sabato 24 giugno 2017

Le persecuzioni fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nei principali paesi di origine dei richiedenti asilo presenti in Italia

Il testo che segue è un breve estratto dell'intervento che abbiamo presentato a Brescia, su invito dell'associazione ADL a Zavidovici, in occasione del convegno “Richiedenti protezione internazionale in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere”, organizzato all'interno del Brescia Pride 2017.



Per maggiori informazioni sulle nostra attività in materia di COI - Country of Origin Information e per richiederci formazioni, interventi, collaborazioni, vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata.

Buona lettura!


giovedì 25 maggio 2017

Regolamento Dublino e trattenimento del richiedente asilo: possibile solo se il "rischio di fuga" è definito dalla legge. Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa Al Chodor (C-528/15)

La sentenza che esaminiamo oggi ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera n), del Regolamento Dublino 3.
In particolare, la Corte di Giustizia UE era stata chiamata a chiarire se la mera circostanza che la legge nazionale non abbia definito i criteri oggettivi ai fini della valutazione della sussistenza di un notevole rischio di fuga di un cittadino straniero determini l’inapplicabilità del trattenimento previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento Dublino.
A tale questione, come vedremo più nel dettaglio nelle righe che seguono, la Corte dà risposta positiva. 


mercoledì 5 aprile 2017

"Visti umanitari" e normativa europea - Sentenza della Corte di Giustizia nel caso X e X, contro Belgio

Il 7 marzo 2017 la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata su un caso molto importante che aveva suscitato grande attesa fra gli operatori del settore, soprattutto a seguito della cosiddetta “opinione” dell'Avvocato generale (ovvero un parere che ha la funzione di assistere, ma che non vincola, i giudici della Corte nel prendere la loro decisione). 
Il caso – X e X, contro Belgio, C-638/16 – aveva ad oggetto, come si spiegherà più nel dettaglio sotto, la concessione di un visto per ragioni umanitarie che avrebbe permesso a una famiglia siriana di entrare in Belgio in condizioni di regolarità e sicurezza.
Cosa aveva sostenuto l'Avvocato generale? In estrema sintesi, nella sua opinione (reperibile qui), l'Avvocato generale aveva proposto ai giudici della Corte di affermare che gli Stati membri sarebbero obbligati a rilasciare un visto con validità territoriale limitata (spiegheremo meglio sotto di cosa si tratta) per ragioni umanitarie, allorché un cittadino di un Paese terzo ne faccia richiesta e vi siano sostanziali motivi per ritenere che il rifiuto di concedere tale visto avrebbe la conseguenza diretta di esporre tale persona ad un trattamento proibito dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (che vieta la tortura nonché le pene o i trattamenti inumani o degradanti), privandola di una via legale per esercitare il suo diritto a cercare protezione internazionale. 
E' evidente quanto il tema sia di grandissima attualità e importanza; per questo motivo la decisione della Corte era tanto attesa e i suoi effetti potenzialmente molto importanti.  

I fatti alla base della controversia

venerdì 3 marzo 2017

Obbligo di considerare lo stato di salute di un richiedente asilo prima di procedere a un trasferimento-Dublino - Sentenza C.K., H.F., A.S. (C-578/16)

Lo scorso 16 febbraio la Corte di Giustizia dell'Unione europea – quinta sezione – ha emesso una sentenza particolarmente importante ai nostri fini. Si tratta di una decisione su una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema slovena e avente ad oggetto l'interpretazione di alcune disposizioni del Regolamento Dublino 3, in materia di trasferimenti di persone gravemente malate anche in assenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato di destinazione.
Il caso è particolarmente importante perché nel dicembre 2011 – in una famosa sentenza, NS e altri, da noi commentata qui – la Corte aveva affermato la incompatibilità con il diritto dell'Unione di una presunzione assoluta che lo Stato membro individuato come competente dall'applicazione dei criteri del Regolamento Dublino rispetti i diritti fondamentali. Tale presunzione - avevano affermato i giudici di Lussemburgo - deve essere relativa, cioè ammettere sempre prova contraria. Tuttavia, la Corte aveva limitato il divieto di procedere a un "trasferimento-Dublino" ai soli casi in cui le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nello Stato di destinazione costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. Questa interpretazione viene, in sostanza, superata con la decisione di cui ci occupiamo oggi. Vediamo in estrema sintesi come.