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giovedì 25 maggio 2017

Regolamento Dublino e trattenimento del richiedente asilo: possibile solo se il "rischio di fuga" è definito dalla legge. Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa Al Chodor (C-528/15)

La sentenza che esaminiamo oggi ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera n), del Regolamento Dublino 3.
In particolare, la Corte di Giustizia UE era stata chiamata a chiarire se la mera circostanza che la legge nazionale non abbia definito i criteri oggettivi ai fini della valutazione della sussistenza di un notevole rischio di fuga di un cittadino straniero determini l’inapplicabilità del trattenimento previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento Dublino.
A tale questione, come vedremo più nel dettaglio nelle righe che seguono, la Corte dà risposta positiva. 


venerdì 3 marzo 2017

Obbligo di considerare lo stato di salute di un richiedente asilo prima di procedere a un trasferimento-Dublino - Sentenza C.K., H.F., A.S. (C-578/16)

Lo scorso 16 febbraio la Corte di Giustizia dell'Unione europea – quinta sezione – ha emesso una sentenza particolarmente importante ai nostri fini. Si tratta di una decisione su una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema slovena e avente ad oggetto l'interpretazione di alcune disposizioni del Regolamento Dublino 3, in materia di trasferimenti di persone gravemente malate anche in assenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato di destinazione.
Il caso è particolarmente importante perché nel dicembre 2011 – in una famosa sentenza, NS e altri, da noi commentata qui – la Corte aveva affermato la incompatibilità con il diritto dell'Unione di una presunzione assoluta che lo Stato membro individuato come competente dall'applicazione dei criteri del Regolamento Dublino rispetti i diritti fondamentali. Tale presunzione - avevano affermato i giudici di Lussemburgo - deve essere relativa, cioè ammettere sempre prova contraria. Tuttavia, la Corte aveva limitato il divieto di procedere a un "trasferimento-Dublino" ai soli casi in cui le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza nello Stato di destinazione costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea. Questa interpretazione viene, in sostanza, superata con la decisione di cui ci occupiamo oggi. Vediamo in estrema sintesi come.


giovedì 28 luglio 2016

Regolamento Dublino e Paesi terzi sicuri. Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa Mirza (C-695/15)

Dopo una breve pausa torniamo oggi ad occuparci della Corte di Giustizia dell'Unione europea e lo facciamo con l'analisi di una sentenza di particolare interesse ai nostri fini. Stiamo parlando della sentenza nella causa Mirza (C-695/15), emessa dalla Corte lo scorso 17 marzo 2016 e che si occupa di interpretare il regolamento Dublino nel caso di applicazione - da parte dello Stato membro individuato come competente all'esame della domanda - del concetto di Paese terzo sicuro. La sentenza stabilisce inoltre che, in caso di ripresa in carico di un richiedente protezione, la procedura di asilo non deve obbligatoriamente riprendere da dove si era interrotta.

Come sempre, nelle righe che seguono presentiamo una breve introduzione, rimandando al nostro sito chi volesse leggere l'intera analisi
Ricordiamo inoltre che tutte le analisi delle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE rilevanti in materia di asilo pubblicate finora sono consultabili e liberamente scaricabili a questa pagina

Buona lettura e grazie come sempre a chi ci vorrà inviare commenti, suggerimenti o domande!


lunedì 13 giugno 2016

La proposta di (non) riforma del Regolamento Dublino 3 - L'analisi di Asilo in Europa

Il 4 maggio scorso, giorno in cui Asilo in Europa illustrava, al convegno “L'Agenda UE sulle migrazioni: un anno in rotta”, gli eventi più significativi dell'anno segnato dall'Agenda europea sulla migrazione, nonché gli elementi di debolezza del meccanismo temporaneo di ricollocazione adottato dall'Unione europea in attuazione dell'Agenda stessa, la Commissione europea presentava al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE una proposta di riforma del regolamento Dublino III. Si tratta di una proposta che era molto attesa e che sarà ora oggetto di negoziati fra Parlamento e Consiglio (e all'interno degli stessi) prima di arrivare, forse, a vedere la luce. Nelle prossime righe presentiamo le novità più importanti e alcune nostre considerazioni. 



