanto in Norvegia quanto in Svizzera ha precedentemente transitato per l'Italia.
Queste le principali criticità individuate: 
  • i problemi più seri sorgono per coloro che sono titolari di protezione internazionale, la maggior parte dei quali è “messa in strada”, con un permesso di soggiorno che abilita al lavoro ma che è “inutile, poiché essi non sono in posizione di trovar[lo]”;
  • riguardo allo SPRAR, a dicembre 2010, appena 103 Comuni italiani su 8.094 facevano parte della rete nazionale e che la volontarietà su cui il sistema si basa è probabilmente la causa di questa scarsa partecipazione;
  • molte persone vulnerabili vivono in estrema povertà, in condizioni disumane, senza nessuna prospettiva di migliorare la propria condizione di vita.  
Il rapporto conclude che “gli standard italiani sono ben al di sotto degli standard dell'acquis europeo in materia di asilo sotto diversi punti di vista”.
Di conseguenza, uno Stato che consideri di rinviare un richiedente asilo in Italia in ossequio al Sistema di Dublino è obbligato a valutare attentamente le condizioni che il richiedente asilo vi incontrerà dopo il trasferimento.

sabato 4 giugno 2011

Nuove proposte di rifusione Direttive Accoglienza e Procedure



Il 1^ giugno la Commissione ha presentato due nuove proposte di rifusione delle Direttive Accoglienza e Procedure, dopo che i negoziati sulle precedenti proposte si era infilato in un vicolo cieco. L'adozione dei testi definitivi è prevista entro il 2012. 
Le nuove proposte presentano, come è ovvio, alcune modifiche in senso restrittivo dei testi e concedono agli Stati una maggiore flessibilità. Ciò era probabilmente inevitabile, visto lo stallo dei negoziati, ma certo non contribuisce alla costruzione di un Sistema europeo comune di asilo.

Alcuni rapidi cenni in attesa di analisi più approfondite. 
La nuova proposta di Direttiva Accoglienza prevede la possibilità di trattenere i richiedenti asilo minori non accompagnati (seppur solo in circostanze particolarmente eccezionali) che era stata eliminata dalla proposta precedente. Ancora, la proposta che le conseguenze sulla salute delle persone vulnerabili in caso di trattenimento fossero accertate da un professionista qualificato è stata eliminata.

La nuova proposta di Direttiva Procedure ammorbidisce gli obblighi per gli Stati di fornire servizi di interpretariato in zone di frontiera e nei centri di trattenimento per migranti. Inoltre, non è più previsto l'obbligo per gli Stati di garantire il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali a spese dello Stato già in prima istanza. 
Anche l'obbligo di registrare la domanda entro 72 ore dall'espressione di volontà del richiedente asilo è stato leggermente ammorbidito con la previsione di un possibile ampliamento del termine a 7 giorni, in caso di numero elevato di richieste.

Per un elenco completo delle modifiche apportate alle proposte precedenti, si raccomanda la lettura dei corrispondenti documenti della Commissione annessi alle nuove proposte. Si trovano qui e qui (en) 


Vai alla proposta modificata di rifusione della Direttiva Accoglienza
Vai alla proposta modificata di rifusione della Direttiva Procedure

venerdì 3 giugno 2011

Visti Schengen - Proposta per modificare il Regolamento del Consiglio (CE) 539/2001


La Commissione ha presentato una proposta per la modifica del Regolamento (CE) n° 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esentati da tale obbligo. 
 
Tale Regolamento è rilevante ai fini della protezione internazionale in quanto tutti i Paesi di origine della maggior parte dei richiedenti asilo in UE sono inseriti all'interno della c.d. “lista nera”, cioè la lista di quei Paesi i cui cittadini devono possedere un visto per entrare nell'area Schengen. 
Questo fatto, combinato con le misure nei confronti dei vettori (che sanzionano coloro che trasportano verso gli Stati Membri persone prive dei necessari documenti per entrare), fa sì che per coloro che intendano raggiungere l'Unione europea per chiedere protezione non restino altre vie che l'ingresso irregolare.

In sostanza, è chiaro, stiamo parlando del più potente mezzo usato dagli Stati per impedire l'ingresso di migranti e richiedenti asilo nel loro territorio.

La proposta della Commissione, tuttavia, non intacca minimamente questo aspetto (non avrebbe del resto avuto grande seguito presso il Consiglio....), concentrandosi invece soprattutto sulla possibilità di reintrodurre temporaneamente l'obbligo di visto per uno o più Paesi attualmente nella c.d. “lista bianca”, in caso di situazioni di emergenza. 
 
