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lunedì 22 aprile 2013

Asilo negli Stati europei. Malta - Parte 6. Contenuto della protezione internazionale


Pubblichiamo oggi la sesta (e ultima) puntata sul sistema di asilo maltese, dedicata al contenuto della protezione internazionale
Titolo di soggiorno rilasciato alle persone riconosciute titolari di protezione internazionale a Malta, ricongiungimento familiare, integrazione e acquisto della cittadinanza. Questi alcuni temi affrontati nelle prossime righe. 

Ricordiamo che tutte le puntate relative al sistema di asilo maltese - oltre a quelle relative agli altri Stati - si trovano alla pagina Asilo negli Stati europei.

Siamo inoltre già in grado di anticipare il prossimo Paese su cui ci concentreremo: il Belgio.

Buona lettura e grazie come sempre a chi ci farà pervenire osservazioni e commenti 



MALTA
6) Contenuto della protezione internazionale





lunedì 15 aprile 2013

Asilo negli Stati europei. MALTA - Parte 5. Fase giurisdizionale

Oggi riprendiamo la pubblicazione della nostra scheda sul sistema di asilo maltese
Siamo arrivati alla 5° puntata, relativa alla fase giurisdizionale
A chi e quando si può presentare ricorso contro la decisione presa in prima istanza dalle autorità maltesi? Come è composto l'organo giudicante?
E inoltre, cosa succede a chi - dopo l'esito negativo del ricorso - perde il diritto di soggiorno a Malta?

Le parti precedenti sul sistema di asilo maltese - oltre alle schede relative agli altri Paesi - sono come sempre raggiungibili dalla pagina Asilo negli Stati europei.



MALTA

5) Fase giurisdizionale


lunedì 8 aprile 2013

Asilo negli Stati europei. MALTA - Parte 4. Esame della domanda di asilo


Quarta puntata della nostra scheda sul sistema di asilo maltese. Dopo aver parlato di come si avvia la procedura e dell'accoglienza riservata ai richiedenti asilo (V. la pagina Asilo negli Stati europei), oggi ci occupiamo dell'esame della domanda
Qual è l'organo incaricato a decidere e da chi è composto? Quali casi sono trattati in procedura ordinaria e quali in procedura prioritaria? Quali i possibili esiti?
Buona lettura!



MALTA
4) Esame della domanda di asilo

giovedì 4 aprile 2013

Asilo negli Stati europei. MALTA - Parte 3. Accoglienza dei richiedenti asilo

Oggi torniamo ad occuparci di Malta
Lo facciamo con la terza puntata sul sistema di asilo maltese, dedicata all'accoglienza dei richiedenti asilo. Accoglienza "per modo di dire", se si considera che la stragrande maggioranza delle persone che chiedono asilo nel piccolo arcipelago vengono in realtà trattenute all'interno di centri di detenzione, dove le condizioni sono peraltro definite da numerose organizzazioni internazionali come in violazione dei diritti umani
E' un'analisi, quella odierna, estremamente ricca di particolari e approfondita, che siamo sicuri potrà interessare i nostri lettori. 
Ricordiamo che le altre puntate sul sistema di asilo maltese, così come le analisi sul sistema di asilo francese e su quello irlandese (e le prossime che pubblicheremo), si possono trovare alla pagina Asilo negli Stati europei.
Buona lettura e grazie come sempre a chi ci farà avere riscontri!

MALTA

3. Accoglienza dei richiedenti asilo



lunedì 25 marzo 2013

Asilo negli Stati europei. MALTA - Parte 2. Avvio della procedura di asilo


Pubblichiamo oggi la seconda puntata della nostra scheda sul sistema di asilo maltese, all'interno del progetto Asilo negli Stati europei.
Nelle righe che seguono ci occuperemo delle modalità di avvio della procedura di asilo: come e dove si presenta domanda di protezione internazionale a Malta?




MALTA
2) Avvio della procedura di asilo

La domanda d’asilo deve essere presentata alla Commissione per i Rifugiati (Refugee Commission) entro 60 giorni dall’arrivo su territorio maltese. La Commissione per i Rifugiati rilascia al richiedente un certificato (asylum seeker certificate) entro tre giorni dalla presentazione della domanda.

