Eurostat ha da qualche giorno pubblicato i dati relativi ai richiedenti asilo nell'Unione europea nel 2014 e alle decisioni sulle domande di protezione internazionale esaminate dagli Stati membri in prima istanza nel corso dello stesso anno.
Nelle righe che seguono analizziamo brevemente i principali dati relativi all'Unione Europea nel suo complesso e, quindi, presentiamo un focus sull'Italia.
mercoledì 25 marzo 2015
lunedì 23 marzo 2015
Asilo ai confini dell'UE: Moldavia - Interviste a UNHCR Moldavia e The Charity Center for Refugees (CCR)
Ospitiamo oggi con piacere sul nostro blog due interessanti interviste realizzate da Francesco Brusa e Ruben Pulido a Dinu Lipcanu, Program Coordinator dell'UNHCR in Moldavia, e a Paknehad Ahmad Djavid, Direttore di The Charity Center for Refugees (CCR), una ONG moldava che lavora con richiedenti asilo e rifugiati.
Le interviste originali sono state pubblicate (in inglese) sul blog Independent Journalism Center – EVS Blog. Ringraziamo gli autori per la condivisione.
Le interviste originali sono state pubblicate (in inglese) sul blog Independent Journalism Center – EVS Blog. Ringraziamo gli autori per la condivisione.
Dinu Lipcanu, Program Coordinator, Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Moldavia
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giovedì 5 marzo 2015
Sentenza Shepherd (C-472/13): condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato a un disertore - Tutte le sentenze della Corte di Giustizia analizzate da Asilo in Europa
Pubblichiamo oggi l'analisi di una recentissima sentenza della Corte di Giustizia UE in materia di asilo. Stiamo parlando della sentenza Shepherd (C-472/13, pubblicata il 26 febbraio 2015), di interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lett. b), c) ed e) della direttiva qualifiche (direttiva 2004/83/CE, ora rifusa nella direttiva 2011/95/UE) e in particolare riguardante la definizione di determinati atti come “atti di persecuzione” ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato a un disertore.
Come di consueto, pubblichiamo nelle righe che seguono una breve sintesi della sentenza, rimandando al nostro sito chi volesse scaricare l'intera analisi.
Come di consueto, pubblichiamo nelle righe che seguono una breve sintesi della sentenza, rimandando al nostro sito chi volesse scaricare l'intera analisi.
giovedì 19 febbraio 2015
Sulla stessa barca - Iniziativa pubblica di confronto fra sistemi di accoglienza in Europa - Bologna, 6 marzo 2015
E' con grande piacere che oggi vi presentiamo un'iniziativa pubblica su un tema che ci sta particolarmente a cuore, quello della conoscenza del funzionamento dei sistemi di asilo in altri Paesi (e spesso delle grandi differenze tra questi), in relazione al processo di costruzione del sistema europeo comune di asilo, in atto da ormai diversi anni.
Su queste pagine (e ordinate in maniera più chiara su quelle del nostro sito) è possibile da tempo consultare le "schede-Paese" sui vari sistemi di asilo che via via analizziamo. L'iniziativa che oggi vi presentiamo, e che si svolgerà a Bologna il giorno venerdì 6 marzo 2015, dalle ore 16, vuole essere dunque l'occasione per approfondire ulteriormente (soprattutto i "sistemi di accoglienza" di Belgio, Francia e Svezia) , togliersi qualche curiosità o anche "solo" interagire con noi e in particolare con i nostri soci che vivono e lavorano all'estero su questi temi.
La partecipazione è libera, vi aspettiamo numerosi!
SULLA STESSA BARCA
Il sistema di asilo europeo: quale armonizzazione?
Bologna, venerdì 6 marzo 2015, h. 16:00
Centro Poggeschi, Via Guerrazzi 14
Programma
Introduzione a cura dell'associazione Asilo in Europa
Sistemi di accoglienza a confronto
Francia Belgio Svezia
Benedetta Badii Claudia Bonamini Lorenzo Vianelli
- Barbara Sorgoni, Università di Torino, Armonizzazione o standardizzazione? Complessità dell'accoglienza e relazioni burocratiche
- Elly Schlein, Parlamentare europea, Socialisti e Democratici (S&D), Un asilo europeo: prospettive e dibattito nelle attuali politiche europee
Interventi dal pubblico
A ormai più di 15 anni dal Consiglio europeo di Tampere, in cui si convenne di lavorare all'istituzione di un sistema europeo comune di asilo, le prassi nei diversi Stati dell'Unione europea divergono ancora ampiamente. I soci di Asilo in Europa in Belgio, Francia e Svezia descriveranno i sistemi di accoglienza e inclusione sociale di richiedenti e titolari di protezione internazionale: le caratteristiche generali, il ruolo dell’operatore sociale, i programmi successivi al riconoscimento dello status.
