venerdì 21 settembre 2012

Qual è il contenuto del diritto di asilo nel contesto dell'UE? L'intervento dell'UNHCR davanti alla Corte di Giustizia UE


Con il post di oggi diamo conto di un intervento dell'UNHCR particolarmente interessante ai nostri fini. Si tratta di una dichiarazione depositata in una causa attualmente pendente davanti alla Corte di Giustizia dell'UE (causa Halaf, C-528/11).
Attraverso tale domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice nazionale (in questo caso un giudice bulgaro) chiede – fra le altre cose, di cui non ci occuperemo oggi - “Quale sia il contenuto del diritto di asilo ai sensi dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 53 della Carta stessa nonché in connessione con la definizione di cui all'articolo 2, lettera c), e con il dodicesimo considerando del regolamento n. 343/2003”

Avendo un interesse generale in questa materia, l'UNHCR ha presentato una sua dichiarazione, divisa in cinque parti (che toccano anche altri argomenti che per oggi tralasciamo). Ci occupiamo qui della seconda parte, quella sul contenuto del diritto di asilo.



Preliminarmente, riportiamo il testo dell'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato “Diritto di asilo”:

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Ricordiamo poi che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal 2009, non solo è un testo vincolante per le istituzioni, gli organi e organismi dell'Unione (incluse le Agenzie) e per gli Stati membri (solo quando attuano il diritto dell'Unione), ma ha anche lo stesso valore dei Trattati
Dunque, la Carta è sovraordinata rispetto alla normativa secondaria (Regolamenti e Direttive, ad esempio) e deve necessariamente orientare l'applicazione di questa da parte degli Stati.

Il contenuto del diritto di asilo di cui all'art.18 della Carta non è di semplice definizione. Come si sa, tale diritto non è esplicitamente sancito in alcuno strumento internazionale vincolante applicabile nel territorio dell'Unione europea. 
Tanto per citarne due che spesso trovano spazio su questo blog, né la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, né la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (come ripete sempre la Corte EDU) prevedono il “diritto di asilo”.
Peraltro, riteniamo che non sarebbe possibile interpretare l'art. 18 della Carta solo facendo riferimento a un testo internazionale, dovendo necessariamente trovarsi un'interpretazione europea, “a norma dei trattati”.

Questa causa è la prima occasione (almeno per quanto ne sappiamo) in cui la Corte di Giustizia UE è chiamata a pronunciarsi su tale articolo.

La dichiarazione dell'UNHCR che qui più ci interessa è divisa in due capitoli:

  1. Il diritto di asilo nel diritto internazionale
  2. Il diritto di asilo nel contesto UE
  1. Nel primo capitolo si ripercorrono brevemente le “tappe” del diritto di asilo nel diritto internazionale, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (che contiene il “diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni”, art. 14). Quindi si passa al “cuore” del diritto di asilo, cioè il principio di non refoulement, questo sì espressamente previsto nella Convenzione di Ginevra e contenuto (grazie all'interpretazione giurisprudenziale) nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e in altri trattati internazionali sui diritti umani. Tuttavia, conclude questo primo capitolo, benché il principio di non refoulement rappresenti la pietra miliare del diritto di asilo, quest'ultimo va oltre il non refoulement; “comincia con l'ammissione in un territorio sicuro e si conclude con l'ottenimento di una soluzione duratura” (testo originale UNHCR in inglese, traduzione nostra).
  2. Il secondo capitolo passa quindi ad analizzare l'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottolineando come esso contenga un riferimento: i) ai principi e gli standard della Convenzione di Ginevra e del Protocollo del 1967 e ii) ai trattati dell'Unione.L'analisi dell'UNHCR tocca quindi le previsioni più rilevanti dei trattati (in particolare gli articoli 78 e 80 del TFUE) e gli strumenti di normativa secondaria adottati sulla base di questi. Una prima conclusione è che, anche qui, il diritto di asilo va oltre al mero principio di non refoulement. Ogni interpretazione restrittiva, infatti, priverebbe l'art. 18 della Carta di ogni effetto utile.


Pertanto, sulla base dei trattati e della normativa secondaria che attualmente compone il Sistema europeo comune di asilo, a parere dell'UNHCR il diritto di asilo di cui all'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE contiene i seguenti elementi (traduzione nostra):

i) protezione dal refoulement incluso alla frontiera

ii) accesso al territorio ai fini di essere ammessi a procedure eque ed efficaci di determinazione dello status e dei bisogni di protezione internazionale (incluso il diritto a rimanere sul territorio fino a che non venga presa una decisione sulla domanda)

iii) valutazione della domanda di asilo con una procedura equa ed efficiente, con interpreti qualificati e autorità responsabili formate, nonché accesso alla rappresentanza legale ed ad organizzazioni che forniscono informazioni e supporto; accesso a un rimedio efficace (con appropriato supporto legale)

iv) accesso all'UNHCR (o a organizzazioni partner)

v) adeguate condizioni di accoglienza

vi) riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, quando ricorrano i presupposti

vii) esercizio dei diritti fondamentali

viii) conseguimento di uno status sicuro (incluso un permesso di soggiorno)



Seguiremo naturalmente la causa Halaf per poter dare conto di eventuali sviluppi.


giovedì 20 settembre 2012

Gravi preoccupazioni in materia di diritti umani in Italia - Il rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa


A circa un anno di distanza dalla pubblicazione dell'ultimo rapporto sull'Italia (V. il nostro precedente post qui), il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ruolo nel frattempo assunto da Nils Muižnieks, ha pubblicato un nuovo rapporto sul nostro Paese, a seguito della sua visita dal 3 al 6 luglio 2012.
Il rapporto, che merita di essere letto interamente, contiene molti spunti interessanti ai nostri fini, in particolare nel capitolo III, intitolato "La protezione dei diritti umani dei migranti, inclusi i richiedenti asilo".

