Pur continuando a seguire molto attentamente, come è ovvio, gli sviluppi di questi giorni e i negoziati attorno all'Agenda europea sulla migrazione e alle successive proposte della Commissione (si vedano i nostri recenti post qui e qui), torniamo per un momento a occuparci oggi delle sentenze della Corte di Giustizia UE in materia di asilo.
Lo facciamo segnalando la pubblicazione sul nostro sito di un'altra analisi completa di una sentenza molto importante (C-79/13 – Saciri e a., 27 febbraio 2014), che interpreta la Direttiva Accoglienza con riferimento particolare all'entità e modalità di corresponsione dei sussidi ai richiedenti asilo.
Come al solito pubblichiamo nelle prossime righe una breve sintesi dei punti principali della sentenza, rimandando al nostro sito per la lettura dell'intera analisi.
La sentenza in esame concerne l’interpretazione dell’art. 13, par. 5 della direttiva accoglienza (direttiva 2003/9/CE, ora rifusa nella direttiva 2013/33/UE).
La causa è analizzata sulla base di tre questioni pregiudiziali:
- Con la prima questione pregiudiziale la Corte è chiamata a definire se le norme minime di protezione sancite dalla direttiva in esame all’art. 13, par. 1 e 2 e all’art. 14, par. 1, 3, 5 e 8, debbano essere fatte valere anche qualora lo Stato membro decida di garantire ai richiedenti asilo le forme materiali di accoglienza sotto forma di sussidi economici.
La risposta della Corte è positiva: i sussidi economici devono in ogni caso essere in grado di garantire al richiedente asilo un alloggio e devono essere di importo tale da garantire agli stessi un “livello di vita dignitoso e adeguato per la salute”. Inoltre, benché in ipotesi di scelta dei sussidi economici come forma di accoglienza non debbano applicarsi le norme pratiche di cui al suddetto art. 14, gli Stati membri devono in ogni caso assicurare il rispetto del principio di unità familiare, consentendo “se del caso, ai figli minori dei richiedenti asilo di convivere con i genitori.”
- Con la seconda questione pregiudiziale, analizzata congiuntamente alla prima, la Corte chiarisce qual è il momento a partire dal quale lo Stato è chiamato ad assicurare la fruizione dei sussidi economici. La Corte conclude che la corresponsione del sussidio deve essere garantita a partire dal “momento di presentazione della domanda di asilo”, dovendo in ogni caso essere di importo tale da permettere al richiedente asilo di provvedere autonomamente al proprio alloggio.
- Relativamente all’ultima questione pregiudiziale la Corte specifica che è legittimo per lo Stato rivolgersi anche ad organismi dell’assistenza pubblica per l’assegnazione dei sussidi economici, purché tali organismi risultino in grado di garantire “il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva”. La responsabilità per l’efficacia dell’azione dei suddetti organismi rimane sempre in capo agli stessi Stati membri, non potendosi in nessun modo “giustificare alcuna deroga all’osservanza di tali norme”.
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