mercoledì 23 luglio 2014

Sentenza della Corte di Giustizia nel caso Halaf (C-528/11) - Tutte le sentenze della Corte di Giustizia UE in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa

Riprendiamo oggi la nostra rubrica di approfondimento delle sentenze della Corte di Giustizia UE rilevanti in materia di asilo (per maggiori informazioni si veda questa pagina), pubblicando l'analisi della sentenza del 30 maggio 2013 nel caso Halaf (C-528/11).
Si tratta di una sentenza importante, che interpreta il Regolamento Dublino e, in particolare, la cosiddetta "clausola di sovranità", ovvero la facoltà che ciascuno Stato membro ha di esaminare una domanda di protezione internazionale pur non essendo lo Stato membro competente ai sensi del Regolamento Dublino.



Foto: gentile concessione di Alberto Campi
Per informazioni visitate il suo blog



Nelle righe che seguono presentiamo un brevissimo riassunto della decisione, rimandando invece al nostro sito e, in particolare, alla pagina dedicata all'iniziativa di approfondimento delle sentenza della Corte di Giustizia, per scaricare la scheda completa di analisi della sentenza Halaf e delle altre schede di analisi pubblicate finora.



martedì 25 febbraio 2014

Corte Suprema UK: per impedire un rinvio ai sensi del Regolamento Dublino non occorre provare l'esistenza di "carenze sistemiche" nel Paese di destinazione.

Il 19 febbraio 2014 la Corte Suprema (Supreme Court) del Regno Unito ha pronunciato un’importante e molto attesa sentenza in materia di diritto d’asilo, specificando il corretto approccio da adottare nei casi di rinvio verso altri Paesi in applicazione del Regolamento Dublino. Si tratta della sentenza EM (Eritrea), a cui dedichiamo oggi una breve analisi. 



La sentenza della Supreme Court, come è ovvio, non è vincolante fuori dal Regno Unito, ma è comunque molto interessante in quanto incentrata sull'interpretazione di un punto chiave del Regolamento Dublino, cioè se il richiedente asilo debba dimostrare – al fine di evitare il rinvio – l'esistenza nel Paese di destinazione di “carenze sistemiche” nel sistema di accoglienza o nella procedura di asilo che comportino il rischio di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante. 
Tale espressione - “carenze sistemiche” - si trovava in una famosa sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (NS, C-411/10 e C-493/10) che è stata quasi letteralmente riprodotta nell'attuale art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino (si veda in proposito la nostra Guida al Regolamento Dublino articolo per articolo). In particolare, nella sentenza NS, la Corte di Giustizia UE aveva detto che 
"gli Stati membri [...] sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento [Dublino] quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta" dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Peraltro, il Paese dove il Regno Unito dovrebbe rinviare le persone in questione è proprio l'Italia, il che rende la sentenza di cui ci occuperemo nelle prossime righe doppiamente interessante per noi.


mercoledì 19 febbraio 2014

Regolamento applicativo del Regolamento Dublino: versione consolidata e opuscoli informativi per i richiedenti protezione internazionale.

Il 30 gennaio la Commissione europea ha pubblicato un nuovo Regolamento recante le modalità di applicazione del Regolamento Dublino
Si tratta del Regolamento UE n° 118/2014, finalizzato ad aggiornare il precedente Regolamento applicativo (Regolamento CE n° 1560/2003), a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Dublino (c.d. Regolamento Dublino III).  





Il Regolamento UE n° 118/2014 pertanto non sostituisce ma semplicemente modifica il precedente Regolamento applicativo che rimane in vigore. 

