giovedì 25 ottobre 2012

Asilo negli Stati europei. FRANCIA - parte 4. Esame della domanda

Continuiamo la pubblicazione "a puntate" della nostra scheda sul sistema di asilo in Francia. Oggi è il turno dell'esame della domanda.

Ci sembra molto interessante, in particolare, il criterio utilizzato in Francia per ripartire le competenze fra le varie "divisioni" dell'organo responsabile della domanda. 
Segnaliamo inoltre la selezione per concorso pubblico dei funzionari incaricati di esaminare la domanda, nonché l'esistenza di un'apposita "divisione" incaricata di svolgere il lavoro di ricerca di informazioni sui Paesi di origine (COI).

Per ritrovare agevolmente tutte le schede finora pubblicate sulla Francia (e a breve quelle sugli altri Paesi), vai alla pagina Asilo negli Stati europei.



FRANCIA


4. ESAME DELLA DOMANDA

Questa parte si compone di 4 sotto-sezioni:
    1. Organo responsabile della domanda
    2. Procedura ordinaria vs. procedura prioritaria
    3. La procedura in frontiera
    4. L'audizione e i possibili esiti dell'esame della domanda

4.1 Organo responsabile della domanda

La domanda di asilo viene esaminata dall'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides).



Cos'è, come è organizzato e come lavora l'OFPRA?


L'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) è un ente pubblico, dotato di autonomia finanziaria e amministrativa. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente in materia di asilo e del Ministro degli Affari Esteri.
Si tratta dell'organo responsabile per l'esame della domanda di protezione internazionale.

L'OFPRA è divisa in quattro "divisioni geografiche", che si occupano di processare solo i casi di propria competenza:
- Divisione Europa: si occupa delle domande avanzate da persone provenienti da Paesi dell'Europa orientale, dell'ex-Unione Sovietica, dei Balcani, del Medio Oriente e dalla Turchia, oltre alle domande presentate dagli apolidi.
- Divisione Africa: si occupa delle domande avanzate da persone provenienti da Paesi dell'Africa sub-Sahariana.
- Divisione Asia: si occupa delle domande avanzate da persone provenienti da Paesi dell'Asia (e dell'Oceania).
- Divisione Maghreb e Americhe: si occupa delle domande avanzate da persone provenienti da Paesi del Maghreb, Sudan, Corno d'Africa, Americhe e Caraibi.

Ogni Divisione è composta da un capo di divisione e da 5 (4 nel caso della Divisione Maghreb e America) sezioni. Per ogni sezione lavorano da 5 a 7 funzionari, per un totale di 120 funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande di protezione.

L'OFPRA è dotata anche di altre Divisioni:
- Divisione giuridica: si occupa della fase di contenzioso davanti alla CNDA (V. parte 5-Fase giurisdizionale) e davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, supporta le Divisioni geografiche con note giuridiche sulla giurisprudenza in materia di asilo, gestisce le impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale;
- Divisione della protezione: si occupa della protezione dei beneficiari di protezione internazionale, come ad esempio: ricostituire lo stato civile, determinare la composizione famigliare delle persone protette che vogliono procedere al ricongiungimento, rilasciare documenti amministrativi, nonché istruire le domande di protezione presentate dai minori;
- Divisione dell'asilo alle frontiere: interviene solo nel quadro della "procedura alle frontiere" (V. sotto, procedura in frontiera);
- Divisione di informazione, documentazione e ricerca: svolge il lavoro di ricerca di informazioni sui Paesi di origine (COI) dei richiedenti asilo, tanto di ordine generale, quanto relative alla specifica domanda. Nel 2011 la Divisione ha realizzato 21 rapporti e redatto più di 300 note informative, oltre a rispondere a più di 500 domande dirette delle Divisioni geografiche.

I funzionari dell'OFPRA sono reclutati per concorso pubblico, sulla base di una serie di requisiti (si veda a titolo d'esempio un avviso di concorso qui).

Il budget dell'OFPRA per il 2011 era di 34 milioni di euro, di cui il 70% per il personale.



4.2 Procedura ordinaria vs. procedura prioritaria

Procedura ordinaria
Il formulario per la richiesta d'asilo deve essere compilato (in francese) e depositato all'OFPRA entro 21 giorni dal rilascio dell'APS (autorizzazione provvisoria al soggiorno, V. parte 2-Avvio della procedura). L'OFPRA registra quindi la domanda di asilo e rilascia al richiedente una ricevuta che deve essere presentata alla préfecture, la quale a sua volta rilascia al richiedente una “ricevuta attestante il deposito di una domanda di asilo”, valida per tre mesi e rinnovabile sino alla fine della procedura.