Paesi, politiche e prassi differenti. Come andare verso un sistema europeo comune di asilo?
Per informazioni sulla sede dell'incontro http://www.reteloyola.it
Per ogni altra informazione asiloineuropa[at]gmail.com
giovedì 29 gennaio 2015
Samba Diouf (C-69/10) - Tutte le sentenze della Corte di Giustizia UE rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa
Oggi pubblichiamo una nuova scheda di analisi all'interno della nostra rubrica su "Tutte le sentenze della Corte di Giustizia UE in materia di asilo". Il caso di cui ci occupiamo è il caso Samba Diouf (C-69/10), una sentenza sulla procedura accelerata per l'esame delle domande di asilo.
Come sempre, pubblichiamo nelle righe che seguono una breve sintesi, rimandando invece al nostro sito per scaricare la versione completa dell'analisi.
Come sempre, pubblichiamo nelle righe che seguono una breve sintesi, rimandando invece al nostro sito per scaricare la versione completa dell'analisi.
venerdì 23 gennaio 2015
Ricongiungimento familiare dei titolari di protezione internazionale in Europa - Una comparazione e le schede Paese
Il post di oggi è la rielaborazione di un intervento che la nostra associazione ha fatto lo scorso 23 ottobre 2014 all'interno del Laboratorio multidisciplinare sul Diritto di Asilo organizzato dal Coordinamento Non Solo Asilo presso l'Università di Torino. L'edizione 2014/2015 del laboratorio ha voluto approfondire il tema delle “Relazioni, legami e affettività: cosa (e come) si mantiene, si cambia e si costruisce nel contesto di arrivo”. La nostra associazione è stata invitata a partecipare con un contributo sulle pratiche di ricongiungimento familiare in Europa.
In quell'occasione, sono state messe a confronto le leggi e le prassi nazionali che regolano il diritto al ricongiungimento familiare dei titolari di protezione internazionale in sette paesi dell'Unione Europea: Svezia, Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Malta e Regno Unito.
Nelle righe che seguono si può trovare una breve comparazione delle informazioni raccolte per preparare l'intervento al Laboratorio di Torino. Sul sito di Asilo in Europa è possibile invece scaricare le schede sul ricongiungimento familiare per i titolari di protezione internazionale suddivise per Paese con analisi e link utili per chi volesse approfondire.
Come al solito, buona lettura!
In quell'occasione, sono state messe a confronto le leggi e le prassi nazionali che regolano il diritto al ricongiungimento familiare dei titolari di protezione internazionale in sette paesi dell'Unione Europea: Svezia, Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Malta e Regno Unito.
Nelle righe che seguono si può trovare una breve comparazione delle informazioni raccolte per preparare l'intervento al Laboratorio di Torino. Sul sito di Asilo in Europa è possibile invece scaricare le schede sul ricongiungimento familiare per i titolari di protezione internazionale suddivise per Paese con analisi e link utili per chi volesse approfondire.
Come al solito, buona lettura!
venerdì 9 gennaio 2015
Sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso Abdida (C-562/13) - Effetto sospensivo del ricorso contro decisioni di rimpatrio in caso di serio rischio di deterioramento delle condizioni di salute e obbligo di prendere in carico nel frattempo le necessità primarie
Come vi avevamo anticipato, torniamo a occuparci delle sentenze pubblicate dalla Corte di Giustizia UE sul finale del 2014.
La sentenza di oggi - di cui, come al solito, pubblichiamo su questo blog una breve sintesi, rimandando al nostro sito chi volesse scaricare l'analisi completa - trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia dalla Corte del lavoro (Cour du travail) di Bruxelles (Belgio) e va letta congiuntamente alla pronuncia emessa nel medesimo giorno (18 dicembre 2014) nel caso M’Bodj, da noi commentata qui.