Per facilitare la lettura di questo importante strumento dopo la modifica, abbiamo preparato una versione consolidata del Regolamento 1560/2003, che è possibile scaricare sottoNe raccomandiamo la lettura congiuntamente alla nostra Guida al Regolamento Dublino articolo per articolo.

Ringraziamo Lara Olivetti per la segnalazione dell'uscita del Regolamento.


giovedì 16 gennaio 2014

La portata del ricorso giurisdizionale tra Regolamento Dublino 2 e Regolamento Dublino 3. Sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso Abdullahi (C-394/12)

Il 10 dicembre la Corte di Giustizia dell'UE ha emesso una nuova sentenza rilevante ai nostri fini. Ce ne occupiamo solo oggi perché non avevamo ancora avuto modo di approfondirla.
Si tratta del caso Abdullahi (C-394/12), in cui alla Corte era stato chiesto di fornire l'interpretazione degli articoli 10, 16, 18 e 19 del Regolamento Dublino II.

La sentenza è molto interessante anche se il suo impatto pratico sarà - o almeno così auspichiamo - piuttosto limitato, se si considera che dal 1° gennaio 2014 si applica il nuovo Regolamento Dublino (c.d. Regolamento Dublino III) e che quest'ultimo prevede, proprio in questa materia, alcune rilevanti - e migliorative - differenze rispetto a Dublino II, come vedremo meglio nelle prossime righe.


lunedì 18 novembre 2013

L'impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente non implica di per sé un obbligo a esaminare la domanda. Corte di Giustizia UE e Regolamento Dublino, causa Puid (C-4/11)

Il 14 novembre la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso un'altra sentenza (causa Puid, C-4/11) in cui fornisce l'interpretazione di una norma del Sistema europeo comune di asilo.
In particolare, si trattava dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino II (art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III), cosiddetta “clausola di sovranità”.

Cos'è la clausola di sovranità?
Ogni Stato membro può decidere di assumersi la responsabilità di esaminare una domanda di protezione internazionale anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti dal Regolamento Dublino. Come spieghiamo nella nostra Guida al Regolamento Dublino articolo per articolo, si tratta di una decisione completamente lasciata alla discrezione degli Stati, che non è soggetta ad alcuna condizione, né dipende dall'atteggiamento dello Stato che sarebbe competente in base ai criteri, come recentemente confermato dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza Zuheyr Frayeh Halaf del 30 maggio 2013 (C-528/11, V. nostro commento qui).




mercoledì 24 luglio 2013

Dublin Guide. Il Regolamento Dublino III articolo per articolo.



Il 29 giugno scorso sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea gli atti legislativi mancanti per completare la “revisione” di tutte le principali norme del Sistema europeo comune di asilo.

In particolare, sono stati pubblicati: 


- il nuovo Regolamento Dublino, c.d. Regolamento Dublino III (Regolamento UE n° 604/2013)

- il nuovo Regolamento Eurodac (Regolamento UE n° 603/2013)
- la nuova Direttiva Accoglienza (Direttiva 2013/33/UE)
- la nuova Direttiva Procedure (Direttiva 2013/32/UE)

Come è ovvio, dedicheremo nelle prossime settimane (e nei prossimi mesi dopo la pausa estiva) ampio spazio a queste novità.


Nei mesi scorsi, avevamo già analizzato le principali novità apportate dalla nuova Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20 dicembre 2011.


Ricordiamo poi che completano il Sistema europeo comune di asilo anche

- il Regolamento EASO (Regolamento UE n° 439/2010), che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno agli Stati membri in materia di asilo 
- la Direttiva 2011/51/UE, che estende ai titolari di protezione internazionale la possibilità di accedere allo status di soggiornante di lungo periodo
- la Decisione 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati, recentemente modificata dalla Decisione 281/2012/UE che istituisce il Programma comune di reinsediamento UE. Tale Fondo è peraltro destinato ad essere sostituito, a partire dal 2014, all'interno della riorganizzazione dei Fondi europei nel settore Affari interni.