Questa procedura però non si applica ai richiedenti asilo che arrivano in modo irregolare e senza documenti. Questi infatti sono ritenuti “prohibited immigrants” secondo l’articolo 5 dell’Immigration Act e viene loro presentato un ordine di espulsione (removal order) dal territorio maltese, contro cui è possibile presentare ricorso entro 3 giorni davanti all’Immigration Appeals Board (sull’effettività di questo rimedio vedi la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Louled Massoud c. Malta, App. n° 24340/08; torneremo su questa sentenza nelle prossime puntate). Subito dopo l’arrivo e l’ordine di espulsione, i migranti vengono accompagnati nei centri di detenzione, in cui vengono rinchiusi in vista della loro espulsione.


giovedì 21 marzo 2013

Asilo negli Stati europei. MALTA - Parte 1. I dati


Rieccoci dopo alcuni giorni di pausa, dovuti più alla mancanza di novità di cui parlare che non alla nostra volontà. 
Ciò non significa naturalmente che siamo rimasti con le mani in mano, né che non sia successo proprio niente in queste ultime settimane. Sui social network infatti siamo stati molto attivi (vi invitiamo come sempre a seguirci su Twitter e Facebook) e abbiamo diffuso articoli, comunicati, risoluzioni del Parlamento europeo, video,...
Tuttavia, i negoziati sulla riforma del Sistema europeo comune di asilo - che dovevano giungere a termine entro il 2012 - non hanno ancora portato all'adozione delle nuove regole, benché sul Regolamento Dublino e sulla Direttiva Accoglienza il Consiglio UE e il Parlamento abbiano già da tempo raggiunto un accordo politico.

Questo "stallo" ci ha dato comunque il tempo di lavorare ai primi progetti della nostra neonata associazione Asilo in Europa. Sono davvero molto interessanti e speriamo di poterne parlare presto. 

Inoltre, abbiamo continuato a studiare e siamo oggi in grado di pubblicare la prima puntata della nuova scheda-Paese della rubrica Asilo negli Stati europei.
Come anticipato, dopo aver affrontato Francia e Irlanda, il nuovo approfondimento riguarda Malta, un Paese piccolissimo ma di estremo interesse ai nostri fini. 
Buona lettura e grazie come sempre a chi ci farà pervenire riscontri e suggerimenti.



MALTA

1. I dati




mercoledì 27 febbraio 2013

EUREMA! Il progetto europeo per il reinsediamento dei titolari di protezione internazionale da Malta

Con il post di oggi ci occupiamo di un progetto europeo denominato Eurema (European Relocation from Malta), finalizzato ad assistere Malta nella gestione del numero elevato di persone titolari di protezione internazionale presenti sul suo territorio. Si tratta di un progetto di reinsediamento avviato nel 2010 e tuttora in corso, nella sua seconda fase. 
Lo facciamo ospitando con grande piacere un intervento di Milena Pacchiotti*, che ringraziamo molto per il suo contributo, di sicuro interesse per i lettori del blog.
Siamo inoltre già in grado di anticipare che avremo modo di tornare ad occuparci a breve di Malta, dal momento che la nostra prossima scheda-Paese all'interno del progetto Asilo negli Stati europei avrà ad oggetto proprio questo piccolo Stato, così interessante ai nostri fini.





giovedì 16 giugno 2011

Rapporto del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa a seguito della visita a Malta dal 23 al 25 Marzo 2011




Il 9 Giugno è stato pubblicato il rapporto del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa Thomas Hammarberg a seguito della sua visita a Malta e la risposta del governo maltese.
Nell'introduzione, il Commissario ricorda come dal 1998 alla fine di Marzo 2011 circa 13.500 persone sono arrivate a Malta via mare. Dalla metà del 2009 si è registrato tuttavia un forte calo degli arrivi e solo 27 persone sono arrivate a Malta in tutto il 2010
Poco dopo la visita del Commissario, alla fine di Marzo, circa 1.100 persone sono giunte a Malta in due settimane, in fuga dal conflitto in Libia. Secondo il Commissario, è chiaro che – a causa delle dimensioni di Malta e delle sue limitate capacità ricettive – c'è un forte bisogno di solidarietà a livello internazionale ed europeo, finora rimasto senza risposta.