In effetti, se la decisione adottata dalla Corte di giustizia in quest'ultimo caso consente di sciogliere un dubbio interpretativo comune – vale a dire chiarisce che il cittadino di Paese terzo, affetto da una grave malattia, che corra il rischio effettivo di subire un trattamento inumano o degradante se rinviato nel Paese di origine sprovvisto di una terapia medica adeguata, non può invocare la protezione sussidiaria di diritto UE e, quindi, l'applicazione della direttiva 2004/83/CE (Direttiva Qualifiche, oggi sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE) – la decisione adottata nel caso Abdida permette, come si vedrà meglio nelle righe che seguono, di individuare una forma alternativa di protezione nella c.d. Direttiva Rimpatri (Direttiva 2008/115/CE).
La sentenza di oggi - di cui, come al solito, pubblichiamo su questo blog una breve sintesi, rimandando al nostro sito chi volesse scaricare l'analisi completa - trae origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia dalla Corte del lavoro (Cour du travail) di Bruxelles (Belgio) e va letta congiuntamente alla pronuncia emessa nel medesimo giorno (18 dicembre 2014) nel caso M’Bodj, da noi commentata qui.
In effetti, se la decisione adottata dalla Corte di giustizia in quest'ultimo caso consente di sciogliere un dubbio interpretativo comune – vale a dire chiarisce che il cittadino di Paese terzo, affetto da una grave malattia, che corra il rischio effettivo di subire un trattamento inumano o degradante se rinviato nel Paese di origine sprovvisto di una terapia medica adeguata, non può invocare la protezione sussidiaria di diritto UE e, quindi, l'applicazione della direttiva 2004/83/CE (Direttiva Qualifiche, oggi sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE) – la decisione adottata nel caso Abdida permette, come si vedrà meglio nelle righe che seguono, di individuare una forma alternativa di protezione nella c.d. Direttiva Rimpatri (Direttiva 2008/115/CE).
sabato 27 dicembre 2014
"Soggetti che offrono protezione" e "Alternativa della protezione interna" - Pubblicati i rapporti finali del progetto europeo APAIPA coordinato da ECRE
Alcune settimane fa è stata pubblicata una ricerca comparativa a livello europeo, coordinata da ECRE (European Council on Refugees and Exiles), a cui abbiamo avuto il privilegio di contribuire come referenti per l'Italia. Solo oggi abbiamo modo di darne conto e lo facciamo volentieri sia per contribuire alla diffusione di una ricerca europea che riteniamo interessante sia per ringraziare pubblicamente quanti (e sono stati davvero tanti) ci hanno aiutato per la realizzazione della parte italiana.
La ricerca, intitolata APAIPA (Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative), ha ad oggetto l'applicazione nei diversi Paesi europei analizzati (11: Austria, Polonia, Belgio, Spagna, Francia, Svezia, Germania, Paesi Bassi, Ungheria, Regno Unito, Italia) di due concetti chiave nell'esame delle domande di protezione internazionale: quello di “soggetti che offrono protezione” e quello di “alternativa della protezione interna”.
Per ogni Paese analizzato ECRE ha selezionato una o più persone incaricate di svolgere la ricerca a livello nazionale. Come detto, per quanto riguarda l'Italia, la ricerca è stata condotta da alcuni soci di Asilo in Europa. Sulla base degli esiti dei lavori condotti a livello nazionale, ECRE ha infine redatto sia il rapporto comparativo europeo sia i singoli rapporti nazionali.
Potete scaricare il rapporto comparativo (in inglese) a questo link e il rapporto relativo all'Italia (in italiano) qui.
Per quanto riguarda il rapporto comparativo ed i suoi esiti rimandiamo al testo della ricerca, mentre nelle righe che seguono ci soffermeremo brevemente sull'Italia, rimandando comunque anche in questo caso alla lettura del rapporto italiano chi volesse approfondire.
La ricerca, intitolata APAIPA (Actors of Protection and the Application of the Internal Protection Alternative), ha ad oggetto l'applicazione nei diversi Paesi europei analizzati (11: Austria, Polonia, Belgio, Spagna, Francia, Svezia, Germania, Paesi Bassi, Ungheria, Regno Unito, Italia) di due concetti chiave nell'esame delle domande di protezione internazionale: quello di “soggetti che offrono protezione” e quello di “alternativa della protezione interna”.Per ogni Paese analizzato ECRE ha selezionato una o più persone incaricate di svolgere la ricerca a livello nazionale. Come detto, per quanto riguarda l'Italia, la ricerca è stata condotta da alcuni soci di Asilo in Europa. Sulla base degli esiti dei lavori condotti a livello nazionale, ECRE ha infine redatto sia il rapporto comparativo europeo sia i singoli rapporti nazionali.