Oggi cominciamo la nostra analisi delle nuove regole pubblicando una guida al Regolamento Dublino III dove analizziamo questo importantissimo strumento articolo per articolo, facendo riferimento sia alle differenze con il Regolamento Dublino II sia alle sentenze più importanti della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia. 


Tutto questo non senza aver prima ricordato che: 


  • i Regolamenti, al contrario delle Direttive, non necessitano di recepimento nel diritto interno e sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri;
  • il Regolamento Dublino III, approvato dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria (maggioranza qualificata in seno al Consiglio e ruolo di co-legislatore da parte del Parlamento europeo, che invece era escluso dal processo di adozione di Dublino II), è entrato in vigore il 19 luglio 2013 ma si applicherà solo a partire dal 1° gennaio 2014. Fino a quella data, si continuerà ad applicare il Regolamento Dublino II;
  • strettamente collegato al Regolamento Dublino è il Regolamento Eurodac, che permette agli Stati di comparare – tra le altre cose – le impronte digitali dei richiedenti asilo. Tale regolamento si applicherà solo a partire dal 20 luglio 2015;
  • l'ambito di applicazione del Regolamento Dublino va oltre l'Unione Europea, in quanto ne sono vincolati, oltre ai 28 Stati UE, anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, in forza di accordi di associazione.


Buona lettura e grazie come sempre a chi ci farà pervenire commenti e segnalazioni di errori.



venerdì 14 giugno 2013

Regolamento Dublino: nel caso di domande di asilo presentate in più di uno Stato da un minore non accompagnato è competente per l'esame lo Stato nel quale il minore si trova dopo avervi presentato una domanda

Oggi ci occupiamo di una sentenza molto importante della Corte di Giustizia dell'UE, emessa dalla IV sezione il 6 giugno scorso nella causa C-648/11 (MA, BT, DA). 
Si tratta di una domanda di pronuncia pregiudiziale, avanzata da un giudice britannico, sull'interpretazione del Regolamento Dublino - e in particolare dell'art. 6 comma 2 - in merito al caso di tre richiedenti asilo minorenni, senza familiari legalmente presenti in uno Stato membro dell'UE, che avevano proposto domanda di asilo in più di uno Stato membro

Con la decisione che analizzeremo nelle righe che seguono, la Corte stabilisce con grande chiarezza quale sia lo Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo in questi casi, facendo riferimento sia al testo e all'obiettivo del Regolamento Dublino, sia al principio dell'interesse superiore del minore, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, considerato tra l'altro che  i minori non accompagnati costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili.

credit: Alberto Campi

venerdì 7 giugno 2013

Corte di Giustizia UE, causa Halaf. L'esercizio della clausola di sovranità nel Regolamento Dublino è libera da condizioni. E il Regolamento non prevede l'obbligo per gli Stati di consultare l'UNHCR


Il 30 maggio 2013 la Corte di Giustizia dell'UE (Quarta sezione) ha emesso la  sentenza nella causa Halaf (C-528/11), avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Dublino
Ci eravamo già occupati di questa causa (V. nostro precedente post qui), in quanto l'UNHCR era intervenuto presentando una sua dichiarazione di cui avevamo in parte dato conto. 
Il caso ci era sembrato subito molto interessante in quanto, tra le varie domande sottoposte alla Corte, il giudice del rinvio (bulgaro) aveva chiesto ai giudici di Lussemburgo di chiarire quale fosse il contenuto del diritto di asilo ai sensi dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Andiamo dunque a vedere le risposte della Corte. 