Procedura prioritaria
Nei casi in cui la préfecture non rilasci l'APS (V. parte 2-Avvio della procedura di asilo), la domanda di asilo può essere comunque depositata, sempre alla préfecture, che la invierà all'OFPRA. Questa si pronuncerà entro 15 giorni.

Alcuni dati sulla procedura prioritaria

Nel 2011, il 19% delle domande di asilo sono state esaminate nel quadro della procedura prioritaria. In particolare, sempre nel 2011, il 65% delle domande di asilo presentate da cittadini eritrei e il 46% delle domande presentate da cittadini sudanesi sono state esaminate con la procedura prioritaria (probabilmente per via del fatto che molti richiedenti asilo provenienti da questi Paesi rendono illeggibili le proprie impronte digitali; V. parte 2-Avvio della procedura).
Il primo Paese per numero di domande inserite in procedura prioritaria nel 2011 è il Kosovo, inserito nella lista dei Paesi di origine sicuri nel marzo 2011 (ma poi ritirato da tale lista a seguito di una decisione del Consiglio di Stato del marzo 2012).
Il tasso di riconoscimento delle domande inserite nella procedura prioritaria è stato, nel 2011, del 9%

Secondo il rapporto annuale dell'OFPRA, in realtà, a causa dell'elevato numero di domande inserite in procedura prioritaria, il tempo necessario per esaminarle è stato, nel 2011, di 27 giorni.

Anche chi si trova in detenzione amministrativa è soggetto alla procedura prioritaria. In questo caso, il termine entro cui si pronuncia l'OFPRA è di 96 ore.

Per chi si trova in queste condizioni non è possibile accedere a un centro di accoglienza per richiedenti asilo (CADA, V. parte 3-Accoglienza dei richiedenti asilo). Le ripercussioni sono sensibili anche in fase di ricorso (V. parte 5-Fase giurisdizionale).

Il richiedente in procedura prioritaria ha comunque diritto a rimanere sul territorio fino alla decisione dell'OFPRA.


4.3 La procedura in frontiera

Riguarda i cittadini stranieri che si presentano alla frontiera francese privi dei documenti necessari all'ingresso e domandano l'asilo. In questo caso il richiedente è ascoltato dall'apposita divisione dell'OFPRA (V. sopra, 4.1, Organo responsabile dell'esame) che non entra nel merito della domanda, ma si limita a trasmettere la propria opinione circa il carattere manifestamente infondato o meno della domanda al ministero dell'immigrazione e l'asilo. È quest'ultimo che prenderà la decisione finale circa l'ammissione o meno del richiedente sul territorio.

Nel frattempo, il richiedente è trattenuto in una zona d'attesa (“zone d'attente”) per un massimo di venti giorniIn caso di ammissione sul territorio, il richiedente ha otto giorni per domandare l'asilo secondo la procedura ordinaria.

In caso di rifiuto di ammissione, è possibile presentare ricorso entro 48 ore. La decisione sul ricorso viene presa in 72 ore.

Nel 2011 sono state presentate 2.430 domande di asilo in frontiera (di cui più dell'88% all'aeroporto di Roissy Charles de Gaulle), soprattutto da cittadini tunisini (204 domande). In 44 casi si trattava di minori non accompagnati. Una decisione finale positiva, circa l'ammissione nel territorio francese, è stata presa nel 10% circa dei casi (20% in caso di minori non accompagnati).


4.4 L'audizione e i possibili esiti dell'esame della domanda

L'OFPRA può rifiutarsi di ascoltare il richiedente nei seguenti casi:
  • qualora gli elementi presentati siano sufficienti per riconoscere lo status di rifugiato;
  • qualora il richiedente abbia la nazionalità di un Paese per il quale l'OFPRA considera, in via generale, che non vi siano più rischi di persecuzione (V. parte 2-Avvio della procedura);
  • se gli elementi alla base della domanda sono manifestamente infondati;
  • se, per motivi medici, è impossibile procedere all'intervista.

L'audizione avviene davanti a un funzionario dell'OFPRA, in una lingua che il richiedente dichiara di comprendere ovvero che è ragionevole pensare comprenda.
Non è previsto un termine entro il quale la decisione deve essere presa (tranne i casi di procedura prioritaria per i quali il termine è di 15 giorni o 96 ore); qualora la decisione non intervenga entro sei mesi, l'OFPRA avverte il richiedente per iscritto.
Nel 2011 il tempo medio necessario per prendere una decisione secondo la procedura ordinaria ha oscillato fra i 3 e i 7 mesi.


I possibili esiti dell'esame della domanda sono:
  • status di rifugiato
  • protezione sussidiaria
  • rigetto
La notifica avviene tramite posta, consegnata al domicilio indicato dal richiedente.
In caso di rigetto, è possibile chiedere all'OFPRA il riesame della domanda, ma solo presentando nuovi elementi intervenuti dopo il rigetto.