Potete scaricare il rapporto comparativo (in inglese) a questo link e il rapporto relativo all'Italia (in italiano) qui.
Per quanto riguarda il rapporto comparativo ed i suoi esiti rimandiamo al testo della ricerca, mentre nelle righe che seguono ci soffermeremo brevemente sull'Italia, rimandando comunque anche in questo caso alla lettura del rapporto italiano chi volesse approfondire.
lunedì 22 dicembre 2014
Sentenza M'Bodj (C-542/13). Benefici della Direttiva Qualifiche non estensibili a chi è autorizzato a soggiornare per rischio di deterioramento dello stato di salute
Il 18 dicembre è stato un giorno di attività molto intensa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle materie di nostro interesse. Sono state pubblicate infatti ben tre sentenze molto rilevanti ai nostri fini e nei prossimi giorni pubblicheremo le relative analisi. Cominciamo oggi con l'analisi della sentenza nel caso M'Bodj (C-542/13).
La sentenza trae origine dalla domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata alla Corte di Giustizia dalla Corte costituzionale belga. In particolare, il giudice nazionale chiede alla Corte l'esatta interpretazione di alcuni articoli della Direttiva 2004/83/CE (Direttiva Qualifiche, oggi sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE) al fine di chiarire se gli Stati membri sono obbligati a concedere assistenza sanitaria e sociale ai sensi degli articoli 28 e 29 della Direttiva, a un cittadino di un Paese terzo autorizzato a rimanere sul territorio sulla base di una normativa nazionale che fa riferimento a motivi di salute.
La sentenza è interessante in quanto permette alla Corte di svolgere un più ampio ragionamento sulla possibilità o meno che un caso come quello oggetto del procedimento principale – persona a rischio di deterioramento dello stato di salute a causa dell'assenza di terapie adeguate nel suo Paese di origine – rientri nella protezione sussidiaria e dunque nell'ambito di applicazione della Direttiva Qualifiche.
Come sempre pubblichiamo nelle righe seguono una breve sintesi della decisione della Corte, rimandando al nostro sito chi volesse scaricare il pdf con l'intera analisi.
Buona lettura!
La sentenza trae origine dalla domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata alla Corte di Giustizia dalla Corte costituzionale belga. In particolare, il giudice nazionale chiede alla Corte l'esatta interpretazione di alcuni articoli della Direttiva 2004/83/CE (Direttiva Qualifiche, oggi sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE) al fine di chiarire se gli Stati membri sono obbligati a concedere assistenza sanitaria e sociale ai sensi degli articoli 28 e 29 della Direttiva, a un cittadino di un Paese terzo autorizzato a rimanere sul territorio sulla base di una normativa nazionale che fa riferimento a motivi di salute.
La sentenza è interessante in quanto permette alla Corte di svolgere un più ampio ragionamento sulla possibilità o meno che un caso come quello oggetto del procedimento principale – persona a rischio di deterioramento dello stato di salute a causa dell'assenza di terapie adeguate nel suo Paese di origine – rientri nella protezione sussidiaria e dunque nell'ambito di applicazione della Direttiva Qualifiche.
Come sempre pubblichiamo nelle righe seguono una breve sintesi della decisione della Corte, rimandando al nostro sito chi volesse scaricare il pdf con l'intera analisi.
Buona lettura!
giovedì 11 dicembre 2014
Sentenza A, B e C. Limiti alle modalità di valutazione dell'orientamento sessuale - Tutte le sentenze della Corte di Giustizia analizzate da Asilo in Europa
Dopo la sentenza resa poco più di un anno fa (7 novembre 2013) nelle cause riunite X, Y e Z (potete trovare qui un nostro post a riguardo), la domanda di pronuncia pregiudiziale di cui ci occupiamo oggi permette alla Corte di fornire ulteriori precisazioni in merito alle condizioni di attribuzione dello status di rifugiato a richiedenti che invocano il proprio orientamento sessuale a fondamento del rischio di persecuzione nel Paese di origine.