Le bellissime foto che accompagnano il post di oggi sono una gentile concessione di Alberto Campi


martedì 30 aprile 2013

La Corte europea dei diritti dell'uomo valuta manifestamente infondato il ricorso contro un trasferimento in Italia dai Paesi Bassi ai sensi del Regolamento Dublino


Anche oggi ci occupiamo della Corte europea dei diritti dell'uomo e lo facciamo analizzando un'altra interessante decisione che ha a che fare con temi a noi vicini.
Stiamo parlando del ricorso n° 27725/10 di Samsam Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia, dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato dalla 3° Camera della Corte con una decisione del 2 aprile. 

Il caso in questione è poi particolarmente interessante ai nostri fini, per almeno due motivi:
- è collegato al tema della circolazione delle persone titolari di protezione internazionale all'interno dell'Area Schengen e, in particolare, al tema dell'abbandono dell'Italia (tema su cui promettiamo di tornare molto presto);
- contiene una valutazione della Corte sul sistema di asilo italiano e sulle sue mancanze; valutazione che probabilmente influenzerà future decisioni di altri Stati in merito al rinvio in Italia di persone ai sensi del Regolamento Dublino.




martedì 13 novembre 2012

Il Regolamento Dublino e i casi di dipendenza dall'assistenza di un'altra persona - Sentenza sulla "clausola umanitaria". Un errore nel testo italiano del Regolamento?


Lo scorso 6 novembre la Corte di Giustizia dell'UE ha pronunciato un'altra sentenza di interpretazione del Regolamento Dublino II, a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte da un giudice austriaco.

Come era ampiamente previsto, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona - che ha esteso la possibilità per i giudici nazionali di chiedere alla Corte di interpretare la normativa europea in materia di immigrazione e asilo - la giurisprudenza dei giudici di Lussemburgo in questo campo sta cominciando ad accumularsi piuttosto rapidamente.




Si tratta certamente di un buon segno dal punto di vista dell'uniformità dell'interpretazione delle regole europee in quanto, come spesso ripetiamo, le decisioni della Corte di Giustizia sono vincolanti non solo per il giudice che ha richiesto l'interpretazione, ma per tutti gli Stati membri. 
Anche questo dunque contribuisce alla costruzione del Sistema europeo comune di asilo.

Il caso di cui ci occupiamo oggi (Causa K, C-245/11) è poi particolarmente interessante in quanto riguarda l'interpretazione della cosiddetta "clausola umanitaria" prevista dall'art. 15 del Regolamento Dublino e perché, come vedremo meglio in seguito, la versione italiana del testo ci pare poco felice, per non dire fuorviante, rispetto alle versioni in altre lingue (fino a trasformare un obbligo per gli Stati in una mera facoltà!).

sabato 9 giugno 2012

La Corte europea dei diritti dell'uomo sospende un trasferimento dall'Italia all'Ungheria ai sensi del Regolamento Dublino


Il 14 maggio la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso di chiedere al governo italiano di non procedere al trasferimento in Ungheria, ai sensi del Regolamento Dublino II, di una famiglia di richiedenti asilo in carico allo Sportello Protezioni Internazionali di ASP Poveri Vergognosi di Bologna.

I ricorrenti, rappresentati dall'avvocato Antonietta Cozza del foro di Bologna, avevano lamentato una possibile violazione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio verso quel Paese, dove erano in precedenza transitati.
L'abbondanza e la qualità del materiale raccolto, grazie anche alla collaborazione dell'Hungarian Helsinki Committe, aveva infatti messo in luce le condizioni particolarmente dure che la famiglia avrebbe incontrato al rientro in Ungheria, nonché le carenze della procedura di asilo in quel Paese.