Il capitolo III è a sua volta diviso in quattro sotto-capitoli, dedicati rispettivamente a
  1. la possibilità di accedere alla procedura di asilo in Italia
  2. l'accoglienza dei migranti, inclusi i richiedenti asilo
  3. l'integrazione di rifugiati e altri beneficiari della protezione internazionale
  4. la detenzione amministrativa dei migranti
Ognuno di questi sotto-capitoli si chiude con alcune "Conclusioni e raccomandazioni".

Prima di vedere i punti a nostro parere più interessanti, sottolineiamo subito che il rapporto, che pure contiene anche note di apprezzamento per il governo italiano, ci è parso molto duro. Il Commissario, infatti, ha scelto di utilizzare, in certi punti, un linguaggio che, per quanto concesso dai limiti della formalità istituzionale, non lascia spazi a dubbi o interpretazioni, come vedremo meglio sotto.

Anche la risposta del governo italiano, pubblicata assieme al rapporto, merita di essere letta, anche se – ahinoi – più che altro per la scarsità e la confusione delle risposte fornite alle questioni sollevate dal Commissario.


giovedì 13 settembre 2012

Il libro dei sogni? Il Parlamento europeo approva una risoluzione sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo.



Nella seduta plenaria di martedì 11 settembre 2012, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul "Rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo".

La risoluzione è largamente condivisibile e molto ambiziosa, tanto da rischiare di rimanere il “libro dei sogni" alla prova dei fatti.
In questo post riportiamo alcuni estratti dal testo ufficiale in italiano, curiosi di verificare quanti degli auspici, delle osservazioni e degli inviti del Parlamento europeo troveranno ascolto nelle altre istituzioni dell'Unione e nei singoli Stati membri.

E' superfluo aggiungere che non si tratta di un atto vincolante, ma "solo" di una presa di posizione politica del Parlamento - ad ogni modo molto importante, considerato l'istituzione da cui proviene (che rappresenta, è banale ma opportuno ricordarlo, i cittadini dell'Unione europea) e il periodo particolarmente difficile in cui si inserisce.
Peraltro, la risoluzione – che tocca diversi punti, dalla cooperazione pratica alla solidarietà finanziaria, dalla ripartizione delle responsabilità alla fiducia reciproca – contiene, oltre ad alcune affermazioni di principio di ampio respiro (nella prima parte), alcuni passaggi interessanti, soprattutto laddove si parla del Regolamento Dublino, del trattamento congiunto delle domande di asilo e della ricollocazione all'interno dell'UE dei beneficiari di protezione internazionale (V. i rispettivi paragrafi sotto).



giovedì 6 settembre 2012

Non ogni violazione della libertà di religione è un atto di persecuzione - Sentenza della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite Y e Z



La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha da poco emesso una sentenza nel caso Y e Z contro Germania (cause riunite C-71/11 e C-99/11), avente ad oggetto l'interpretazione della Direttiva Qualifiche e, in particolare, degli articoli 2, lett. c) e 9, par. 1, lett. a) in materia di persecuzione per ragioni legate alla libertà di religione.

Si trattava di una domanda pregiudiziale avanzata dalla Corte amministrativa generale tedesca, chiamata a pronunciarsi sul caso di due cittadini pachistani, membri della comunità Ahmadiyya (un movimento riformatore dell'Islam), che hanno presentato domanda di asilo in Germania, affermando di essere stati costretti a lasciare il loro Paese per via delle violenze e minacce subite a causa del loro credo religioso.


mercoledì 5 settembre 2012

Ripresa delle attività - Alcune segnalazioni

Dopo alcune settimane di silenzio, dovute alla pausa estiva, in questo primo post rendiamo conto di alcuni materiali interessanti pubblicati nelle scorse settimane ma che abbiamo avuto tempo di leggere soltanto ora. 
Grazie a chi ci vorrà fare avere segnalazioni di documenti, studi, iniziative che potrebbero esserci sfuggiti in quest'ultimo periodo!

Nei prossimi giorni riprenderemo la nostra normale attività di informazione e commento sulle principali novità in materia di asilo a livello europeo. Attività che si presenta oltremodo difficile, in considerazione del periodo decisivo per il futuro del Sistema europeo comune di asilo.
A breve, speriamo inoltre di poter presentare alcune novità all'interno di questo blog (anch'esse causa parziale del nostro silenzio di questi giorni), che ci auguriamo possano incontrare il vostro interesse.