Nello specifico, la Corte è stata chiamata dal giudice del rinvio (olandese) a pronunciarsi sulla conformità con il diritto dell'Unione – l’art. 4 della Direttiva 2004/83/CE (oggi sostituta dalla Direttiva 2011/95/UE, la nuova Direttiva Qualifiche) e artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – di alcune modalità di valutazione delle dichiarazioni e delle prove documentali prodotte a sostegno del proprio orientamento sessuale dai tre richiedenti asilo.
Come al solito pubblichiamo di seguito poche righe di introduzione alla sentenza della Corte, rimandando al nostro sito chi volesse scaricare l'intera analisi in pdf di questa e di tutte le sentenze analizzate finora. Buona lettura!
Nello specifico, la Corte è stata chiamata dal giudice del rinvio (olandese) a pronunciarsi sulla conformità con il diritto dell'Unione – l’art. 4 della Direttiva 2004/83/CE (oggi sostituta dalla Direttiva 2011/95/UE, la nuova Direttiva Qualifiche) e artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – di alcune modalità di valutazione delle dichiarazioni e delle prove documentali prodotte a sostegno del proprio orientamento sessuale dai tre richiedenti asilo.
Come al solito pubblichiamo di seguito poche righe di introduzione alla sentenza della Corte, rimandando al nostro sito chi volesse scaricare l'intera analisi in pdf di questa e di tutte le sentenze analizzate finora. Buona lettura!
martedì 25 novembre 2014
Asilo negli Stati europei. SPAGNA - Parte 4. Esame della domanda di protezione internazionale
Nuova puntata della nostra scheda sul sistema di asilo spagnolo. Ci occupiamo oggi dell'esame della domanda di protezione internazionale. E' una puntata molto articolata che presenta l'organo responsabile dell'esame della domanda, l'esame di ammissibilità (con le possibili cause di inammissibilità), quello nel merito (con la distinzione tra procedura ordinaria e procedura prioritaria) e infine i possibili esiti dell'esame.
Un ringraziamento particolare lo dobbiamo a Francesca Giovannini per la sua consulenza preziosa su questa e altre puntate della scheda sulla Spagna.
Buona lettura!
Un ringraziamento particolare lo dobbiamo a Francesca Giovannini per la sua consulenza preziosa su questa e altre puntate della scheda sulla Spagna.
Buona lettura!
SPAGNA - PARTE 4
Esame della domanda
mercoledì 19 novembre 2014
Sentenza H.N. (C-604/12) - Tutte le sentenze della Corte di Giustizia UE in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa
Per la nostra rubrica sulle sentenze della Corte di Giustizia UE in materia di asilo pubblichiamo oggi l'analisi della decisione della Corte nel caso H.N. contro Minister for Justice, Equality and Law Reform. Si tratta di una sentenza abbastanza recente (8 maggio 2014) e, benché direttamente collegata alla particolare procedura di asilo irlandese, di sicuro interesse generale soprattutto nella parte in cui i giudici ricordano la necessità di una durata "non irragionevole" dell'esame di una domanda.
Come al solito, nelle righe che seguono pubblichiamo una breve introduzione alla nostra scheda, che è possibile scaricare integralmente dalla pagina del nostro sito dedicata alle sentenze della Corte di Giustizia UE.
Buona lettura!
Come al solito, nelle righe che seguono pubblichiamo una breve introduzione alla nostra scheda, che è possibile scaricare integralmente dalla pagina del nostro sito dedicata alle sentenze della Corte di Giustizia UE.
Buona lettura!
giovedì 13 novembre 2014
Sentenza Tarakhel contro Svizzera – La Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene l'Italia uno Stato non completamente sicuro per i richiedenti asilo più vulnerabili
Con la sentenza, pronunciata il 4 novembre 2014, nel caso Tarakhel c. Svizzera, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato a maggioranza dei suoi membri (14 contro 3) che, allo stato attuale, il rinvio verso l'Italia di richiedenti asilo particolarmente vulnerabili, quali un nucleo familiare con minori, è suscettibile, in mancanza di adeguate garanzie, di violare il divieto di trattamenti inumani o degradanti, sancito dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
La Corte, per l'ennesima volta, conferma con questa sentenza che la decisione di trasferire uno o più richiedenti asilo verso lo Stato membro competente in base ai criteri del Regolamento Dublino, deve sempre essere assunta nel rispetto dei diritti umani, dopo un esame rigoroso sia della situazione generale del sistema di asilo di detto Stato sia della situazione individuale dei richiedenti.