Pertanto, nonostante l'Ungheria avesse accettato la propria responsabilità e tutto sembrasse pronto per il trasferimento, la Corte di Strasburgo ha deciso di indicare al governo italiano di non espellere i ricorrenti, in applicazione dell'art. 39 del suo regolamento, che recita:


Misure cautelari: "1. La Camera o, se del caso, il suo presidente può, su istanza di parte o dei terzi interessati oppure d’ufficio, indicare alle parti le misure cautelari che ritiene debbano essere adottate nell’interesse delle parti o della corretta conduzione del procedimento" 

martedì 8 maggio 2012

Sentenza della Corte di Giustizia UE sull'interpretazione del Regolamento Dublino


Ci eravamo appena occupati – in ritardo – delle Conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa Kastrati (C-620/10), relativa alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dell'UE sull'interpretazione del Regolamento Dublino II.
Il 3 maggio scorso, la Quarta Sezione della Corte ha emesso la sua sentenza nella causa. Una sentenza che ribalta le Conclusioni dell'AG (che, ricordiamo sempre, non sono vincolanti).

Circa i fatti alla base della domanda pregiudiziale, rimandiamo al nostro precedente post.
Qui riportiamo le questioni sottoposte dal giudice del rinvio (svedese) e in seguito seguiremo il ragionamento della Corte di Giustizia:
 

"1) Alla luce di quanto stabilito, in particolare, dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 e/o in assenza, nello stesso regolamento, di disposizioni sul venir meno della competenza di uno Stato membro ad esaminare una domanda d’asilo, a parte quelle contenute negli articoli 4, paragrafo 5, secondo comma, e 16, paragrafi 3 e 4, se detto regolamento debba essere interpretato nel senso che il ritiro della domanda d’asilo non incide sulla possibilità di applicare il regolamento medesimo.

2) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante lo stato di avanzamento della procedura al momento del ritiro della domanda d’asilo"

giovedì 26 aprile 2012

Applicabilità del Regolamento Dublino in caso di ritiro della domanda di asilo

----------------Vai alla sentenza della Corte su questa causa --------------------

Seppur in ritardo, ci occupiamo delle Conclusioni dell'Avvocato Generale Trstenjak del 12 gennaio 2012 nel caso Kastrati e altri (C-620/10).
Si tratta di una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del Regolamento Dublino, sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea da un giudice svedese, nello specifico dalla Corte Amministrativa di Stoccolma.

Le Conclusioni dell'Avvocato Generale, per quanto non vincolanti, sono ovviamente molto importanti in vista della sentenza della Corte, che arriverà più avanti.


La causa che ha originato questa domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda una signora e i suoi due figli, cittadini di un Paese terzo, entrati nello spazio Schengen con un visto rilasciato dalla Francia e, successivamente, recatisi in Svezia, dove hanno presentato una domanda di asilo in data 30 aprile 2009.

La Svezia presentava pertanto alla Francia richiesta di "presa in carico" della famiglia, al fine di esaminare la domanda di asilo, ai sensi del Regolamento Dublino.
Successivamente, i ricorrenti chiedevano il rilascio di un permesso di soggiorno in Svezia, in ragione di un vincolo familiare in quel Paese. Quindi, ritiravano la loro domanda di asilo in data 22 giugno 2009.

A seguito dell'accoglimento, da parte delle autorità francesi, della richiesta di presa in carico, la Svezia, il 30 luglio 2009, respingeva la richiesta di permesso di soggiorno e disponeva il trasferimento in Francia dei ricorrenti. Questi proponevano ricorso, vincendolo. Tale decisione veniva però impugnata dalle autorità svedesi e il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione, sostanzialmente, se il ritiro della domanda di asilo influenzi l'applicabilità del Regolamento Dublino e se, per la soluzione di tale questione, sia rilevante lo stato di avanzamento della procedura al momento in cui è ritirata la domanda.

Messa in altri termini: può un richiedente asilo che ha presentato domanda in uno Stato membro sottrarsi all'applicazione del Regolamento Dublino ritirando tale domanda (e qualora non ne abbia presentate altre)?

Vediamo come l'Avvocato Generale risolve la questione, in attesa di sapere se  le sue Conclusioni saranno seguite dalla Corte.

lunedì 26 dicembre 2011

Regolamento Dublino: il "no" della Corte di Giustizia dell'UE a presunzioni assolute in materia di rispetto dei diritti fondamentali. Sentenza N.S. e altri.


