Oggi pubblichiamo una nuova scheda di analisi all'interno della nostra rubrica su "Tutte le sentenze della Corte di Giustizia UE in materia di asilo". Il caso di cui ci occupiamo è il caso Samba Diouf (C-69/10), una sentenza sulla procedura accelerata per l'esame delle domande di asilo.
Come sempre, pubblichiamo nelle righe che seguono una breve sintesi, rimandando invece al nostro sito per scaricare la versione completa dell'analisi.
Il giudice nazionale (lussemburghese) si rivolge con questa domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia per sapere se, in base all’art. 39 della Direttiva procedure, la decisione di sottoporre la domanda di asilo ad una procedura accelerata debba, in ogni caso, essere soggetta alla possibilità di ricorso.
La risposta della Corte, a seguito del ragionamento che si espone nella scheda di analisi, è in negativo.
L’art. 39 e il principio di tutela giurisdizionale effettiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale non può proporsi ricorso autonomo avverso la decisione di un’autorità nazionale di esaminare la domanda di asilo seguendo la procedura accelerata, purché i motivi che hanno indotto detta autorità a ricorrere a tale procedura possano essere effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale in fase di ricorso contro il rigetto della domanda di asilo.
Interessante: la Corte si pronuncia anche sulla legittimità, nel contesto di una procedura accelerata, di termini ridotti per presentare ricorso contro il rigetto della domanda e della previsione di un solo grado di giudizio.
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