Nel post di oggi commentiamo questa importante sentenza, seguendo il ragionamento che ha portato i giudici della Corte alla decisione e poi confrontando questa sentenza con precedenti della Corte che avevano invece escluso violazioni della CEDU in caso di rinvii verso l'Italia.
La Corte, per l'ennesima volta, conferma con questa sentenza che la decisione di trasferire uno o più richiedenti asilo verso lo Stato membro competente in base ai criteri del Regolamento Dublino, deve sempre essere assunta nel rispetto dei diritti umani, dopo un esame rigoroso sia della situazione generale del sistema di asilo di detto Stato sia della situazione individuale dei richiedenti.
Nel post di oggi commentiamo questa importante sentenza, seguendo il ragionamento che ha portato i giudici della Corte alla decisione e poi confrontando questa sentenza con precedenti della Corte che avevano invece escluso violazioni della CEDU in caso di rinvii verso l'Italia.
martedì 4 novembre 2014
Salahadin Abdulla e altri (C-175/08) - Tutte le sentenze della Corte di Giustizia UE in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa
Dopo diverso tempo torniamo ad occuparci di giurisprudenza. Lo facciamo all'interno della nostra rubrica "Sentenze della Corte di Giustizia UE", dove - come sa chi segue da tempo questo blog - stiamo analizzando, una per una, tutte le sentenze con cui i giudici di Lussemburgo hanno interpretato il diritto dell'Unione in materia di asilo.
Per chi si fosse perso le prime sentenze, consigliamo di visitare questa pagina del nostro sito, dove si possono scaricare tutte le analisi fatte finora.
Oggi ci occupiamo di una sentenza molto importante, che interpreta la Direttiva Qualifiche e, in particolare, la cessazione dello status di rifugiato, toccando diversi punti di grande interesse. Nelle righe che seguono presentiamo come al solito un breve riassunto delle conclusioni a cui è giunta la Corte, rimandando al nostro sito (in particolare a questa pagina) per scaricare la scheda completa di analisi della sentenza Salahadin Abdulla e le altre schede pubblicate finora.
La causa in esame interpreta l’ipotesi di cessazione dello status di rifugiato prevista dall’art. 11, par. 1 lett. e), della Direttiva Qualifiche (Direttiva 2004/83/CE, oggi sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE).
Le questioni più importanti in esame sono: 1) se si dà luogo alla cessazione dello status di rifugiato al venir meno del fondato timore di persecuzione, in assenza di motivi ulteriori di timore; 2) se, quando vengono meno le circostanze che avevano determinato il riconoscimento dello status, le eventuali nuove, differenti circostanze che devono essere valutate sulla base di un criterio di probabilità differente rispetto a quello applicabile ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; 3) se si applica, o meno, a tali nuove circostanze, il regime di alleggerimento dell’onere della prova di cui all’art. 4 par. 4 della Direttiva Qualifiche nel caso in cui l’interessato abbia già subito atti o minacce di persecuzione.
La Corte afferma che cessa lo status di rifugiato quando vengono meno le circostanze alla base del fondato timore di persecuzione e non sussistono altri motivi di timore, purché il cambiamento sia significativo e non temporaneo e qualora il soggetto o i soggetti che offrono protezione nel Paese di origine abbiano adottato adeguate misure al fine di impedire il verificarsi di atti persecutori, garantendo l’accesso dell’interessato a questa protezione.
L’esame del rischio relativo a nuove, differenti circostanze deve avvenire sulla base dello stesso criterio di probabilità applicato ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. La norma di cui all’art. 4, par. 4 è applicabile, cioè si attribuisce una forte valenza probatoria ad atti o minacce precedenti di persecuzione ma solo qualora l’interessato faccia valere circostanze diverse da quelle per cui era stato riconosciuto rifugiato. Ciò potrà di regola verificarsi solamente quando il motivo di persecuzione sia diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce di persecuzione precedenti collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase.
Per chi si fosse perso le prime sentenze, consigliamo di visitare questa pagina del nostro sito, dove si possono scaricare tutte le analisi fatte finora.