Ancora il Regolamento Dublino II in "prima pagina". 
Parliamo oggi della sentenza N.S. e altri della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21 dicembre 2011 nei procedimenti riuniti C-411/10 e C-493/10.
Una sentenza attesa e importante.

Va detto innanzitutto che si trattava di un rinvio pregiudiziale da parte di due diversi giudici nazionali (la Court of Appeal of England and Wales, Regno Unito, e la High Court, Irlanda) che hanno chiamato la Corte di Giustizia dell'Unione europea a dare la sua interpretazione del diritto dell'Unione nell'ambito di una serie di controversie che riguardano in totale sei persone richiedenti asilo, da rinviare in Grecia in applicazione del Regolamento Dublino II (rispettivamente una dal Regno Unito e cinque dall'Irlanda).
In sostanza, la principale questione sollevata dai giudici inglese e irlandese era se gli Stati membri sono obbligati, prima di trasferire un richiedente asilo, a controllare se lo Stato di destinazione rispetti effettivamente i diritti fondamentali
E se, qualora emergesse che tale Stato non rispetta i diritti fondamentali, le autorità del Paese dove il richiedente asilo si trova siano obbligate ad esaminare la sua domanda.


In un post di qualche settimana fa vi avevamo anticipato le conclusioni dell'Avvocato generale presso la Corte. Vediamo ora come si sono espressi i giudici.


mercoledì 14 dicembre 2011

I minori non accompagnati richiedenti asilo e il Regolamento Dublino II


Recentemente, una corte britannica ha deciso di sospendere un giudizio e di inviare un quesito alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'applicazione delle regole del Regolamento Dublino II ai minori non accompagnati richiedenti asilo.

Ricordiamo che, in base all'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), i giudici nazionali, qualora reputino necessaria, per emanare la loro sentenza, una decisione della Corte di Lussemburgo su: i) l'interpretazione dei Trattati; ii) la validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, possono o (se giudici di ultima istanza) debbono rivolgersi alla Corte di Giustizia.

Si tratta, in sostanza, di un meccanismo di cooperazione fra giudici, molto utile per assicurare un'interpretazione uniforme delle regole europee, in quanto le decisioni della Corte hanno effetto in tutti gli Stati membri (non arrivando invece a decidere il caso specifico, che resta di competenza del giudice nazionale).

Il caso in questione riguarda tre minori non accompagnati, privi di familiari in tutta l'Unione europea, che hanno chiesto asilo nel Regno Unito, dopo averlo chiesto in un altro Stato membro.

martedì 15 novembre 2011

Tutto quello che avreste voluto sapere sul Regolamento Dublino - Intervista a Francesco Maiani


Con il post di oggi proseguiamo quella serie di interventi sul blog Asilo in Europa (inaugurata con l'intervista ad Anneliese Baldaccini  – Amnesty International su Frontex) di esperti che possono aiutarci a capire meglio il senso e la portata delle novità di cui via via diamo conto.


L'argomento di oggi è il Regolamento Dublino e non ha certo bisogno di grandi introduzioni. Si tratta senza dubbio del “pezzo” di politica europea in materia di asilo più famoso, discusso, criticato
Ne abbiamo parlato spesso anche su questo blog (V. ad esempio qui e qui).

Abbiamo chiesto a Francesco Maiani, professore all'Institut de hautes études en administration publique - Swiss Graduate School of Public Administration, e membro del Network Odysseus, di ripercorrerne le origini, descriverne obiettivi e carenze e analizzare i negoziati in corso per la sua modifica, con un riferimento particolare alla fondamentale sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso M.S.S. contro Belgio e Grecia.

Un intervento ricchissimo e di certo interesse per i lettori, di cui lo ringraziamo molto.