La reintroduzione dell'obbligo di visto non sarebbe automatica, ma a seguito di una valutazione e decisione della Commissione. Fra le cause che possono portare all'attivazione di questa “clausola di salvaguardia”, secondo la proposta della Commissione, vi è anche un improvviso aumento di almeno il 50% in un periodo di sei mesi (paragonato con il precedente semestre) del numero di domande di asilo presentate dai cittadini del paese terzo in questione e per cui il tasso di accoglimento è stato inferiore al 3% durante il precedente semestre. 

Benché la proposta non sia ovviamente diretta in maniera specifica verso un Paese terzo, è probabile che gli estensori avessero in mente i Paesi dei Balcani occidentali recentemente spostati dalla “lista nera” alla “lista bianca”. 
Nei confronti di questa liberalizzazione dei visti si sono infatti sollevate nei mesi scorsi diverse polemiche, soprattutto per l’incremento delle domande di asilo presentate da cittadini serbi, con esito negativo in prima istanza per la quasi totalità.

Un'altra modifica che rileva ai fini della protezione internazionale riguarda Regno Unito e Irlanda e deriva direttamente dal fatto che questi due Stati non partecipano alla cooperazione Schengen e dunque non sono vincolate dal Regolamento in questione. La proposta mira a colmare la lacuna, stabilendo che gli altri Stati Membri possono decidere su base individuale se richiedere o meno un visto ai rifugiati riconosciuti e agli apolidi residenti nel Regno Unito o in Irlanda e che volessero entrare nell'area Schengen.


giovedì 2 giugno 2011

Frontex Risk Analysis 2011




L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea (Agenzia Frontex) ha pubblicato il suo annuale rapporto "Risk Analysis 2011". 
 
Il rapporto sottolinea come il numero di persone intercettate mentre tentavano di attraversare irregolarmente una frontiera terrestre o marittima nel corso del 2010 sia rimasto pressoché identico rispetto al 2009: 104.049. 
In particolare, la migrazione irregolare attraverso le rotte del Mediterraneo occidentale continua a calare, mentre al confine fra Turchia e Grecia si è registrato un forte aumento degli intercettamenti, soprattutto di cittadini di Albania, Afghanistan, Algeria, Somalia. A seguito di questo incremento, nel novembre 2010 è stato per la prima volta dispiegato un team RABIT (Rapid Border Intervention Team), composto da 191 ufficiali di tutti gli Stati membri e Stati associati a Schengen. 
 
Quanto ai rifiuti di ingresso alla frontiera, il totale – in leggero calo rispetto al 2009 – è stato di 108.500. Il maggior numero di ingressi rifiutati si è verificato nei confronti di cittadini ucraini, soprattutto alla frontiera tra Polonia e Ucraina che è "uno dei più affollati confini esterni dell'Unione". I cittadini serbi sono al secondo posto fra le nazionalità cui è stato rifiutato l'ingresso, in seguito all'eliminazione dell'obbligo di visto nei confronti dei cittadini dei Paesi del Balcani occidentali. I brasiliani sono invece i più frequentemente respinti ai confini aeroportuali, soprattutto all'aeroporto di Madrid Barajas. 
 
Il rapporto avverte poi dei possibili cambiamenti tra 2011 e 2012 (con il possibile ingresso, non prima dell'autunno 2011, di Romania e Bulgaria nell'area Schengen e, non prima di metà 2012, della Croazia nell'UE), passa in rassegna i principali fattori economici, giuridici, geopolitici che sono attualmente alla base delle migrazioni irregolari verso l'UE e fornisce un ampio allegato statistico.

Il rapporto è rilevante ai fini della protezione internazionale, in quanto dalle statistiche si evince come buona parte dei “migranti irregolari” intercettati mentre cercano di entrare nel territorio UE provengano da Paesi di origine di molti richiedenti protezione internazionale in Europa (soprattutto Afghanistan, Somalia, Iraq). Questo parallelismo non viene tuttavia evidenziato nel rapporto, dove invece il numero delle domande di asilo compare fra i sei “indicatori chiave” dell'immigrazione irregolare e grande rilevanza è data al c.d. abuso della richiesta di protezione internazionale, soprattutto da parte dei cittadini di Serbia e (in misura inferiore) Macedonia a seguito della liberalizzazione dei visti nei loro confronti.