Oggi ci occupiamo di una sentenza molto importante, che interpreta la Direttiva Qualifiche e, in particolare, la cessazione dello status di rifugiato, toccando diversi punti di grande interesse. Nelle righe che seguono presentiamo come al solito un breve riassunto delle conclusioni a cui è giunta la Corte, rimandando al nostro sito (in particolare a questa pagina) per scaricare la scheda completa di analisi della sentenza Salahadin Abdulla e le altre schede pubblicate finora.
La causa in esame interpreta l’ipotesi di cessazione dello status di rifugiato prevista dall’art. 11, par. 1 lett. e), della Direttiva Qualifiche (Direttiva 2004/83/CE, oggi sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE).
Le questioni più importanti in esame sono: 1) se si dà luogo alla cessazione dello status di rifugiato al venir meno del fondato timore di persecuzione, in assenza di motivi ulteriori di timore; 2) se, quando vengono meno le circostanze che avevano determinato il riconoscimento dello status, le eventuali nuove, differenti circostanze che devono essere valutate sulla base di un criterio di probabilità differente rispetto a quello applicabile ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; 3) se si applica, o meno, a tali nuove circostanze, il regime di alleggerimento dell’onere della prova di cui all’art. 4 par. 4 della Direttiva Qualifiche nel caso in cui l’interessato abbia già subito atti o minacce di persecuzione.
La Corte afferma che cessa lo status di rifugiato quando vengono meno le circostanze alla base del fondato timore di persecuzione e non sussistono altri motivi di timore, purché il cambiamento sia significativo e non temporaneo e qualora il soggetto o i soggetti che offrono protezione nel Paese di origine abbiano adottato adeguate misure al fine di impedire il verificarsi di atti persecutori, garantendo l’accesso dell’interessato a questa protezione.
L’esame del rischio relativo a nuove, differenti circostanze deve avvenire sulla base dello stesso criterio di probabilità applicato ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. La norma di cui all’art. 4, par. 4 è applicabile, cioè si attribuisce una forte valenza probatoria ad atti o minacce precedenti di persecuzione ma solo qualora l’interessato faccia valere circostanze diverse da quelle per cui era stato riconosciuto rifugiato. Ciò potrà di regola verificarsi solamente quando il motivo di persecuzione sia diverso da quello considerato al momento del riconoscimento dello status di rifugiato e vi siano atti o minacce di persecuzione precedenti collegati al motivo di persecuzione esaminato in tale fase.
venerdì 31 ottobre 2014
Asilo negli Stati europei. SPAGNA - Parte 3. Accoglienza dei richiedenti asilo
Riprendiamo la pubblicazione della nostra scheda sul sistema di asilo spagnolo. Nelle scorse settimane abbiamo pubblicato i dati principali e approfondito come e dove si presenta domanda di protezione internazionale in Spagna.
Oggi parliamo invece dell'accoglienza dei richiedenti asilo.
Buona lettura!
Oggi parliamo invece dell'accoglienza dei richiedenti asilo.
Buona lettura!
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mercoledì 29 ottobre 2014
Sentenza Sharifi e altri contro Italia e Grecia - La Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia ancora contro i respingimenti
Il 21 ottobre la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso denominato Sharifi e altri contro Italia e Grecia, ha condannato nuovamente l'Italia per aver respinto indiscriminatamente un gruppo di richiedenti asilo verso un Paese “non sicuro”.
La pronuncia, che interviene a ormai circa 6 anni dai fatti, richiama ampiamente le argomentazioni sviluppate in due delle sentenze più significative degli ultimi anni in materia di respingimenti (M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011 e Hirsi Jamaa e al. c. Italia del 23 febbraio 2012).
Nel caso di cui ci occupiamo oggi, così come in M.S.S., il luogo di destinazione "non sicuro" si trovava non sul territorio di un Paese terzo, ma su quello di uno Stato membro dell'UE (la Grecia), e la Corte ha condannato nuovamente la messa in atto automatica da parte degli Stati membri del meccanismo previsto dal regolamento Dublino.
La pronuncia, che interviene a ormai circa 6 anni dai fatti, richiama ampiamente le argomentazioni sviluppate in due delle sentenze più significative degli ultimi anni in materia di respingimenti (M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011 e Hirsi Jamaa e al. c. Italia del 23 febbraio 2012).
