Ancora il Regolamento Dublino II in
"prima pagina".
Parliamo oggi della sentenza N.S. e altri della Corte
di Giustizia dell'Unione europea del 21 dicembre 2011 nei
procedimenti riuniti C-411/10 e C-493/10.
Una sentenza attesa e importante.
Va detto innanzitutto che si trattava di un rinvio pregiudiziale da parte di due diversi giudici nazionali (la Court of Appeal of England and Wales, Regno Unito, e la High Court, Irlanda) che hanno chiamato la Corte di Giustizia dell'Unione europea a dare la sua interpretazione del diritto dell'Unione nell'ambito di una serie di controversie che riguardano in totale sei persone richiedenti asilo, da rinviare in Grecia in applicazione del Regolamento Dublino II (rispettivamente una dal Regno Unito e cinque dall'Irlanda).
In sostanza, la principale questione sollevata dai giudici inglese e irlandese era se gli Stati membri sono obbligati, prima di trasferire un richiedente asilo, a controllare se lo Stato di destinazione rispetti effettivamente i diritti fondamentali.
E se, qualora emergesse che tale Stato non rispetta i diritti fondamentali, le autorità del Paese dove il richiedente asilo si trova siano obbligate ad esaminare la sua domanda.
In un post
di qualche settimana fa vi avevamo anticipato le
conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte. Vediamo ora come
si sono espressi i giudici.