Il rapporto si concentra poi su 3 aspetti: i) Accoglienza dei migranti, inclusi i richiedenti asilo; ii) Accesso alla protezione internazionale; iii) Soluzioni durature per i migranti a Malta.

i) Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza, almeno in un primo momento il trattenimento è previsto per tutti, indiscriminatamente, incluse persone appartenenti a categorie vulnerabili. La legge in materia di immigrazione non prevede un limite alla detenzione amministrativa, anche se, dal 2005, le autorità maltesi hanno messo in pratica una politica per cui il periodo massimo di trattenimento è di 12 mesi per i richiedenti asilo (qualora non si arrivi ad una decisione entro questi termini) e di 18 per gli altri (o per i richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta).

Il Commissario reputa questa politica non in linea con la CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, specialmente a seguito della sentenza Louled Massoud c. Malta. Il Commissario pertanto sollecita le autorità maltesi a riconsiderare la politica in materia di trattenimento e ad allinearla con la giurisprudenza della Corte EDU.

 

ii) Riguardo all'accesso alla protezione internazionale, il Commissario cita una serie di casi in cui Malta è stata coinvolta in operazioni a rischio per quanto riguarda il rispetto del principio di non-refoulement e ricorda il principio affermato dalla Corte EDU, per cui quando uno Stato esercita controllo effettivo, autorità o potere su cittadini stranieri salvati o intercettati in mare, quello Stato deve attenersi ai suoi obblighi internazionali (Medvedyev et al. c. Francia, Xhavara et 15 al. c. Italia e Albania), fra i quali quello di assicurare un effettivo accesso ad una procedura di asilo e quello di astenersi dal violare il principio di non-refoulement. Il rapporto sottolinea che Malta, fra 2006 e 2010, è stata il secondo fra i Paesi industrializzati come numero di domande di protezione internazionale per abitante, mantenendo una percentuale di riconoscimento dello status di rifugiato bassissima (0,85% nel 2009) mentre ben il 71% dei richiedenti (sempre nel 2009) si è visto riconoscere un'altra forma di protezione internazionale.

 

Il Commissario riconosce che le procedure d'asilo a Malta sono migliorate, i tempi di attesa si sono ridotti (a meno di 5 mesi) e nel 2010 la percentuale di riconoscimento dello status di rifugiato è aumentata. Tuttavia, una serie di problemi rimangono, soprattutto per quanto riguarda le motivazioni e l'efficacia dei ricorsi, la difficoltà per i richiedenti detenuti di procurarsi documentazione utile al proprio caso e di depositare un ricorso entro il termine di quindici giorni.



iii) La maggior parte dei migranti a Malta si sente in una sorta di limbo, priva di possibilità di costruirsi una nuova vita, e desidera spostarsi in altri Paesi europei. La soluzione più adatta è il reinsediamento. Tuttavia, nel 2010, meno di 250 persone sono state reinsediate in altri Paesi UE, mentre nello stesso periodo venivano re-inviati a Malta 560 richiedenti asilo a norma del “Regolamento Dublino II”.



La risposta del governo maltese è particolarmente dura. Il Commissario, si dice, fa generose raccomandazioni sul miglioramento delle condizioni di rifugiati, richiedenti asilo e immigrati irregolari, senza considerare i costi della loro attuazione, né valutare il loro impatto politico, sociale ed economico su Malta.

Circa la durata massima del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, il governo afferma che l'esame della domanda dura in media 6 mesi e dunque la maggior parte degli “autentici” richiedenti asilo è rilasciata entro questo termine, mentre il rilascio di persone appartenenti a categorie vulnerabili è ritardato solo in casi che necessitano verifica.



In generale, il governo ritiene che la politica di trattenimento contribuisce in maniera essenziale alla gestione ordinata della situazione, evitando di lasciare le persone senza alcun riparo e permettendo di identificare prontamente i bisogni e le priorità. Le risoluzioni del Consiglio d'Europa sulle alternative al trattenimento, sottolinea ancora il governo, non sono vincolanti e, per di più, sono del tutto irrealistiche nella situazione di Malta.

Circa le operazioni in mare, la risposta del governo si limita a dire che le autorità maltesi hanno sempre rispettato i propri obblighi internazionali, incluso nei casi citati dal Commissario.