Nel caso di cui ci occupiamo oggi, così come in M.S.S., il luogo di destinazione "non sicuro" si trovava non sul territorio di un Paese terzo, ma su quello di uno Stato membro dell'UE (la Grecia), e la Corte ha condannato nuovamente la messa in atto automatica da parte degli Stati membri del meccanismo previsto dal regolamento Dublino.
giovedì 23 ottobre 2014
Asilo negli Stati europei. Spagna - Parte 2. Avvio della procedura
Continuiamo la nostra analisi del sistema spagnolo con la pubblicazione della seconda puntata, relativa all'avvio della procedura di asilo. Per chi si fosse perso la prima puntata (relativa ai dati) o le analisi dei sistemi di asilo degli altri Paesi europei, rimandiamo alla pagina Asilo negli Stati europei. Nei prossimi giorni continueremo invece ad occuparci del sistema spagnolo descrivendo l'accoglienza dei richiedenti asilo, la procedura di esame della domanda e il contenuto della protezione.
Buona lettura!
SPAGNA
Parte 2 - Avvio della procedura
lunedì 20 ottobre 2014
Asilo negli Stati europei. SPAGNA - Parte 1. I dati
Dopo l'impegno della nostra associazione per il seminario di Marsiglia "Garantire il diritto di asilo nel Mediterraneo" (Vedi qui la pagina con la descrizione e i materiali del seminario, di cui riparleremo presto), torniamo oggi ad occuparci della nostra rubrica Asilo negli Stati europei. Lo facciamo pubblicando - come al solito, in diverse "puntate" - un'analisi del sistema di asilo spagnolo.
Ricordiamo che alla pagina Asilo negli Stati europei è possibile trovare tutte le schede di approfondimento che abbiamo pubblicato finora, sui sistemi di asilo di Francia, Irlanda, Malta, Belgio, Regno Unito, Polonia.
Come sempre, cominciamo con alcuni dati interessanti.
Ricordiamo che alla pagina Asilo negli Stati europei è possibile trovare tutte le schede di approfondimento che abbiamo pubblicato finora, sui sistemi di asilo di Francia, Irlanda, Malta, Belgio, Regno Unito, Polonia.
Come sempre, cominciamo con alcuni dati interessanti.
martedì 7 ottobre 2014
Seminario accoglienza Marsiglia - Journée d'étude Marseille droit d'asile et travail social
Care lettrici e cari lettori, in
vista dell’imminente seminario di Marsiglia del 17 ottobre, apriamo una sezione apposita del blog in cui raccoglieremo materiali per facilitare i lavori della
giornata di studi e favorire lo scambio tra gli operatori dell’asilo italiani e
francesi. Pubblicheremo documenti di presentazione dei sistemi asilo italiano e
francese, informazioni sui relatori che parteciperanno al convegno, indicazioni
bibliografiche, report ed altri documenti di approfondimento… oltre ai vostri
commenti e le vostre osservazioni. Non esitate a sottoporci domande e
riflessioni per arricchire la nostra riflessione comune in vista della giornata
di studi del 17 ottobre.
Chers lecteurs,
mesdames et messieurs, en vue de la journée d'étude à Marseille le 17 octobre
2014 sur le droit d'asile et le travail social et à fin de faciliter les
échanges d'informations entre intervenants sociaux italien et français, nous
vous présentons cette nouvelle page de notre blog. Vous pouvez y trouvez des
documents de présentations sur le deux systèmes d'asile, italien et français,
des informations sur les intervenants, une riche bibliographie, rapports et
articles.....et vos commentaires et questions. N'hésitez pas à poser des
questions sur les systèmes d'asile italien et français pour enrichir notre
réflexion commune en vue de la journée d'étude du 17 octobre.
venerdì 3 ottobre 2014
Frontex plus, Tritone, Mare nostrum. A un anno dalle tragedie di Lampedusa il sistema europeo comune di asilo al bivio.
Il 27 Agosto scorso, in una conferenza stampa congiunta, il Ministro degli Interni italiano Angelino Alfano e la Commissaria europea per gli affari interni Cecilia Malmström hanno annunciato la fine dell’Operazione Mare Nostrum e il lancio della nuova missione chiamata Frontex Plus, che è stata poi ribattezzata Tritone.A distanza di più di un mese, ancora poco si sa di questa missione e di cosa succederà nel Mar Mediterraneo, ma ci sembra importante cercare di chiarire alcuni aspetti.
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